← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2257 c.c. Amministrazione disgiuntiva

In vigore

L’istituzione degli assetti di cui all’articolo 2086, secondo comma, spetta esclusivamente agli amministratori. Salvo diversa pattuizione, l’amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri. (1) Se l’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto di opporsi all’operazione che un altro voglia compiere, prima che sia compiuta. La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione.

In sintesi

  • Amministrazione disgiuntiva: se il contratto non dispone diversamente, ciascun socio può compiere da solo gli atti di amministrazione.
  • Diritto di opposizione: gli altri soci hanno il diritto di opporsi all'atto prima che sia compiuto; la maggioranza (per quote) decide sull'opposizione.
  • Atti urgenti: in caso di urgenza, il singolo socio può agire anche in mancanza di consenso degli altri, purché l'azione sia necessaria per evitare un danno alla società.

L'articolo 2257 c.c. disciplina l'amministrazione disgiuntiva della società semplice: regola di default è che ogni socio possa agire autonomamente, con il bilanciamento del diritto di opposizione degli altri soci prima del compimento dell'atto. La norma è il punto di partenza per comprendere la governance delle società di persone.

Il modello dell'amministrazione disgiuntiva

L'art. 2257 c.c. adotta, come regola suppletiva, il sistema dell'amministrazione disgiuntiva: in assenza di diversa previsione contrattuale, ciascun socio ha il potere di compiere autonomamente gli atti di amministrazione della società. Questo modello riflette la struttura personalistica delle società di persone, dove il rapporto fiduciario tra i soci è alla base dell'accordo associativo. Ogni socio-amministratore ha piena autonomia decisionale e operativa, senza necessità di raccogliere il consenso preventivo degli altri. La ratio è garantire la rapidità operativa nell'esercizio dell'attività comune, evitando paralisi decisionali.

Il diritto di opposizione

Il contrappeso all'amministrazione disgiuntiva è il diritto di opposizione: ogni socio può opporsi al compimento di un atto di amministrazione prima che esso sia compiuto. Una volta manifestata l'opposizione, l'atto è sospeso e la decisione spetta alla maggioranza dei soci calcolata per quote (non per teste). Se il contratto non disciplina il calcolo della maggioranza, si considera la partecipazione di ciascun socio agli utili, che di regola coincide con la quota conferita. Questa procedura consente di coinvolgere l'intera compagine nelle decisioni rilevanti, pur mantenendo la snellezza operativa dell'amministrazione disgiuntiva per gli atti di ordinaria gestione non contestati.

Atti urgenti

Il terzo comma dell'art. 2257 introduce una clausola di urgenza: il socio può compiere un atto di amministrazione anche in pendenza di opposizione, quando vi sia urgenza tale che il ritardo potrebbe arrecare danno grave alla società. L'urgenza deve essere reale e documentabile; il socio che agisce in urgenza sopportando il rischio di essere smentito dalla successiva delibera maggioritaria risponde del danno causato se l'urgenza non era effettiva. In pratica, questa clausola copre le situazioni di emergenza, pagamento di un fornitore con clausola penale imminente, intervento su un bene soggetto a deterioramento, in cui l'attesa della consultazione degli altri soci causerebbe un danno certo alla società.

Derogabilità e confronto con le società di capitali

Il sistema dell'art. 2257 è derogabile: il contratto sociale può prevedere l'amministrazione congiuntiva (tutti i soci devono agire insieme), un sistema misto (categorie di atti con regimi diversi), o l'affidamento dell'amministrazione a uno o più soci specifici. Il rinvio dell'art. 2293 c.c. rende applicabile l'art. 2257 anche alle s.n.c. Nelle società di capitali, l'amministrazione è riservata agli organi amministrativi (consiglio di amministrazione, amministratore unico) e i soci non hanno poteri amministrativi diretti salvo nei casi espressamente previsti dalla legge (es. art. 2479 c.c. per le s.r.l.).

Domande frequenti

In una s.s. senza clausole speciali, ogni socio può firmare contratti da solo?

Sì, in virtù dell'art. 2257 c.c.: l'amministrazione disgiuntiva è la regola suppletiva per la società semplice. Ciascun socio può compiere atti di amministrazione autonomamente. Gli altri soci possono opporsi prima del compimento dell'atto, ma se non si oppongono, l'atto è valido.

Come funziona il diritto di opposizione? Serve la maggioranza assoluta?

Il diritto di opposizione è individuale: qualunque socio può esercitarlo. Ma la decisione sull'opposizione è collettiva e spetta alla maggioranza calcolata per quote di partecipazione agli utili. La maggioranza semplice (più della metà) è sufficiente.

L'opposizione deve essere comunicata prima o dopo l'atto?

Prima. L'art. 2257 espressamente prevede che l'opposizione vada esercitata prima del compimento dell'atto. L'opposizione successiva non sospende l'atto già compiuto; può al massimo dar luogo a responsabilità del socio amministratore se l'atto ha causato danno.

Un socio può essere privato del potere di amministrazione?

Sì, con apposita clausola contrattuale o con provvedimento del giudice ex art. 2259 c.c. (revoca per giusta causa). Il contratto sociale può attribuire l'amministrazione solo ad alcuni soci; gli altri sono soci non amministratori, con diritti di controllo ex art. 2261 c.c.

La regola dell'art. 2257 si applica anche alle s.n.c.?

Sì, per effetto del rinvio dell'art. 2293 c.c. La s.n.c. adotta le stesse regole di amministrazione della s.s. salvo diversa previsione del contratto sociale. L'unica differenza rilevante è che nella s.n.c. tutti i soci hanno responsabilità illimitata e solidale per i debiti sociali.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.