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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2302 c.c. Scritture contabili

In vigore

Gli amministratori devono tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’articolo 2214.

In sintesi

  • Gli amministratori della società in nome collettivo devono tenere i libri e le scritture contabili prescritti dall'art. 2214 c.c.
  • L'obbligo contabile della SNC è identico a quello dell'imprenditore commerciale individuale.
  • Libro giornale, libro degli inventari e scritture ausiliarie sono obbligatori.
  • La responsabilità per la tenuta delle scritture è degli amministratori in carica.
  • L'irregolare tenuta può determinare responsabilità civile e, in caso di insolvenza, penale.
L'obbligo contabile nella società in nome collettivo

L'articolo 2302 del Codice Civile, collocato nella disciplina della società in nome collettivo (SNC), impone agli amministratori di tenere i libri e le altre scritture contabili prescritti dall'articolo 2214 c.c. La norma stabilisce un rinvio diretto alla disciplina generale delle scritture contabili dell'imprenditore commerciale, rendendo applicabile alla SNC il medesimo corpus di obblighi contabili previsto per l'imprenditore individuale.

Il rinvio è significativo: non si tratta di una disciplina autonoma e speciale, ma di un'estensione alla SNC della normativa generale sulle scritture contabili. Gli amministratori della SNC si trovano pertanto nella stessa posizione dell'imprenditore commerciale individuale quanto agli obblighi di documentazione contabile.

I libri e le scritture obbligatori per la SNC

In forza del rinvio all'art. 2214 c.c., gli amministratori della SNC devono tenere: (a) il libro giornale, nel quale vengono registrate giorno per giorno tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa (art. 2216 c.c.); (b) il libro degli inventari, nel quale viene redatto l'inventario alla data di costituzione dell'impresa e poi annualmente (art. 2217 c.c.); (c) le scritture contabili ausiliarie necessarie per la regolare tenuta della contabilità (art. 2214, comma 2, c.c.).

La SNC, pur non essendo una società di capitali, è soggetta agli obblighi di iscrizione nel Registro delle Imprese e, in quanto tale, alla piena applicazione della disciplina delle scritture contabili obbligatorie. Diversamente dalle imprese di dimensioni minori, la SNC non può avvalersi della semplificazione contabile prevista per i piccoli imprenditori, salvo il caso in cui tutti i soci siano piccoli imprenditori ai sensi dell'art. 2083 c.c.

La responsabilità degli amministratori per la tenuta contabile

L'art. 2302 c.c. individua negli amministratori i soggetti responsabili della corretta tenuta delle scritture contabili. Nella SNC, l'amministrazione spetta per legge a ciascun socio disgiuntamente, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo (art. 2293 c.c.). In caso di amministrazione congiuntiva o affidata a un solo socio o a un terzo, la responsabilità per la tenuta contabile ricade su coloro che esercitano concretamente i poteri di amministrazione.

La responsabilità è personale e solidale: in caso di irregolare tenuta delle scritture contabili, ciascun amministratore risponde nei confronti della società e dei terzi. Nelle SNC, peraltro, i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (art. 2291 c.c.), il che rende ancora più rilevante la corretta documentazione dell'attività della società.

Conseguenze dell'inadempimento dell'obbligo contabile

L'inadempimento dell'obbligo contabile imposto dall'art. 2302 c.c. può avere molteplici conseguenze. Sul piano civilistico, le scritture irregolari non fanno prova a favore della società nei giudizi civili (art. 2709 c.c.) e possono essere utilizzate contro di essa. In sede di accertamento fiscale, l'Amministrazione Finanziaria può procedere con metodi induttivi o presuntivi quando le scritture risultino inattendibili o lacunose.

In caso di insolvenza della SNC e conseguente dichiarazione di fallimento (ora liquidazione giudiziale ex D.Lgs. 14/2019), la mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili può integrare il reato di bancarotta fraudolenta documentale o bancarotta semplice, a seconda della gravità della condotta. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la distruzione, dispersione o irregolare tenuta delle scritture contabili, quando rende impossibile la ricostruzione dell'attività d'impresa, integra la fattispecie più grave di bancarotta fraudolenta.

Il coordinamento con la disciplina fiscale

L'obbligo contabile civilistico si affianca agli obblighi contabili di natura fiscale imposti dal D.P.R. 600/1973 (in materia di imposte sui redditi) e dal D.P.R. 633/1972 (IVA). La SNC, soggetto passivo IVA autonomo, deve tenere i registri IVA (registro delle fatture emesse, registro degli acquisti) e adempiere agli obblighi dichiarativi previsti per i soggetti in regime di contabilità ordinaria.

Il coordinamento tra contabilità civilistica e contabilità fiscale è fondamentale per garantire la coerenza delle informazioni finanziarie della SNC. Le scritture contabili costituiscono, in primo luogo, la base per la determinazione del reddito d'impresa dei soci (tassato per trasparenza in capo a questi ultimi) e, in secondo luogo, la documentazione di supporto per le dichiarazioni fiscali annuali.

Domande frequenti

Quali libri contabili deve tenere una SNC?

Per rinvio all'art. 2214 c.c., la SNC deve tenere il libro giornale (operazioni giorno per giorno), il libro degli inventari (redatto annualmente) e le scritture ausiliarie necessarie. A questi si aggiungono i registri IVA obbligatori ex DPR 633/72.

Chi è responsabile della tenuta delle scritture contabili nella SNC?

Gli amministratori in carica sono responsabili della corretta tenuta delle scritture contabili. Nella SNC, l'amministrazione spetta per legge a ciascun socio disgiuntamente, salvo diversa previsione dell'atto costitutivo. La responsabilità è personale e solidale tra gli amministratori.

Una SNC può adottare la contabilità semplificata?

La SNC è in linea di principio soggetta alla contabilità ordinaria. Tuttavia, ai fini fiscali, le SNC con ricavi annui non superiori ai limiti dell'art. 18 DPR 600/73 possono optare per la contabilità semplificata, che riduce gli adempimenti pur mantenendo i registri IVA.

Cosa succede se la SNC non tiene regolarmente le scritture contabili?

Le conseguenze sono molteplici: perdita del valore probatorio delle scritture, possibilità di accertamento fiscale induttivo, e in caso di insolvenza rischio di imputazione per bancarotta fraudolenta documentale o semplice in capo agli amministratori.

I soci non amministratori della SNC hanno obblighi contabili?

No, l'art. 2302 c.c. impone gli obblighi contabili agli amministratori, non ai soci non amministratori. Tuttavia, i soci della SNC rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali, il che li rende indirettamente interessati alla corretta tenuta delle scritture.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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