← Torna a Codice Civile
Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2256 c.c. Uso illegittimo delle cose sociali

In vigore

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società.

In sintesi

  • Divieto di uso dei beni sociali: il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri, dei beni sociali per fini estranei a quelli della società.
  • Sanzione: il socio che viola il divieto deve risarcire i danni e può essere escluso dalla società.
  • Fondamento: la norma tutela il patrimonio sociale e l'uguaglianza tra i soci nell'uso dei beni comuni.

Il socio non può servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti al patrimonio sociale per fini estranei a quelli della società. Pena il risarcimento dei danni cagionati alla società e la possibile esclusione dalla compagine sociale.

Contenuto del divieto

L'articolo 2256 c.c. tutela l'integrità del patrimonio sociale attraverso un divieto preciso: il socio non può utilizzare i beni della società per scopi personali o comunque estranei all'oggetto sociale, senza il previo consenso degli altri soci. Il divieto riguarda l'uso dei beni, non il loro trasferimento: per quest'ultimo si applicano le norme sul potere di rappresentanza e amministrazione (artt. 2257-2266 c.c.). Sono vietati, ad esempio: l'uso di un veicolo aziendale per fini privati, l'utilizzo di locali sociali per attività personale, l'impiego di denaro sociale per pagamenti estranei all'attività comune. Il consenso degli altri soci, richiesto per derogare al divieto, deve essere espresso o può desumersi con certezza dal contratto sociale o da accordi specifici.

Ratio di protezione del patrimonio comune

La norma ha una duplice ratio. In primo luogo, tutela il patrimonio sociale come entità distinta dal patrimonio individuale dei soci: i beni conferiti alla società non sono più di proprietà del socio conferente ma della società, e il socio non può continuare a usarli come propri. In secondo luogo, garantisce l'uguaglianza tra i soci nell'uso dei beni comuni: se un socio potesse liberamente servirsi dei beni sociali per fini personali, beneficerebbe di un vantaggio non condiviso dagli altri soci, alterando l'equilibrio dei diritti e doveri all'interno della compagine. Il consenso degli altri soci funge da meccanismo di controllo democratico sull'uso dei beni comuni.

Sanzioni per la violazione

Il socio che utilizza beni sociali per fini personali senza consenso è tenuto a: (a) risarcire i danni subiti dalla società, incluso il mancato utilizzo del bene da parte della società e gli eventuali danni derivanti dall'uso improprio; (b) sopportare l'eventuale esclusione dalla società per giusta causa ex art. 2286 c.c., se l'abuso è grave o reiterato. L'esclusione è una sanzione particolarmente severa: priva il socio del diritto agli utili futuri e alla quota di liquidazione, limitatamente a quanto si sarebbe prodotto dopo l'esclusione. La responsabilità ex art. 2256 può concorrere con quella penale in caso di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) dei beni sociali.

Connessioni con altre norme

L'art. 2256 va letto con l'art. 2286 c.c. (esclusione del socio), con l'art. 2257 c.c. (amministrazione della società) e con le norme societarie sulla responsabilità degli amministratori nelle società di capitali (art. 2392 ss. c.c.). Il divieto dell'art. 2256 è il fondamento civilistico del più generale principio di separazione tra patrimonio sociale e patrimonio personale del socio.

Domande frequenti

Un socio può usare la sede sociale per riunioni personali?

Non senza il consenso degli altri soci. L'art. 2256 c.c. vieta l'uso dei beni sociali per fini estranei alla società senza consenso. Se gli altri soci acconsentono (anche tacitamente, in modo sistematico), l'uso è legittimo. Altrimenti, il socio risponde dei danni e rischia l'esclusione.

Cosa si intende per 'fini estranei' alla società?

Qualsiasi utilizzo dei beni sociali che non sia funzionale all'oggetto sociale e all'attività della società. Sono estranei: usi personali del socio, attività per conto di terzi, utilizzo a beneficio di altre società concorrenti. Non è estraneo l'uso strettamente necessario per l'attività sociale, anche se con modalità eccezionali.

Il consenso degli altri soci deve essere scritto?

No, non è richiesta forma scritta. Il consenso può essere espresso, tacito o risultare dal contratto sociale. Tuttavia, per ragioni probatorie è consigliabile documentare l'autorizzazione, specialmente per usi frequenti o di valore rilevante.

La violazione dell'art. 2256 può portare a conseguenze penali?

Sì, potenzialmente. Se il socio si appropria di beni sociali come se fossero propri, potrebbe configurarsi il reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.). La responsabilità civile ex art. 2256 c.c. può quindi concorrere con la responsabilità penale, indipendentemente l'una dall'altra.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.