Testo dell'articoloVigente
L’art. 2288 c.c. prevede l’esclusione di diritto del socio: opera automaticamente, senza delibera, per il socio sottoposto a liquidazione giudiziale (o liquidazione controllata) e per quello il cui creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota ex art. 2270 c.c.
Art. 2288 c.c. – Esclusione di diritto
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
Parimenti è escluso di diritto il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270.
In sintesi
- Esclusione automatica per insolvenza: è escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata.
- Esclusione per liquidazione della quota da parte del creditore particolare: è altresì escluso di diritto il socio nei cui confronti il creditore personale abbia ottenuto la liquidazione della quota ex art. 2270 c.c.
- Automaticità dell'effetto: l'esclusione di diritto non richiede delibera dei soci né comunicazione: si produce ipso iure al verificarsi della causa.
Indice dei contenuti
L'art. 2288 c.c. prevede due ipotesi di esclusione automatica del socio dalla s.s., che operano di diritto, senza delibera né comunicazione, al verificarsi della causa: apertura o estensione di procedura di liquidazione giudiziale/controllata nei confronti del socio, oppure liquidazione della quota per iniziativa del creditore particolare del socio.
L'esclusione per apertura o estensione di procedura concorsuale
La prima causa di esclusione di diritto riguarda il socio sottoposto a liquidazione giudiziale (l'ex fallimento, rinominato dal D.Lgs. 14/2019 CCII) o a liquidazione controllata (procedura del sovraindebitamento per soggetti non fallibili ex artt. 268 ss. CCII). Rientra nella fattispecie anche l'estensione della procedura al socio illimitatamente responsabile ai sensi dell'art. 256 CCII: quando la liquidazione giudiziale della s.s. viene estesa ai soci illimitatamente responsabili, questi sono esclusi di diritto. La ratio della norma è chiara: un socio in stato di insolvenza non può contribuire attivamente alle esigenze finanziarie della società e la sua permanenza potrebbe pregiudicare i creditori sociali. L'esclusione di diritto elimina la necessità di una delibera formale, che potrebbe essere ritardata o contestata, garantendo la certezza del risultato. Dal momento dell'apertura della procedura, il socio cessa di essere tale: i suoi diritti sulla quota passano alla procedura concorsuale (il curatore o il liquidatore), mentre il debitore-socio perde ogni potest sulla partecipazione.
L'esclusione per liquidazione della quota ad opera del creditore particolare
La seconda causa opera quando il creditore personale del socio, cioè un creditore del socio nella sua qualità individuale, non un creditore sociale, ha ottenuto la liquidazione della quota ai sensi dell'art. 2270 c.c. L'art. 2270 c.c. consente al creditore particolare del socio di s.s. di chiedere la liquidazione della quota quando il patrimonio personale del socio non è sufficiente a soddisfare il suo credito e i dividendi non bastano a coprirlo. Quando la liquidazione è ottenuta, il creditore incassa il valore della quota: il socio, avendo di fatto ceduto forzosamente la propria quota al creditore (che ne incassa il valore), perde il titolo per restare nella compagine sociale. Anche qui l'esclusione è automatica e non richiede atti formali della società.
Automaticità e conseguenze pratiche
L'esclusione di diritto ex art. 2288 c.c. è automatica: non occorre una delibera dei soci, non serve una comunicazione, e non vi è un termine di opposizione come nell'esclusione volontaria ex art. 2287 c.c. Il verificarsi della causa produce immediatamente l'effetto escludente. Nella pratica, la società deve comunque prendere atto dell'esclusione (es. con verbale che registra il fatto) per aggiornare la propria compagine sociale e comunicare ai terzi il mutamento. Ai sensi dell'art. 2290 c.c., il socio escluso di diritto rimane responsabile verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte fino al momento dell'esclusione; la sua responsabilità cessa per quelle successive, a condizione che lo scioglimento del vincolo sia portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.
Coordinamento con il CCII e le riforme concorsuali
Il riferimento alla "liquidazione giudiziale" e alla "liquidazione controllata" nel testo vigente dell'art. 2288 c.c. riflette la terminologia introdotta dal D.Lgs. 14/2019 (CCII), che ha sostituito il vecchio fallimento (R.D. 267/1942) con la liquidazione giudiziale (art. 49 CCII) e ha introdotto la liquidazione controllata come procedura ordinata per i soggetti sovraindebitati non fallibili (artt. 268 ss. CCII). La riforma non ha modificato la struttura della norma, solo adeguato la terminologia: la ratio e il meccanismo operativo dell'esclusione di diritto restano identici al previgente art. 2288 c.c.
Domande frequenti
Se un socio di s.s. fallisce (ora: liquidazione giudiziale), esce automaticamente dalla società?
Sì. L'art. 2288 c.c. prevede l'esclusione di diritto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del socio. Non è necessaria alcuna delibera: l'esclusione si produce automaticamente, e la quota entra nella procedura concorsuale gestita dal curatore.
Cosa succede alla quota del socio escluso di diritto?
Nel caso di liquidazione giudiziale o controllata, la quota del socio entra nella procedura concorsuale: il curatore ne gestisce la liquidazione nell'interesse dei creditori del socio. Nel caso di liquidazione ad opera del creditore particolare (art. 2270 c.c.), il valore della quota viene corrisposto al creditore.
Il creditore di un socio di s.s. può farsi liquidare la quota del socio?
Sì, ma solo se i dividendi non bastano a soddisfare il suo credito e il socio non ha altri beni sufficienti (art. 2270 c.c.). Quando ottiene la liquidazione della quota, il socio è escluso di diritto dalla società ex art. 2288 c.c.
L'esclusione di diritto richiede comunicazione al socio escluso?
No. L'esclusione di diritto è automatica e non richiede né delibera né comunicazione formale. Tuttavia, la società deve prendere atto dell'esclusione e portarla a conoscenza dei terzi per limitare la responsabilità del socio uscente (art. 2290 c.c.).
Spiegazione
È escluso di diritto (cioè automaticamente) il socio di società di persone nei cui confronti è aperta o estesa la liquidazione giudiziale o la liquidazione controllata, e il socio il cui creditore particolare ha ottenuto la liquidazione della quota.
Come funziona e quando si applica
A differenza dell’esclusione facoltativa (art. 2286), che richiede una decisione degli altri soci, qui l’esclusione opera ex lege al verificarsi del presupposto. Le formule «liquidazione giudiziale/controllata» hanno sostituito il vecchio «fallimento» con il Codice della crisi d’impresa.
Esempio pratico
Se nei confronti di un socio si apre la liquidazione giudiziale, quel socio è escluso automaticamente dalla società, senza bisogno di una delibera.
Domande frequenti
Quando un socio è escluso automaticamente?
Quando è sottoposto a liquidazione giudiziale o controllata, o quando il suo creditore particolare ottiene la liquidazione della quota.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.