← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2292 c.c. Regime sociale

In vigore

La società in nome collettivo agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l’indicazione del rapporto sociale. La società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Ragione sociale: la s.n.c. agisce sotto una ragione sociale costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale (es. "Rossi e Bianchi s.n.c.").
  • Conservazione del nome del socio uscente o defunto: la ragione sociale può conservare il nome del socio receduto o defunto, se vi consente il socio o i suoi eredi.
  • Funzione identificativa: la ragione sociale identifica la società nei rapporti commerciali e non coincide necessariamente con i nomi di tutti i soci.

L'art. 2292 c.c. disciplina la ragione sociale della s.n.c.: deve contenere il nome di uno o più soci con l'indicazione del vincolo societario (es. "Rossi e Bianchi s.n.c." o "Tizio e C. s.n.c."). La società può conservare nella ragione sociale il nome di un socio receduto o defunto con il suo consenso o quello degli eredi, anche dopo la sua uscita dalla compagine.

La struttura della ragione sociale della s.n.c.

La ragione sociale è il nome commerciale della s.n.c.: è lo strumento con cui la società si identifica nei rapporti con i terzi, nei contratti, nelle fatture, nei registri pubblici. Deve essere composta da almeno il nome di uno dei soci, seguito dall'indicazione del rapporto sociale. L'indicazione del rapporto sociale può essere esplicitata con la denominazione per esteso ("società in nome collettivo") o con la sigla "s.n.c." (abbreviazione legalmente riconosciuta). Non è obbligatorio includere il nome di tutti i soci: "Rossi e Bianchi s.n.c." è valido anche se la società ha dieci soci; "Tizio e C. s.n.c." è accettato per indicare che vi sono altri soci oltre a Tizio. La ragione sociale è distinta dalla denominazione delle società di capitali (s.r.l., s.p.a.): nelle capitali non è richiesta l'inclusione del nome delle persone fisiche; nelle persone la ragione sociale richiama i soci come garanzia implicita verso i terzi.

Conservazione del nome del socio receduto o defunto

L'art. 2292 co. 2 c.c. consente alla s.n.c. di conservare nella ragione sociale il nome di un socio receduto o defunto, a condizione che il socio receduto abbia dato il proprio consenso o che gli eredi del socio defunto vi acconsentano. Questa facoltà ha una ragione pratica rilevante: le s.n.c. professionali (studi legali, contabili, medici), le imprese artigiane e le aziende familiari spesso costruiscono nel tempo una reputazione commerciale legata al nome del fondatore o di un socio di spicco. La perdita improvvisa di quel nome dalla ragione sociale (per morte, recesso o esclusione del titolare) potrebbe causare danni economici significativi. Il legislatore ha quindi consentito la continuazione del nome, subordinando la facoltà al consenso dell'interessato o degli eredi, per tutelare il diritto al nome (art. 7 c.c.) e la reputazione commerciale della persona fisica.

Profili pratici e rischi dell'uso del nome altrui

L'uso nella ragione sociale del nome di un socio uscente presenta rischi per i terzi: un cliente della s.n.c. potrebbe essere indotto a credere che il socio il cui nome compare nella ragione sociale sia ancora nella compagine e quindi ancora responsabile illimitatamente per i debiti sociali. La norma non risolve espressamente questo rischio, ma il combinato disposto con l'art. 2290 c.c. chiarisce che il socio uscente risponde solo per i debiti anteriori alla sua uscita: il mero fatto che il suo nome permanga nella ragione sociale non proroga la sua responsabilità per i debiti futuri. I terzi diligenti devono verificare la composizione attuale della compagine sociale, anche quando la ragione sociale include nomi di soggetti non più soci.

Modifica della ragione sociale

La modifica della ragione sociale (es. per aggiornare i nomi dei soci a seguito di nuovi ingressi) costituisce una modifica del contratto sociale ex art. 2252 c.c. e richiede il consenso unanime dei soci, salvo che il contratto preveda una diversa maggioranza. La modifica deve essere depositata presso il Registro Imprese ex art. 2296 c.c. I terzi che hanno contrattato con la s.n.c. sotto la vecchia ragione sociale non subiscono pregiudizi dal cambiamento: i contratti restano validi e la continuità della soggettività giuridica della s.n.c. non è interrotta.

Domande frequenti

La ragione sociale di una s.n.c. deve contenere il nome di tutti i soci?

No. Basta il nome di uno o più soci, seguito dall'indicazione del rapporto sociale (es. 's.n.c.'). È accettata la formula 'Tizio e C. s.n.c.' per indicare la presenza di altri soci non nominati espressamente.

Dopo la morte di un socio fondatore, la s.n.c. può tenere il suo nome nella ragione sociale?

Sì, se gli eredi vi consentono. L'art. 2292 co. 2 c.c. consente espressamente la conservazione del nome del socio defunto nella ragione sociale con il consenso degli eredi, per preservare il valore commerciale del nome.

Il nome del socio nella ragione sociale implica che risponda illimitatamente dei debiti futuri anche dopo l'uscita?

No. La responsabilità del socio uscente ex art. 2290 c.c. riguarda solo i debiti sorti prima dell'uscita. Il fatto che il suo nome permanga nella ragione sociale non estende la responsabilità ai debiti futuri. I terzi diligenti devono verificare la composizione attuale della compagine sociale.

Cambiare la ragione sociale della s.n.c. richiede il consenso di tutti i soci?

Sì, come modifica del contratto sociale ex art. 2252 c.c. La modifica deve essere approvata all'unanimità (salvo diversa previsione del contratto) e depositata al Registro Imprese.

Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.
A cura di
Redazione Legge in Chiaro
La Redazione pubblica articolo per articolo i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.) con linguaggio chiaro e fonti ufficiali aggiornate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.