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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2273 c.c. Proroga tacita

In vigore

La società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali.

In sintesi

  • Proroga tacita: se dopo la scadenza del termine i soci continuano a svolgere le operazioni sociali, la società è tacitamente prorogata a tempo indeterminato.
  • Automaticità: la proroga opera di diritto, senza necessità di un atto formale.
  • Effetto pratico: la società prorogata tacitamente non è soggetta alle cause di scioglimento per decorso del termine, ma rimane soggetta alle altre cause ex art. 2272 c.c.

L'art. 2273 c.c. prevede la proroga tacita della società semplice: quando, scaduto il termine di durata, i soci continuano a svolgere le operazioni sociali, la società si intende prorogata a tempo indeterminato. La norma riflette il principio di prevalenza della sostanza sulla forma nelle società di persone: il comportamento concludente dei soci prevale sulla scadenza formale.

La proroga tacita come meccanismo automatico

L'art. 2273 c.c. introduce un meccanismo di proroga tacita della società semplice: quando il termine di durata fissato nel contratto è scaduto, ma i soci continuano a porre in essere le operazioni sociali, cioè gli atti e le attività che costituiscono l'oggetto della società, la legge presume che i soci abbiano tacitamente deciso di prorogare il vincolo associativo a tempo indeterminato. La proroga è automatica: non richiede alcun atto formale (delibera, iscrizione nel registro imprese, notifica ai terzi), ma si realizza per il solo fatto del comportamento concludente dei soci. La ratio è la tutela dei terzi che contrattano con la società dopo la scadenza formale del termine: se i soci continuano ad operare, i terzi hanno legittimo affidamento nella continuità della società.

Cosa sono le «operazioni sociali»

Il presupposto della proroga tacita è che i soci continuino a compiere le operazioni sociali, cioè le attività che rientrano nell'oggetto del contratto di società. Non è sufficiente qualsiasi attività dei soci: devono essere atti riconducibili all'esercizio dell'attività comune. Ad esempio, la continuazione di un'attività agricola, il proseguimento di contratti commerciali, il rinnovo di forniture, la gestione di un patrimonio immobiliare comune costituiscono operazioni sociali. Al contrario, la mera conservazione in comune di un patrimonio senza alcuna attività gestionale potrebbe non integrare la proroga tacita. La valutazione è fattuale e rimessa al giudice in caso di contestazione.

Effetti della proroga e recesso

La società prorogata tacitamente diventa una società a tempo indeterminato: non è più soggetta alle cause di scioglimento legate al termine, ma rimane soggetta a tutte le altre cause ex art. 2272 c.c. In conseguenza della trasformazione a tempo indeterminato, ciascun socio acquisisce il diritto di recesso ad nutum (senza necessità di giusta causa), con preavviso adeguato, ai sensi dell'art. 2285 c.c. Il recesso è lo strumento che consente al singolo socio di uscire dalla società prorogata senza dover attendere l'unanimità necessaria per lo scioglimento.

Proroga espressa e modifiche al contratto

La proroga tacita si distingue dalla proroga espressa: quest'ultima è una modifica formale del contratto sociale che fissa un nuovo termine di durata o prolunga quello esistente. La proroga espressa richiede il consenso unanime dei soci ex art. 2252 c.c. e, per la s.n.c., l'iscrizione nel Registro Imprese. La proroga tacita, al contrario, opera automaticamente per comportamento concludente, senza formalità. Nelle s.n.c. la proroga tacita crea un problema di opponibilità ai terzi per la disciplina del Registro Imprese, ma nella s.s., che non ha obblighi di pubblicità camerale, la proroga tacita opera pienamente.

Domande frequenti

Se la s.s. era a termine fisso e il termine è scaduto, ma i soci continuano a lavorare insieme, la società esiste ancora?

Sì. L'art. 2273 c.c. prevede la proroga tacita: se dopo la scadenza i soci continuano le operazioni sociali, la società si intende prorogata a tempo indeterminato. Non serve nessun atto formale.

Nella società prorogata tacitamente, un socio può uscire?

Sì, la società prorogata diventa a tempo indeterminato. I soci possono recedere con preavviso adeguato ai sensi dell'art. 2285 c.c. (recesso ad nutum), senza necessità di giusta causa.

La proroga tacita si applica anche alle s.n.c.?

Sì, per rinvio dell'art. 2293 c.c. Anche nella s.n.c. la continuazione delle operazioni sociali dopo la scadenza del termine determina la proroga tacita a tempo indeterminato. Tuttavia nelle s.n.c. si pone un problema di aggiornamento dell'iscrizione nel Registro Imprese, che dovrebbe essere modificata per riflettere la nuova durata indeterminata.

Cosa succede ai contratti firmati dopo la scadenza del termine, prima della formalizzazione della proroga?

Sono validi: i terzi che hanno contrattato con la società dopo la scadenza del termine, confidando nella proroga tacita, sono tutelati. Gli atti compiuti nella fase di proroga tacita producono effetti sia verso la società (e i soci) sia verso i terzi, come se il termine non fosse scaduto.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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