Testo dell'articoloVigente
Nella s.a.s. l’amministrazione può essere conferita soltanto ai soci accomandatari, che hanno gli stessi diritti e obblighi dei soci di s.n.c. (responsabilità illimitata e solidale). I soci accomandanti sono esclusi da ogni ruolo gestorio (art. 2318 c.c.).
Art. 2318 c.c. – Soci accomandatari
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
I soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo.
L’amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari.
In sintesi
- I soci accomandatari hanno i medesimi diritti e obblighi dei soci della società in nome collettivo, inclusa la responsabilità illimitata e solidale.
- Il potere di amministrazione della s.a.s. è riservato esclusivamente ai soci accomandatari.
- Nessun terzo estraneo alla compagine sociale può essere nominato amministratore della s.a.s.
- Gli accomandanti sono esclusi da qualsiasi ruolo gestorio formale.
Indice dei contenuti
Ratio
La riserva dell'amministrazione ai soci accomandatari risponde a un principio fondamentale della s.a.s.: chi rischia illimitatamente con il proprio patrimonio personale deve avere il controllo sulla gestione. Consentire agli accomandanti, che godono del beneficio della responsabilità limitata, di partecipare all'amministrazione creerebbe un'asimmetria inaccettabile: essi potrebbero assumere obbligazioni facendo ricadere il rischio sugli accomandatari. Viceversa, la completa assimilazione degli accomandatari ai soci di s.n.c. garantisce che il regime di responsabilità sia coerente con i poteri esercitati. La norma rispecchia il contratto di tipo romano «societas comendae», in cui il commendante conferisce il capitale ma non gestisce.
Analisi
L'art. 2318 c.c. contiene due disposizioni distinte. La prima, «i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo», è una norma di rinvio: estende integralmente agli accomandatari la disciplina dei soci di s.n.c., inclusa la responsabilità illimitata e solidale ex art. 2291 c.c., il divieto di concorrenza ex art. 2301 c.c., il diritto al rendiconto, il diritto di informazione, il diritto al recesso e le cause di esclusione. La seconda disposizione, «l'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari», è una norma imperativa e inderogabile: non ammette deroghe statutarie. Anche un atto costitutivo che nominasse amministratore un accomandante o un terzo sarebbe nullo in questa parte, e tale nomina non produrrebbe effetti.
Quando si applica
La riserva dell'amministrazione agli accomandatari si applica in tutti i casi di nomina degli amministratori, sia nell'atto costitutivo sia con atti successivi, e copre qualsiasi forma di conferimento del potere gestorio. Rilevante è anche la fattispecie dell'accomandante che di fatto esercita l'amministrazione senza nomina formale: in tal caso scattano le sanzioni previste dall'art. 2320 c.c. (responsabilità illimitata e possibile esclusione). Il primo comma trova applicazione ogni volta che si deve determinare la posizione di un accomandatario rispetto a un istituto disciplinato per la s.n.c.: recesso, esclusione, liquidazione della quota, divieto di concorrenza, ecc.
Connessioni
L'art. 2318 c.c. si raccorda con l'art. 2291 c.c. (responsabilità dei soci di s.n.c., estesa agli accomandatari), con l'art. 2319 c.c. (nomina e revoca degli amministratori, che presuppone che solo accomandatari possano essere nominati), con l'art. 2320 c.c. (divieto di ingerenza per gli accomandanti, che costituisce il rovescio della medaglia della riserva gestoria), con l'art. 2315 c.c. (rinvio generale alle norme s.n.c.). La distinzione tra accomandatari e accomandanti nella s.a.s. richiama, per analogia, la distinzione tra soci a responsabilità illimitata e soci a responsabilità limitata nella s.a.p.a. (artt. 2461 ss. c.c.), dove i soci accomandatari sono anche amministratori di diritto.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio, Caio e Sempronio costituiscono una s.a.s.: Tizio e Caio sono accomandatari, Sempronio è accomandante. L'atto costitutivo nomina Tizio unico amministratore. Caio, pur essendo accomandatario, non è nominato amministratore ma conserva tutti i diritti e gli obblighi del socio di s.n.c.: può pretendere il rendiconto annuale, è soggetto al divieto di concorrenza e risponde illimitatamente delle obbligazioni sociali.
Caso 2: Mevio è consulente esterno di una s.a.s
e conosce perfettamente il settore in cui opera la società. I soci vorrebbero nominarlo amministratore per la sua competenza tecnica. Ciò è impossibile: l'art. 2318 c.c. riserva l'amministrazione ai soli soci accomandatari. Per raggiungere l'obiettivo, Mevio dovrebbe prima essere ammesso come socio accomandatario, assumendo così responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali.
Domande frequenti
Un terzo estraneo alla società può essere amministratore di una s.a.s.?
No. L'art. 2318 c.c. stabilisce che l'amministrazione può essere conferita soltanto a soci accomandatari. La norma è imperativa e non derogabile dall'atto costitutivo. La nomina di un terzo o di un accomandante come amministratore è nulla.
Un socio accomandante può diventare amministratore?
No, in qualità di accomandante. L'art. 2318 c.c. esclude categoricamente gli accomandanti dall'amministrazione. Per assumere il ruolo gestorio, l'accomandante dovrebbe prima modificare il proprio status in accomandatario, con assunzione di responsabilità illimitata.
Quali sono gli obblighi dei soci accomandatari nella s.a.s.?
Per effetto del rinvio dell'art. 2318 c.c., gli accomandatari hanno gli stessi obblighi dei soci di s.n.c.: responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali, divieto di concorrenza (art. 2301 c.c.), obbligo di fedeltà e di collaborazione.
Un accomandatario non amministratore ha comunque diritti nella s.a.s.?
Sì. L'art. 2318 c.c. attribuisce a tutti gli accomandatari i diritti dei soci di s.n.c., indipendentemente dall'incarico gestorio: diritto al rendiconto, all'informazione, al recesso, alla liquidazione della quota in caso di scioglimento.
L'accomandatario è sempre responsabile illimitatamente?
Sì. Per effetto del rinvio all'art. 2291 c.c. operato dall'art. 2318 c.c., tutti i soci accomandatari rispondono illimitatamente e solidalmente delle obbligazioni sociali, indipendentemente dall'entità del loro conferimento.
Spiegazione
Nella società in accomandita semplice (s.a.s.) i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della s.n.c. – quindi responsabilità illimitata e solidale – e solo a loro può essere affidata l’amministrazione. Gli accomandanti, invece, rispondono nei limiti della quota e non amministrano.
Come funziona e quando si applica
La norma definisce le due categorie di soci della s.a.s. L’amministrazione è riservata agli accomandatari; l’accomandante che si ingerisce nell’amministrazione perde la limitazione di responsabilità (art. 2320).
Esempio pratico
In una s.a.s. l’accomandatario gestisce l’impresa e risponde con il patrimonio personale; l’accomandante apporta capitale, non gestisce e rischia solo la quota conferita.
Domande frequenti
Chi amministra una s.a.s.?
Solo i soci accomandatari; gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, pena la perdita della responsabilità limitata.
Norme collegate
Spiegazione divulgativa a scopo informativo, aggiornata alla normativa vigente; non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto.