Art. 2479 c.c. Trasferimento della quota
In vigore
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione. In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci: 1) l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili; 2) la nomina, se prevista nell’atto costitutivo, degli amministratori; 3) la nomina nei casi previsti dall’articolo 2477 dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti (1); 4) le modificazioni dell’atto costitutivo; 5) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci. L’atto costitutivo può prevedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dai soci devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa. Qualora nell’atto costitutivo non vi sia la previsione di cui al terzo comma e comunque con riferimento alle materie indicate nei numeri 4) e 5) del secondo comma del presente articolo nonché nel caso previsto dal quarto comma dell’articolo 2482-bis oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare ai sensi dell’articolo 2479-bis. Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni previste dal presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole di una maggioranza che rappresenti almeno la metà del capitale sociale.
In sintesi
L'art. 2479 c.c. disciplina le competenze decisionali dei soci SRL: le materie riservate alla loro competenza includono bilancio, nomina degli organi e modifiche dell'atto costitutivo; le decisioni possono essere adottate anche con consultazione scritta, salvo i casi in cui è richiesta l'assemblea.
Le competenze riservate ai soci
L'art. 2479 c.c. introduce un sistema di competenze riservate ai soci che combina una lista legale inderogabile con la libertà dell'atto costitutivo di ampliarla. Le competenze legali inderogabili dei soci sono: (1) approvazione del bilancio e distribuzione degli utili; (2) nomina degli amministratori, se prevista nell'atto costitutivo; (3) nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2477 c.c.; (4) modificazioni dell'atto costitutivo; (5) decisione di compiere operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto sociale o una rilevante modifica dei diritti dei soci. A queste competenze riservate si aggiungono quelle che amministratori o soci (con almeno un terzo del capitale) decidono di rimettere ai soci stessi.
La flessibilità procedurale: consultazione scritta e consenso espresso
Una delle innovazioni più significative della riforma del 2003 è la possibilità di adottare decisioni dei soci mediante consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza necessità di convocare un'assemblea formale. Questo meccanismo, previsto dal terzo comma, semplifica enormemente la gestione delle SRL con soci geograficamente distanti o disponibili alla comunicazione telematica. I risultati della consultazione devono essere trascritti nel libro delle decisioni dei soci. La possibilità di consultazione scritta è però esclusa per le materie in cui è richiesta la delibera assembleare (modifiche dell'atto costitutivo, aumento del capitale) e può essere limitata dall'atto costitutivo stesso.
Delibere assembleari obbligatorie
Il quarto comma individua le materie per le quali è obbligatoria la forma assembleare (delibera in riunione fisica o telematica): (1) approvazione del bilancio; (2) modificazione dell'atto costitutivo; (3) decisioni di compiere operazioni che modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale o che rechino un rilevante mutamento dei diritti dei soci. Queste materie richiedono la massima formalità procedurale perché le loro implicazioni sui soci sono più rilevanti e perché la presenza fisica (o telematica) consente un dibattito informato prima della votazione.
Diritto di iniziativa e minoranza di blocco
Il primo comma attribuisce il diritto di iniziativa non solo agli amministratori ma anche ai soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale: essi possono sottoporre argomenti all'approvazione dei soci, costringendo gli amministratori a convocare l'assemblea o ad attivare la procedura di consultazione. Questo diritto di iniziativa della minoranza, soglia del 33%, è più alto rispetto alla soglia dell'azione di responsabilità individuale (art. 2476), ma garantisce comunque una protezione significativa alle minoranze qualificate.
Domande frequenti
I soci SRL devono sempre riunirsi in assemblea per prendere decisioni?
No. L'art. 2479 comma 3 c.c. consente di adottare decisioni anche tramite consultazione scritta o consenso espresso per iscritto, senza assemblea formale. Alcune materie (modifiche dell'atto costitutivo, approvazione del bilancio) richiedono però obbligatoriamente la delibera assembleare.
Chi può chiedere che una decisione venga rimessa ai soci SRL?
Uno o più amministratori, oppure soci che rappresentino almeno un terzo del capitale sociale. In tal caso, gli amministratori sono tenuti a convocare l'assemblea o ad attivare la procedura di consultazione scritta (art. 2479 comma 1 c.c.).
L'approvazione del bilancio SRL può avvenire con consultazione scritta?
No. L'approvazione del bilancio è una delle materie per cui l'art. 2479 comma 4 richiede obbligatoriamente la delibera assembleare (riunione, anche telematica). La consultazione scritta è esclusa per questa materia.
Quali sono le materie in cui i soci SRL hanno competenza esclusiva inderogabile?
Le principali sono: approvazione del bilancio e distribuzione degli utili, nomina degli amministratori (se prevista nell'atto costitutivo), modificazioni dell'atto costitutivo, operazioni che modifichino sostanzialmente l'oggetto sociale o i diritti dei soci (art. 2479 comma 2 c.c.).
L'atto costitutivo può ampliare le materie riservate ai soci?
Sì. L'art. 2479 comma 1 consente all'atto costitutivo di riservare ai soci ulteriori materie, oltre a quelle inderogabili previste dalla legge. È una manifestazione della flessibilità organizzativa della SRL, che consente ai soci di modellare la governance sulla base dei propri accordi.