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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2287 c.c. Procedimento di esclusione

In vigore

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, ed ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione. Se la società si compone di due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

In sintesi

  • Delibera a maggioranza: l'esclusione del socio dalla s.s. è deliberata dalla maggioranza dei soci, non computando il voto del socio da escludere.
  • Efficacia differita e opposizione: l'esclusione ha effetto decorsi 30 giorni dalla comunicazione al socio escluso, che in tale termine può fare opposizione davanti al tribunale (con possibile sospensione dell'esecuzione).
  • Esclusione giudiziale nella s.s. bisocia: se la società si compone di due soci, l'esclusione di uno è pronunciata direttamente dal tribunale su domanda dell'altro.

L'art. 2287 c.c. disciplina il procedimento di esclusione del socio dalla s.s.: delibera a maggioranza degli altri soci, comunicazione all'escluso, efficacia sospesa per 30 giorni durante i quali il socio può ricorrere al tribunale. Nella s.s. con soli due soci l'esclusione avviene per via giudiziale, essendo impossibile la delibera a maggioranza.

La delibera a maggioranza e il calcolo dei voti

L'esclusione del socio si perfeziona mediante delibera della maggioranza dei soci: ai fini del computo, il socio che si intende escludere non viene conteggiato né come votante né come destinatario del quorum. In una s.s. con quattro soci in cui si delibera l'esclusione del quarto, la maggioranza si calcola sui tre rimanenti: bastano due voti favorevoli. La maggioranza richiesta è quella semplice (metà più uno), salvo che il contratto sociale preveda una soglia diversa. Ogni socio ha un voto indipendentemente dalla dimensione della propria quota, in applicazione del principio personalistico proprio delle società di persone (art. 2252 c.c.). Il voto può essere espresso in qualsiasi forma idonea a manifestare la volontà, anche in forma di scrittura privata sottoscritta dai soci deliberanti.

La comunicazione al socio escluso e il termine di opposizione

La delibera di esclusione non produce effetti immediati: l'efficacia è sospesa per trenta giorni dalla data di comunicazione al socio escluso. La comunicazione deve essere effettuata con modalità idonee a garantire la conoscibilità dell'atto da parte del destinatario: raccomandata A/R, PEC, o qualsiasi mezzo che consenta la prova della ricezione. Il termine di trenta giorni è perentorio: il suo decorso senza opposizione rende l'esclusione definitiva e non più impugnabile. Durante i trenta giorni il socio escluso mantiene la propria posizione giuridica di socio (diritti patrimoniali e amministrativi), anche se il contratto sociale o la prassi possono prevedere una sospensione cautelare delle funzioni gestorie nelle more della delibera definitiva. Il socio escluso può fare opposizione davanti al tribunale ex art. 2287 co. 1 c.c.: il ricorso può essere proposto con il rito camerale o ordinario (la giurisprudenza è divisa), e il tribunale, valutata la sussistenza della causa di esclusione ex art. 2286 c.c. e il fumus boni iuris, può sospendere l'esecuzione della delibera in via cautelare.

La sospensione cautelare da parte del tribunale

Il tribunale chiamato a pronunciarsi sull'opposizione può sospendere l'esecuzione dell'esclusione: è una misura cautelare che mantiene il socio nel vincolo associativo durante il giudizio. La sospensione è discrezionale: il tribunale valuta il fumus (esistenza di una contestazione fondata sulla legittimità della delibera) e il periculum (pregiudizio irreversibile che il socio subirebbe dall'efficacia immediata dell'esclusione). La sospensione non è automatica: richiede un'istanza esplicita del socio escluso. Nelle s.s. professionali o agricole, l'esclusione immediata può causare danni rilevanti al socio (perdita dei redditi professionali), rafforzando le ragioni per la concessione della sospensione.

La s.s. bisocia: esclusione giudiziale

Quando la s.s. è composta da soli due soci, il meccanismo della delibera a maggioranza è strutturalmente inapplicabile: non si può deliberare l'esclusione di metà dei soci. In questo caso l'esclusione è pronunciata dal tribunale, su ricorso del socio che intende escludere l'altro. Il giudice accerta la sussistenza della causa di esclusione ex art. 2286 c.c. e pronuncia l'esclusione con decreto. Il tribunale può anche, in via cautelare, sospendere i poteri gestori del socio di cui si chiede l'esclusione, per evitare atti pregiudizievoli pendente iudicio. La norma sulla s.s. bisocia si applica per analogia anche alla s.n.c. e alla s.a.s. bisocia.

Domande frequenti

In una s.s. con tre soci, quanti voti servono per escluderne uno?

Due voti su due votanti (il socio da escludere non viene computato). La maggioranza si calcola sui soci rimanenti, escludendo il destinatario della delibera. Bastano quindi la metà più uno dei soci non interessati.

Il socio escluso può continuare a gestire la società durante i 30 giorni di opposizione?

Formalmente sì: l'esclusione non ha effetto finché non decorrono i 30 giorni dalla comunicazione senza opposizione, o fino alla pronuncia del tribunale. Nella pratica, il contratto sociale o un accordo tra soci può prevedere una sospensione cautelare delle funzioni gestorie nelle more.

Come si esclude un socio in una s.s. formata da solo due soci?

Non è possibile la delibera a maggioranza. L'esclusione deve essere pronunciata dal tribunale, su ricorso del socio che intende escludere l'altro. Il giudice accerta la causa di esclusione (art. 2286 c.c.) e pronuncia l'esclusione con decreto.

Se il tribunale accoglie l'opposizione del socio escluso, la delibera è annullata?

Sì. Se il tribunale accerta che mancava una causa legittima di esclusione (art. 2286 c.c.) o che il procedimento è stato viziato, la delibera viene annullata e il socio viene reintegrato nella sua posizione. La società può rispondere dei danni causati dall'esclusione illegittima.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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