Testo dell'articoloVigente
L’art. 2305 c.c. protegge il patrimonio della s.n.c.: il creditore particolare del socio, finché dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. Può agire solo sugli utili spettanti al socio; la regola è inderogabile e tutela la continuità dell’impresa collettiva.
Art. 2305 c.c. – Creditore particolare del socio
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il creditore particolare del socio, finchè dura la società, non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
In sintesi
- Il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società.
- Protegge l'integrità del patrimonio societario dalle pretese dei creditori personali dei soci.
- Il creditore particolare può solo agire sugli utili spettanti al socio debitore.
- Si applica alla società in nome collettivo e, per rinvio, alle altre società di persone.
- Norma inderogabile a tutela della continuità dell'impresa collettiva.
Indice dei contenuti
Il conflitto tra creditori sociali e creditori particolari dei soci
L'articolo 2305 del Codice Civile affronta uno dei temi più delicati del diritto societario delle società di persone: il conflitto tra il patrimonio della società e le pretese dei creditori personali dei soci. La norma, applicabile alla società in nome collettivo (SNC), stabilisce una regola di priorità chiara: finché la società dura, il creditore particolare del socio non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore.
La ratio della norma è di tutelare il patrimonio societario e la continuità dell'impresa collettiva: se fosse possibile per i creditori personali dei soci aggredire le quote sociali e ottenerne la liquidazione coattiva, l'intera struttura della SNC sarebbe instabile e la continuità dell'impresa verrebbe compromessa ogniqualvolta uno dei soci avesse debiti personali.
I limiti all'azione del creditore particolare del socio
La norma non priva completamente il creditore particolare del socio di ogni possibilità di azione sul patrimonio del socio debitore: limita soltanto la possibilità di aggredire la quota sociale in modo da ottenerne la liquidazione anticipata. Il creditore particolare può invece agire sugli utili spettanti al socio debitore (una volta deliberata la loro distribuzione), può iscrivere ipoteche sui beni di proprietà personale del socio e può esercitare tutte le azioni conservative del suo credito.
In particolare, il creditore particolare del socio ha la facoltà, riconosciuta dall'art. 2270 c.c. (applicabile per rinvio), di fare opposizione alla proroga della società: se la società ha scadenza e viene prorogata, il creditore può opporsi alla proroga e, se l'opposizione è accolta, ottenere la liquidazione della quota del socio debitore. Questa facoltà riequilibra parzialmente la posizione del creditore particolare rispetto alla regola dell'art. 2305 c.c.
La quota sociale nella SNC: natura e aggredibilità
Nella SNC, la quota sociale non è liberamente cedibile senza il consenso degli altri soci (salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo). Il creditore particolare del socio non può dunque aggredire la quota come potrebbe fare con un bene liberamente trasferibile. La quota rappresenta una posizione contrattuale complessa che incorpora diritti patrimoniali (agli utili, alla liquidazione della quota in caso di scioglimento del rapporto sociale) e diritti amministrativi (di voto, di informazione, di controllo).
Il sequestro della quota da parte del creditore particolare è ammesso dalla giurisprudenza come misura cautelare, ma il sequestro non comporta la liquidazione immediata della quota né determina lo scioglimento del rapporto sociale con il socio debitore. Il sequestratario può, al più, esercitare i diritti patrimoniali del socio (riscossione degli utili) senza poter interferire nella gestione sociale.
Applicazione alle altre società di persone
La regola dell'art. 2305 c.c. si applica alla SNC in via diretta. Per la società semplice, una norma analoga è prevista dall'art. 2270 c.c. Per la società in accomandita semplice (SAS), l'art. 2315 c.c. stabilisce l'applicabilità delle norme sulla SNC, con le limitazioni derivanti dalla diversa posizione dei soci accomandatari e accomandanti. In generale, la regola che vieta al creditore particolare del socio di ottenere la liquidazione della quota durante la vita della società è comune a tutte le società di persone, pur con le specificità di ciascun tipo.
La regola non si applica invece alle società di capitali, dove la quota (o l'azione) è in linea di principio liberamente trasferibile: il creditore del socio di SRL può pignorare la partecipazione e sottoporla a espropriazione, mentre il creditore dell'azionista di SPA può pignorare le azioni. La distinzione riflette la diversa struttura patrimoniale e il diverso grado di separazione tra il patrimonio del socio e quello della società.
Scioglimento della società e diritti del creditore particolare
L'art. 2305 c.c. precisa che il divieto opera "finché dura la società". All'atto dello scioglimento della società, la situazione muta radicalmente: la quota del socio debitore diventa aggredibile dai suoi creditori particolari, che possono fare valere le loro pretese sulla quota di liquidazione spettante al socio nel procedimento di liquidazione della società. I creditori sociali hanno però prelazione sui beni sociali rispetto ai creditori particolari dei soci (art. 2303 c.c.).
Nella pratica, le situazioni di crisi del socio spesso precedono o si accompagnano a situazioni di crisi della società. Il regime di responsabilità illimitata e solidale dei soci della SNC comporta che i debiti del socio possono tradursi in debiti della società e viceversa, rendendo la distinzione tra creditore sociale e creditore particolare del socio talvolta meno netta di quanto la disciplina legale suggerisca in astratto.
Domande frequenti
Il creditore personale del socio può pignorare la quota nella SNC?
No, finché la società dura. Il creditore particolare non può chiedere la liquidazione della quota del socio debitore. Può però sequestrare la quota come misura cautelare, agire sugli utili distribuiti e opporsi alla proroga della società per ottenere la liquidazione della quota.
Cosa può fare concretamente il creditore del socio nella SNC?
Può agire sugli utili spettanti al socio debitore dopo la loro distribuzione, iscrivere ipoteche sui beni personali del socio, esercitare azioni conservative del credito e opporsi alla proroga della società (art. 2270 c.c.) per ottenere la liquidazione anticipata della quota.
Quando la quota del socio diventa aggredibile dai creditori personali?
All'atto dello scioglimento della società. In quel momento, la quota di liquidazione spettante al socio debitore diventa aggredibile dai creditori particolari, che però subentrano ai creditori sociali, i quali hanno prelazione sui beni sociali.
La regola dell'art. 2305 c.c. vale anche per le SAS?
Sì. Per la SAS, l'art. 2315 c.c. prevede l'applicabilità delle norme sulla SNC, quindi il creditore del socio accomandante e del socio accomandatario non può chiedere la liquidazione della quota finché la società dura.
Un creditore può ottenere il sequestro della quota del socio nella SNC?
Sì, il sequestro è ammissibile come misura cautelare. Il sequestratario può esercitare i diritti patrimoniali del socio (riscuotere gli utili), ma non può interferire nella gestione della società né ottenere la liquidazione immediata della quota.
Spiegazione
Nelle società di persone il creditore particolare del socio (cioè chi vanta un credito personale verso il socio, non verso la società) non può chiedere la liquidazione della quota finché dura la società.
Come funziona e quando si applica
La norma protegge l’integrità del patrimonio sociale e la stabilità dell’impresa. Il creditore personale può comunque rivalersi sugli utili spettanti al socio e sulla quota che gli verrà liquidata allo scioglimento.
Esempio pratico
Chi ha un credito verso un socio di una s.n.c. non può aggredire la sua quota finché la società è in vita; può solo soddisfarsi sugli utili che gli spettano.
Domande frequenti
Il creditore di un socio può aggredire la società?
No: finché dura la società di persone non può chiedere la liquidazione della quota; può rivalersi sugli utili del socio.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.