Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2303 c.c. – Limiti alla distribuzione degli utili
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Non può farsi luogo a ripartizione di somme tra soci se non per utili realmente conseguiti.
Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2302 - Articolo 2302 Codice Civile: Scritture contabili→Cod. civ. art. 2304 - Articolo 2304 Codice Civile: Responsabilità dei soci→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2301 Codice Civile: Divieto di concorrenza→Articolo 2305 Codice Civile: Creditore particolare del socio→Articolo 2300 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo→Articolo 2306 Codice Civile: Riduzione di capitale→Articolo 2299 Codice Civile: Sedi secondarie→Articolo 2307 Codice Civile: Proroga della società→Articolo 2298 Codice Civile: Rappresentanza della società
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In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2303 c.c. introduce nella disciplina della s.n.c. una regola di integrità patrimoniale analoga, pur se meno articolata, a quella prevista per le società di capitali. La ratio è duplice: da un lato tutelare i creditori sociali, che nella s.n.c. fanno affidamento non solo sul patrimonio della società ma anche sulla responsabilità illimitata dei soci; dall'altro garantire la continuità aziendale, impedendo che i soci distraggano risorse necessarie all'esercizio dell'impresa. Il divieto di distribuzione in assenza di utili reali e la sospensione in caso di perdita del capitale costituiscono un argine minimo contro comportamenti opportunistici che potrebbero pregiudicare la massa creditoria.
Analisi
Il primo comma stabilisce un requisito sostanziale: gli utili devono essere «realmente conseguiti», ovvero effettivamente realizzati e non solo iscritti in bilancio sulla base di valutazioni prospettiche o di rivalutazioni di attivo. L'accertamento avviene attraverso il rendiconto o il bilancio approvato dai soci. Il secondo comma prevede una sospensione automatica della distribuzione quando il capitale risulta intaccato da perdite: la distribuzione è vietata fino a che il capitale venga reintegrato (mediante versamenti o accantonamento di utili successivi) oppure ridotto in misura corrispondente alle perdite subite (operazione che richiede la deliberazione dei soci e, ove applicabile, le procedure di cui all'art. 2306 c.c.). La norma opera indipendentemente dalla buona fede dei soci: anche chi non fosse a conoscenza delle perdite deve restituire le somme distribuite in violazione del divieto.
Quando si applica
La disposizione si applica in occasione di ogni deliberazione di riparto degli utili nella s.n.c. I casi più ricorrenti sono: distribuzione annuale degli utili risultanti dal rendiconto, acconti sugli utili dell'esercizio in corso, assegnazioni straordinarie ai soci. La verifica della sussistenza degli utili reali e dell'integrità del capitale deve precedere qualsiasi delibera di distribuzione. Nel caso di bilancio con perdite rilevanti (tali da intaccare il capitale), i soci sono tenuti a provvedere alla reintegrazione o riduzione prima di poter procedere a qualunque riparto.
Connessioni
L'art. 2303 c.c. si raccorda con l'art. 2302 c.c. (ripartizione degli utili e delle perdite) e con l'art. 2306 c.c. (riduzione di capitale). La disciplina delle perdite nelle società di persone va confrontata con quella delle s.r.l. (artt. 2482-bis e 2482-ter c.c.) e delle s.p.a. (artt. 2446 e 2447 c.c.), che prevedono obblighi più stringenti di convocazione assembleare e, in caso di perdita integrale del capitale, la procedura di riduzione e simultaneo aumento. La responsabilità dei soci per rimborso delle somme indebitamente percepite può essere azionata dai creditori sociali in via surrogatoria (art. 2900 c.c.).
Casi pratici
Caso 1: La s.n.c
Tizio & Caio chiude l'esercizio con un utile contabile di 50.000 euro, derivante però in larga parte da una rivalutazione di un immobile non ancora alienato. Sempronio, revisore informale della gestione, avverte che la distribuzione di quell'utile non reale violerebbe l'art. 2303 c.c. I soci devono limitare il riparto agli utili effettivamente realizzati in cassa, escludendo la componente valutativa non liquidata.
Caso 2: La s.n.c
Mevio, Filano & Soci registra a fine anno una perdita che intacca per il 30% il capitale sociale. Nonostante ciò, Mevio propone di distribuire gli utili dell'anno precedente rimasti accantonati. La proposta è illegittima: finché il capitale non è stato reintegrato con versamenti aggiuntivi dei soci o formalmente ridotto in misura corrispondente alla perdita, nessuna distribuzione è consentita.
Domande frequenti
Cosa si intende per utili 'realmente conseguiti' ai sensi dell'art. 2303 c.c.?
Si tratta di utili effettivamente realizzati, risultanti da operazioni concluse, e non meramente attesi o derivanti da rivalutazioni contabili di beni non ancora ceduti. Il rendiconto o il bilancio approvato è lo strumento di accertamento.
Cosa devono fare i soci se il capitale risulta parzialmente eroso da perdite?
Devono sospendere qualsiasi distribuzione di utili. Possono procedere nuovamente ai riparti solo dopo aver reintegrato il capitale (attraverso versamenti dei soci o accantonamento di utili futuri) oppure dopo averlo ridotto in misura corrispondente alla perdita, con le formalità previste dall'art. 2306 c.c.
La regola si applica anche agli acconti sugli utili dell'esercizio in corso?
Sì. Gli acconti su utili non ancora definitivamente accertati sono consentiti solo se vi è ragionevole certezza che l'esercizio si chiuderà con un utile effettivo e il capitale è integro. In caso di dubbio, è preferibile attendere la chiusura dell'esercizio.
I creditori possono agire contro i soci che hanno ricevuto somme distribuite in violazione dell'art. 2303 c.c.?
Sì. Le somme distribuite in violazione del divieto devono essere restituite alla società. I creditori sociali possono agire in via surrogatoria (art. 2900 c.c.) per recuperare tali importi se la società non agisce in proprio.
Esiste un obbligo di riserva obbligatoria nella s.n.c. come nelle s.p.a.?
No. A differenza delle s.p.a. (che devono destinare il 5% degli utili a riserva legale fino al 20% del capitale), nella s.n.c. non vi è un obbligo legale di accantonamento a riserva. L'unico limite è quello dell'art. 2303 c.c., che vieta distribuzioni in assenza di utili reali o in presenza di perdite.