Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2479 BIS c.c. Assemblea dei soci

In vigore

L’atto costitutivo determina i modi di convocazione dell’assemblea dei soci, tali comunque da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare. In mancanza la convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell’adunanza nel domicilio risultante dal registro delle imprese (1). Se l’atto costitutivo non dispone diversamente, il socio può farsi rappresentare in assemblea e la relativa documentazione è conservata secondo quanto prescritto dall’articolo 2478, primo comma, numero 2). Salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo l’assemblea si riunisce presso la sede sociale ed è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell’articolo 2479, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. L’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente dell’assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l’identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. In ogni caso la deliberazione s’intende adottata quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell’argomento.

In sintesi

  • Convocazione con preavviso minimo di 8 giorni. In mancanza di disposizioni statutarie, la convocazione avviene mediante lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima, all'indirizzo iscritto nel Registro delle Imprese.
  • Quorum costitutivo: metà del capitale. L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, salva diversa previsione statutaria.
  • Maggioranza ordinaria e qualificata. Le delibere ordinarie richiedono la maggioranza assoluta; per modifiche all'oggetto sociale, riduzione del capitale e scioglimento occorre il voto favorevole dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale.
  • Rappresentanza ammessa. Il socio può farsi rappresentare da un terzo in assemblea, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo; la documentazione della rappresentanza deve essere conservata.
  • Assemblea totalitaria. Se è presente l'intero capitale e tutti gli amministratori e sindaci sono presenti o informati senza obiezioni, la delibera è valida anche senza formale convocazione.
Indice dei contenuti

Ratio

L'art. 2479-bis c.c. costituisce la norma cardine per il funzionamento dell'assemblea dei soci della SRL, istituto attraverso cui i soci esercitano collettivamente il governo della società. La ratio della norma è duplice: da un lato, assicurare che ogni socio riceva un'adeguata informazione preventiva sugli argomenti da trattare, condizione essenziale per una partecipazione consapevole; dall'altro, stabilire regole chiare e certe sui quorum e sulle maggioranze, evitando che la mancanza di previsioni statutarie lasci spazio a interpretazioni distorsive. Il legislatore ha costruito un sistema relativamente flessibile, in cui l'atto costitutivo può derogare a molte delle disposizioni di default, ma ha fissato standard minimi inderogabili che garantiscono il corretto funzionamento dell'istituto anche in assenza di statuto elaborato.

Analisi

Sul piano della convocazione, la norma prevede che le modalità siano determinate dall'atto costitutivo, con il solo vincolo dell'assicurazione della tempestiva informazione sui temi da trattare. In mancanza di previsioni statutarie, si applica la regola legale: lettera raccomandata spedita almeno otto giorni prima dell'adunanza all'indirizzo di ciascun socio iscritto nel Registro delle Imprese. Lo statuto può prevedere forme alternative (PEC, avviso sul sito web, comunicazione elettronica certificata), purché garantiscano la tempestività dell'informazione. L'ordine del giorno deve essere indicato nella convocazione con sufficiente specificità: una formulazione vaga come varie ed eventuali non consente di deliberare su argomenti sostanziali. Il socio può farsi rappresentare in assemblea da un delegato, salvo diversa disposizione statutaria. La clausola che esclude o limita la rappresentanza deve essere espressa nello statuto; in mancanza, la rappresentanza è libera. Sul piano del quorum costitutivo, la norma fissa come soglia minima la presenza di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. In caso di mancato raggiungimento del quorum in prima convocazione, lo statuto può prevedere una seconda convocazione con quorum ridotto. Per le delibere ordinarie, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti è sufficiente. Per alcune materie particolarmente rilevanti, tra cui la modificazione dell'oggetto sociale, la riduzione del capitale per perdite e lo scioglimento anticipato della società, la norma richiede una maggioranza qualificata: il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, non solo la metà dei presenti ma la metà dell'intero capitale. L'assemblea è presieduta dalla persona indicata nell'atto costitutivo o, in mancanza, da quella designata dagli intervenuti. Il presidente verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni. La delibera viene documentata nel verbale, redatto dal segretario o (per le materie che lo richiedono) dal notaio. L'assemblea totalitaria, quella cui partecipa l'intero capitale sociale senza formale convocazione, è valida se tutti gli amministratori e i sindaci (ove nominati) sono presenti o comunque informati della riunione, e nessuno di essi si oppone alla trattazione. Questa regola consente di decidere rapidamente su questioni urgenti, superando i tempi tecnici della convocazione.

Quando si applica

La norma si applica a ogni riunione assembleare della SRL, sia ordinaria (approvazione del bilancio, distribuzione degli utili) che straordinaria (modifiche statutarie, aumenti di capitale, fusioni, scissioni, scioglimento). Si applica anche quando la decisione dei soci sia assunta senza assemblea, mediante consultazione scritta o consenso espresso, ai sensi dell'art. 2479, comma 3, c.c., con gli opportuni adattamenti. Le regole sui quorum e sulle maggioranze si applicano salvo deroghe espresse dell'atto costitutivo, nei limiti consentiti dalla legge. In particolare, lo statuto può prevedere quorum più elevati ma non può ridurli sotto la soglia legale per le materie che richiedono la maggioranza qualificata.

Connessioni

L'art. 2479-bis c.c. si collega all'art. 2479 c.c., che disciplina i poteri e le competenze dell'assemblea dei soci, e all'art. 2479-ter c.c. sull'impugnazione delle deliberazioni invalide. Il meccanismo dell'assemblea totalitaria richiama i principi elaborati in materia di S.p.A. dall'art. 2366 c.c. La disciplina della rappresentanza in assemblea rinvia alle norme generali sul mandato (artt. 1392 ss. c.c.). Per la verbalizzazione, si applicano le disposizioni dell'art. 2421 c.c. (per analogia) e le norme specifiche sulla forma del verbale richieste per talune delibere (ad esempio, le modifiche statutarie richiedono il verbale notarile).

Casi pratici

Caso 1: Mancato quorum e delibera assembleare al limite

La SRL Beta deve approvare il bilancio e decidere sulla distribuzione degli utili. Il capitale è suddiviso tra quattro soci: Tizio (40%), Caio (30%), Sempronio (20%) e Mevio (10%). Alla prima convocazione si presentano solo Tizio e Mevio (50% del capitale): il quorum costitutivo è raggiunto di misura. L'assemblea si costituisce regolarmente con il 50% del capitale presente. Tizio propone la distribuzione integrale degli utili; Mevio si astiene. La delibera è approvata con il voto favorevole di Tizio (40%), che rappresenta la maggioranza dei presenti. L'assemblea è valida e la delibera è efficace.

Caso 2: Assemblea totalitaria per decisione urgente

La SRL Gamma deve accettare urgentemente un contratto di appalto entro 24 ore, senza possibilità di rispettare i termini di convocazione. I tre soci Tizio, Caio e Sempronio si riuniscono informalmente. L'amministratore unico Filano è presente. Tutti concordano sulla trattazione dell'argomento e nessuno si oppone. Si redige un verbale di assemblea totalitaria che documenta la presenza dell'intero capitale, la presenza dell'amministratore e l'unanimità sulla decisione. La delibera è valida a tutti gli effetti, pur in assenza di convocazione formale.

Domande frequenti

Cosa succede se lo statuto non prevede le modalità di convocazione dell'assemblea?

Si applica la regola legale: la convocazione deve essere effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza, all'indirizzo iscritto nel Registro delle Imprese. Lo statuto può derogare prevedendo forme diverse (PEC, avviso sul sito web), purché garantiscano la tempestiva informazione.

Quanti soci devono essere presenti perché l'assemblea di SRL sia valida?

In assenza di diversa previsione statutaria, l'assemblea è regolarmente costituita quando sono presenti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale. Lo statuto può prevedere quorum più elevati, ma non può ridurre questo standard per le materie che richiedono la maggioranza qualificata.

Un socio può delegare qualcun altro a partecipare all'assemblea?

Sì. La legge consente al socio di farsi rappresentare in assemblea da un terzo, salvo che lo statuto non disponga diversamente. La clausola di esclusione o limitazione della rappresentanza deve essere espressa nello statuto; in mancanza, la rappresentanza è libera.

Cos'è l'assemblea totalitaria e quando produce effetti?

L'assemblea totalitaria è quella cui partecipa l'intero capitale sociale senza necessità di formale convocazione. La delibera è valida se è presente l'intero capitale, tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione, e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Quali materie richiedono la maggioranza qualificata nell'assemblea di SRL?

Richiedono il voto favorevole di soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale: la modificazione dell'oggetto sociale, la riduzione del capitale e lo scioglimento anticipato della società. Per tutte le altre materie, è sufficiente la maggioranza assoluta dei presenti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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