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Art. 2293 c.c. Norme applicabili
In vigore
La società in nome collettivo è regolata dalle norme di questo capo e, in quanto queste non dispongano, dalle norme del capo precedente.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 2293 c.c. contiene la clausola di rinvio che collega la disciplina della s.n.c. a quella della s.s.: le norme del Capo III (artt. 2291-2312 c.c.) prevalgono in quanto speciali; ove tacciano, si applicano le regole del Capo II sulla s.s. come disciplina comune delle società di persone. Questa tecnica legislativa evita duplicazioni normative e garantisce coerenza sistematica.
La tecnica del rinvio nella codificazione
Il codice civile del 1942 ha adottato una tecnica sistematica coerente per le società di persone: la s.s. è il tipo base, regolato compiutamente dagli artt. 2251-2290 c.c.; la s.n.c. è disciplinata dagli artt. 2291-2312 c.c. come variante rafforzata della s.s. (con responsabilità illimitata di tutti i soci, iscrizione nel Registro Imprese, maggiore formalizzazione); la s.a.s. è a sua volta regolata dagli artt. 2313-2324 c.c. con rinvio alla s.n.c. per quanto non diversamente disposto (art. 2315 c.c.). Questa catena di rinvii crea una gerarchia normativa coerente: s.s. → s.n.c. → s.a.s. Il rinvio dell'art. 2293 c.c. è di tipo sussidiario: le norme della s.s. si applicano solo in quanto le norme della s.n.c. non dispongano diversamente. In caso di contrasto tra le due discipline, la norma specifica della s.n.c. prevale su quella generale della s.s.
Le aree coperte dalla disciplina residuale della s.s.
Le principali aree dove le norme della s.s. si applicano in via residuale alla s.n.c. sono: (a) Amministrazione: le regole sull'amministrazione (artt. 2257-2260 c.c.) si applicano alla s.n.c. ove non diversamente previsto dagli artt. 2298-2300 c.c.; (b) Conferimenti: la disciplina dei conferimenti della s.s. (art. 2253 c.c.) integra quella della s.n.c. (art. 2295 n. 6 c.c.); (c) Partecipazione agli utili e alle perdite: artt. 2262-2263 c.c. si applicano in via residuale; (d) Scioglimento della s.n.c.: artt. 2272-2274 c.c. si applicano ove non derogate dagli artt. 2308-2310 c.c.; (e) Liquidazione: artt. 2275-2283 c.c. si applicano alla liquidazione della s.n.c. ove non diversamente disposto dagli artt. 2311-2312 c.c. Il rinvio è dinamico: se le norme sulla s.s. vengono modificate dal legislatore, le modifiche si riflettono automaticamente sulla s.n.c. in tutte le aree di rinvio.
L'interpretazione del silenzio normativo nella s.n.c.
Il rinvio dell'art. 2293 c.c. ha rilevanza pratica anche nell'interpretazione giuridica: quando una norma specifica della s.n.c. non esiste e si deve decidere se una regola della s.s. si applica, l'art. 2293 c.c. è la norma di chiusura che autorizza l'estensione. Questo meccanismo è stato usato dalla giurisprudenza in molte occasioni: es. la Cassazione ha applicato alla s.n.c. le regole della s.s. sui poteri dei liquidatori, sull'esclusione di diritto, e sulla liquidazione della quota del socio uscente, tutte aree dove le norme specifiche della s.n.c. erano lacunose o ambigue.
Differenze non superabili dal rinvio
Il rinvio non è assoluto: alcune regole della s.s. sono ontologicamente incompatibili con la s.n.c. e non possono essere estese. Ad esempio, la regola dell'art. 2267 co. 2 c.c. che consente ai soci di s.s. di limitare la propria responsabilità con patto opponibile ai terzi non si applica alla s.n.c., dove l'art. 2291 co. 2 c.c. stabilisce il principio opposto (inderogabilità assoluta della responsabilità illimitata). In questi casi il rinvio cede di fronte all'incompatibilità sistematica.
Domande frequenti
Quali regole si applicano alla s.n.c. quando la legge non prevede nulla su una questione specifica?
Le norme sulla s.s. (artt. 2251-2290 c.c.) si applicano in via residuale alla s.n.c. per effetto del rinvio dell'art. 2293 c.c. Le norme della s.s. fungono da diritto comune delle società di persone, integrandosi con la disciplina specifica della s.n.c.
Le regole sui conferimenti nella s.s. valgono anche per la s.n.c.?
Sì, in via residuale. L'art. 2295 n. 6 c.c. prevede che l'atto costitutivo della s.n.c. indichi i conferimenti, ma per la disciplina dettagliata (natura del conferimento, garanzia per evizione ecc.) si applicano le norme sulla s.s. (art. 2253-2256 c.c.) per effetto del rinvio dell'art. 2293 c.c.
Se la s.n.c. ha due soci e uno deve essere escluso, come si procede?
Si applicano le regole della s.s. in via residuale (art. 2287 co. 3 c.c.): l'esclusione di un socio nella società bisocia è pronunciata dal tribunale su domanda dell'altro. Il rinvio dell'art. 2293 c.c. estende questa regola della s.s. alla s.n.c.
La s.a.s. applica le norme della s.s. direttamente?
No. La s.a.s. (artt. 2313-2324 c.c.) rinvia alla s.n.c. (art. 2315 c.c.), non direttamente alla s.s. La catena è: s.a.s. → s.n.c. → s.s. (tramite il rinvio dell'art. 2293 c.c.). La s.s. si applica alla s.a.s. solo se non vi sia norma specifica né nella s.a.s. né nella s.n.c.