Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2298 c.c. – Rappresentanza della società

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’amministratore che ha la rappresentanza della società può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale, salve le limitazioni che risultano dall’atto costitutivo o dalla procura. Le limitazioni non sono opponibili ai terzi, se non sono iscritte nel registro delle imprese o se non si prova che i terzi ne hanno avuto conoscenza.

COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340 .

In sintesi

  • L'amministratore con rappresentanza può compiere tutti gli atti rientranti nell'oggetto sociale della s.n.c.
  • Le limitazioni ai poteri di rappresentanza sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel registro delle imprese.
  • In alternativa all'iscrizione, l'opponibilità richiede la prova della conoscenza effettiva da parte del terzo.
  • La norma tutela i terzi in buona fede che abbiano contrattato con l'amministratore.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2298 c.c. disciplina l'estensione e i limiti del potere di rappresentanza dell'amministratore della società in nome collettivo, bilanciando due esigenze contrapposte: la certezza dei traffici giuridici (che richiede che i terzi possano fare affidamento sul potere dell'amministratore) e l'autonomia organizzativa dei soci (che possono voler limitare internamente detto potere). Il legislatore ha risolto il conflitto a favore dei terzi: le limitazioni ai poteri rappresentativi sono inopponibili ai terzi che non ne fossero a conoscenza, salvo iscrizione nel registro delle imprese. La ratio è analoga a quella dell'art. 2384 c.c. per le società di capitali, benché con differenze tecniche significative.

Analisi

La norma attribuisce all'amministratore rappresentativo un potere di ampiezza potenzialmente illimitata entro il perimetro dell'oggetto sociale: può compiere tutti gli atti inerenti all'attività d'impresa descritta nell'atto costitutivo, salve le limitazioni ivi previste o risultanti dalla procura. Le limitazioni possono riguardare: (a) la tipologia di atti (es. divieto di stipulare mutui), (b) il valore massimo delle singole operazioni, (c) la necessità di firma congiunta di più amministratori. Tali limitazioni sono opponibili ai terzi solo se iscritte nel registro delle imprese; in alternativa, se il terzo ne era effettivamente a conoscenza (onere probatorio a carico della società). L'atto compiuto dall'amministratore in violazione di limitazioni non opponibili è valido ed efficace verso i terzi, ferma la responsabilità interna dell'amministratore verso i soci.

Quando si applica

La norma si applica alle società in nome collettivo regolarmente iscritte nel registro delle imprese. Per le s.n.c. non iscritte, il regime è quello dell'art. 2297 c.c. (società semplice con presunzione di rappresentanza di ogni socio). L'art. 2298 c.c. regola il rapporto tra la società e i terzi: per i rapporti interni tra soci e amministratore valgono le norme dell'atto costitutivo e, suppletivamente, gli artt. 2258-2260 c.c. richiamati per la s.n.c. L'eventuale superamento dei limiti di oggetto sociale (ultra vires) può invece rendere l'atto inefficace, a differenza delle mere limitazioni interne.

Connessioni

L'art. 2298 c.c. dialoga con l'art. 2296 c.c. (iscrizione della s.n.c.) e con l'art. 2297 c.c. (società irregolare). Per la s.a.s., l'art. 2318 c.c. rinvia alla disciplina della s.n.c. Per le società di capitali, la norma speculare è l'art. 2384 c.c. (s.p.a.) e l'art. 2475-bis c.c. (s.r.l.). Il principio di pubblicità commerciale che sorregge la norma è disciplinato dagli artt. 2188 ss. c.c. sul registro delle imprese. L'art. 2260 c.c. (poteri degli amministratori nella società semplice), richiamato per la s.n.c., integra la disciplina.

Casi pratici

Caso 1: L'atto costitutivo della s.n.c

di Tizio e Caio limita i poteri dell'amministratore Tizio vietandogli di stipulare contratti di locazione superiori a tre anni senza il consenso di Caio. Tale limitazione non è iscritta nel registro delle imprese. Tizio stipula ugualmente un contratto di locazione quinquennale con Sempronia. Sempronia, in buona fede, non era a conoscenza della limitazione: il contratto è valido ed efficace verso la società. Tizio risponderà internamente verso Caio per la violazione del patto.

Caso 2: Mevio è amministratore con rappresentanza della s.n.c

Rossi & Filano. L'atto costitutivo, debitamente iscritto nel registro delle imprese, prevede la firma congiunta di entrambi gli amministratori per operazioni bancarie superiori a 50.000 €. Mevio firma da solo un contratto di finanziamento per 80.000 €. La limitazione, essendo iscritta, è opponibile alla banca: il contratto potrebbe essere inefficace verso la società, ferma la responsabilità personale di Mevio.

Domande frequenti

Cosa può fare l'amministratore della s.n.c. con poteri di rappresentanza?

Può compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale della società, salve le limitazioni previste nell'atto costitutivo o nella procura. Se le limitazioni non sono iscritte nel registro delle imprese, non sono opponibili ai terzi in buona fede.

Come si rendono opponibili ai terzi le limitazioni ai poteri dell'amministratore?

Le limitazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese. In alternativa, la società può provare che il terzo ne era effettivamente a conoscenza al momento della conclusione dell'atto. L'onere della prova è a carico della società.

Se l'amministratore viola le limitazioni ai suoi poteri, il contratto è nullo?

Dipende. Se la limitazione non è iscritta nel registro delle imprese e il terzo era in buona fede, il contratto è valido ed efficace verso i terzi. L'amministratore risponderà internamente verso i soci per la violazione del patto. Se la limitazione era iscritta, il contratto può essere inefficace verso la società.

Le limitazioni all'oggetto sociale hanno lo stesso regime delle limitazioni ai poteri?

No. Il superamento dell'oggetto sociale (ultra vires) ha un regime diverso dalle limitazioni interne ai poteri: gli atti ultra vires possono essere inefficaci verso la società indipendentemente dalla buona fede del terzo, mentre le limitazioni interne ai poteri sono inopponibili ai terzi in buona fede se non iscritte.

La norma si applica anche alla s.a.s.?

Sì. L'art. 2318 c.c. rinvia alla disciplina della s.n.c. per quanto compatibile, e l'art. 2298 c.c. si applica quindi anche alla società in accomandita semplice per quanto riguarda i poteri di rappresentanza degli amministratori (soci accomandatari).

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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