Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2301 c.c. – Divieto di concorrenza
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il socio non può, senza il consenso degli altri soci, esercitare per conto proprio o altrui un’attività concorrente con quella della società, né partecipare come socio illimitatamente responsabile ad altra società concorrente.
Il consenso si presume, se l’esercizio dell’attività o la partecipazione ad altra società preesisteva al contratto sociale, e gli altri soci ne erano a conoscenza.
In caso d’inosservanza delle disposizioni del primo comma la società ha diritto al risarcimento del danno, salva l’applicazione dell’art. 2286.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2300 - Articolo 2300 Codice Civile: Modificazioni dell’atto costitutivo→Cod. civ. art. 2302 - Articolo 2302 Codice Civile: Scritture contabili→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2299 Codice Civile: Sedi secondarie→Articolo 2303 Codice Civile: Limiti alla distribuzione degli utili→Articolo 2298 Codice Civile: Rappresentanza della società→Articolo 2304 Codice Civile: Responsabilità dei soci→Articolo 2297 Codice Civile: Mancata registrazione→Articolo 2305 Codice Civile: Creditore particolare del socio→Articolo 2296 Codice Civile: Pubblicazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
Il divieto di concorrenza posto dall'art. 2301 c.c. a carico del socio di s.n.c. si fonda sul principio di lealtà che deve permeare il rapporto tra i consociati in una struttura personale in cui ciascuno risponde illimitatamente dei debiti sociali. In una società di persone il contributo personale del socio è inscindibile dall'impresa collettiva: consentire al socio di svolgere parallelamente attività identiche o analoghe significherebbe permettergli di sottrarre clientela, know-how e opportunità commerciali alla compagine di cui fa parte. La norma presidia dunque l'integrità del patrimonio sociale e la coesione dell'organizzazione, evitando conflitti di interesse che danneggerebbero l'intera compagine.
Analisi
Il divieto ha un duplice perimetro oggettivo: l'esercizio diretto o indiretto di un'attività economica concorrente (a prescindere dalla forma giuridica assunta) e la partecipazione come socio illimitatamente responsabile in altra società concorrente. Non è invece vietata la partecipazione come socio accomandante in una s.a.s. o come socio di s.r.l./s.p.a. in cui la responsabilità è limitata, a meno che il patto sociale non estenda espressamente il divieto. Il consenso degli altri soci elimina l'illiceità e può essere espresso o tacito; la legge presume il consenso quando l'attività concorrente preesisteva al contratto e gli altri soci erano informati, realizzando una sorta di accettazione originaria. Le sanzioni per la violazione sono: il risarcimento del danno (che comprende il danno emergente e il lucro cessante subiti dalla società) e la possibilità di chiedere l'esclusione del socio inadempiente ai sensi dell'art. 2286 c.c., che annovera tra le cause di esclusione ogni grave inadempimento degli obblighi sociali.
Quando si applica
Il divieto opera per tutta la durata del contratto sociale. Viene in rilievo, ad esempio, quando un socio avvia individualmente un'impresa nello stesso settore merceologico della s.n.c., oppure quando entra come accomandatario in un'altra s.a.s. del medesimo settore. Per valutare la concorrenzialità si guarda all'oggetto effettivo delle attività, non a quello formalmente indicato nell'atto costitutivo: attività economicamente sovrapponibili anche se formalmente distinte possono integrare il divieto. La concorrenza deve essere attuale; una mera partecipazione di minoranza senza incidenza gestionale in società di capitali non configura ordinariamente la fattispecie.
Connessioni
L'art. 2301 c.c. si collega all'art. 2286 c.c. (esclusione del socio per gravi inadempienze), all'art. 2288 c.c. (esclusione di diritto), all'art. 2257 c.c. (amministrazione disgiuntiva) e all'art. 2105 c.c. (obbligo di fedeltà del lavoratore dipendente, ispirato alla medesima ratio). La disciplina va confrontata con il patto di non concorrenza postcontrattuale (art. 2596 c.c.) che può essere introdotto convenzionalmente per il periodo successivo allo scioglimento del rapporto sociale.
Casi pratici
Caso 1: Tizio, Caio e Sempronio sono soci di una s.n.c
che gestisce un'agenzia di comunicazione. Tizio, all'insaputa degli altri, apre individualmente uno studio grafico che serve gli stessi clienti. Caio e Sempronio, appreso il fatto, agiscono per il risarcimento del danno e avviano la procedura di esclusione di Tizio ai sensi dell'art. 2286 c.c.
Caso 2: Mevio entra nella s.n.c
Filano & Soci (commercio di abbigliamento) dopo avere già gestito per anni un negozio di abbigliamento per conto proprio. Filano era a conoscenza di questa attività al momento della stipula del contratto sociale. Poiché la concorrenza preesisteva e i soci ne erano informati, il consenso si presume ai sensi dell'art. 2301, comma 2, c.c., e Mevio può continuare l'attività individuale.
Domande frequenti
Il divieto di concorrenza si applica anche a chi partecipa come socio accomandante?
No, in linea di principio. L'art. 2301 c.c. vieta solo la partecipazione come socio illimitatamente responsabile. La partecipazione come accomandante in una s.a.s., o come socio in una s.r.l. o s.p.a., non è di per sé vietata, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo della s.n.c.
Cosa si intende per consenso tacito dei soci?
La legge presume il consenso quando l'attività concorrente preesisteva alla costituzione della società e gli altri soci ne erano a conoscenza. In tal caso non occorre un'approvazione formale: basta che i consociati sapessero dell'attività al momento di firmare il contratto sociale.
Quali sono le conseguenze della violazione del divieto?
La società ha diritto al risarcimento del danno derivante dalla concorrenza sleale. Può inoltre promuovere il procedimento di esclusione del socio inadempiente ai sensi dell'art. 2286 c.c. Le due azioni sono cumulabili.
Il divieto si estende al periodo successivo allo scioglimento della società?
No. L'art. 2301 c.c. opera solo durante la vita della società. Per l'eventuale obbligo post-contrattuale occorre un apposito patto di non concorrenza redatto ai sensi dell'art. 2596 c.c., con i limiti di oggetto, durata (max 5 anni) e zona ivi previsti.
Cosa succede se un socio viola il divieto all'insaputa degli altri?
Gli altri soci possono chiedere il risarcimento del danno subito dalla società. Possono altresì deliberare l'esclusione del socio inadempiente, che, se contestata, viene decisa dal tribunale. La violazione clandestina aggrava la posizione del socio.