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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2285 c.c. – Recesso del socio

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Ogni socio può recedere dalla società quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci.

Può inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta causa.

Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi.

In sintesi

  • Recesso del socio: nelle s.s. a tempo indeterminato o per tutta la vita di un socio, il recesso è libero con preavviso di almeno tre mesi.
  • Recesso per giusta causa: nelle s.s. a tempo determinato il recesso è ammesso solo per giusta causa, senza necessità di preavviso.
  • Cause contrattuali di recesso: il contratto può prevedere ulteriori cause di recesso del socio.
Indice dei contenuti

L'art. 2285 c.c. disciplina il diritto di recesso del socio dalla s.s.: nelle società a tempo indeterminato il recesso è libero con preavviso di tre mesi; nelle società a tempo determinato è ammesso solo per giusta causa o per le cause previste dal contratto. Il recesso consente al singolo socio di uscire dalla compagine sociale senza imporre lo scioglimento dell'intero sodalizio.

Il recesso nelle s.s. a tempo indeterminato

Nelle società a tempo indeterminato (o contratte per tutta la vita di un socio) il recesso è un diritto potestativo del socio: può essere esercitato liberamente, senza necessità di motivazione, con il solo obbligo di dare un preavviso di almeno tre mesi. Il preavviso è funzionale a consentire agli altri soci di organizzarsi per la continuazione della società, eventualmente ammettendo nuovi soci o riorganizzando le quote. Il preavviso non può essere inferiore a tre mesi: una comunicazione di recesso immediato non produce effetti immediati, ma il recesso decorre dopo tre mesi dalla comunicazione. Il contratto può invece prevedere un preavviso più lungo (ma non così lungo da rendere il diritto illusorio) o più breve.

Il recesso nelle s.s. a tempo determinato: la giusta causa

Nelle società a tempo determinato, il socio non può recedere liberamente: può farlo solo in presenza di giusta causa. La giusta causa di recesso comprende: (a) inadempimenti gravi degli altri soci agli obblighi sociali; (b) sopravvenienza di circostanze tali da rendere eccessivamente onerosa o impossibile la continuazione del vincolo per un contraente (clausola rebus sic stantibus); (c) violazione del contratto sociale da parte degli altri soci; (d) conflitti insanabili nella gestione. La valutazione della giusta causa è rimessa al giudice in caso di contestazione: il recesso esercitato senza giusta causa è inefficace e il socio rimane vincolato fino alla naturale scadenza del contratto (o al verificarsi di altra causa di scioglimento). Il recesso per giusta causa non richiede preavviso: ha effetto immediato.

Le cause contrattuali di recesso

Il contratto sociale può ampliare le cause di recesso, prevedendo ipotesi ulteriori rispetto alla giusta causa nelle società a termine (es. raggiungimento di determinate perdite, modifica dell'oggetto sociale, ingresso di terzi indesiderati). Le cause contrattuali di recesso aumentano la flessibilità del vincolo asociativo e sono utili nella pianificazione societaria. Non possono tuttavia essere così ampie da svuotare di contenuto l'obbligo di contribuzione: una clausola che consente il recesso ad nutum in una società a termine sarebbe contraria alla natura del contratto di società a tempo determinato.

Effetti del recesso: la liquidazione della quota

Il socio che recede ha diritto alla liquidazione della propria quota secondo i criteri dell'art. 2289 c.c.: il valore è calcolato sulla situazione patrimoniale della società al momento del recesso. Il socio recedente non ha diritto al rimborso del solo conferimento: ha diritto alla propria quota del patrimonio netto, inclusi gli utili maturati e non distribuiti. Se il patrimonio netto è inferiore ai conferimenti (es. perdite), il socio recedente riceve meno di quanto conferito. Il recesso non produce scioglimento della società: questa continua tra gli altri soci, salvo che la diminuzione della compagine faccia venir meno la pluralità ex art. 2272 n. 4 c.c.

Domande frequenti

Posso uscire da una s.s. senza il consenso degli altri soci?

Sì, esercitando il diritto di recesso ex art. 2285 c.c. Nelle s.s. a tempo indeterminato il recesso è libero con preavviso di tre mesi. Nelle s.s. a tempo determinato occorre una giusta causa o una causa contrattuale di recesso. Non serve il consenso degli altri soci: il recesso è un diritto potestativo.

Quanto preavviso devo dare per recedere da una s.s. a tempo indeterminato?

Almeno tre mesi. Il recesso con preavviso inferiore a tre mesi non è inefficace in assoluto, ma produce effetti solo decorsi i tre mesi dalla comunicazione. Il contratto può prevedere un preavviso più lungo o più breve.

Cosa ottengo quando recedo da una s.s.?

Hai diritto alla liquidazione della tua quota: il valore della tua partecipazione calcolato sulla situazione patrimoniale della società al momento del recesso (art. 2289 c.c.). Se la società ha utili maturati non distribuiti, ne hai diritto proporzionalmente; se ha perdite, ricevi meno di quanto hai conferito.

Il recesso di un socio scioglie la società?

No, di regola. La società continua tra gli altri soci. L'unica eccezione è se il recesso fa venire meno la pluralità dei soci: se la s.s. ha solo due soci e uno recede, il socio rimasto ha sei mesi per ricostituire la pluralità (art. 2272 n. 4 c.c.), altrimenti la società si scioglie.

In una s.s. a tempo determinato, il conflitto tra soci è una giusta causa di recesso?

Dipende: un conflitto irrimediabile che rende impossibile la collaborazione tra soci può integrare giusta causa di recesso, ma il giudice valuta caso per caso l'intensità e l'irreversibilità del conflitto. Disaccordi ordinari di gestione non bastano: occorre una frattura definitiva nel rapporto fiduciario.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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