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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2321 c.c. – Utili percepiti in buona fede

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

I soci accomandanti non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede secondo il bilancio regolarmente approvato.

In sintesi

  • I soci accomandanti non restituiscono gli utili riscossi in buona fede secondo bilancio regolarmente approvato.
  • Tutela l'accomandante che ha percepito utili sulla base di un bilancio apparentemente regolare.
  • La buona fede dell'accomandante deve esistere al momento della percezione degli utili.
  • La regola non si applica se il bilancio era falso e l'accomandante era a conoscenza della falsità.
  • Norma applicabile ai rapporti interni tra soci e alla responsabilità verso i creditori sociali.
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La protezione degli utili percepiti in buona fede nella SAS

L'articolo 2321 del Codice Civile prevede una norma di favore per i soci accomandanti: non sono tenuti alla restituzione degli utili riscossi in buona fede in base a un bilancio regolarmente approvato. Questa disposizione bilancia le esigenze di tutela dei creditori sociali con quelle di certezza dei diritti acquisiti dagli accomandanti in buona fede.

La norma si inserisce nel contesto della disciplina della responsabilità dei soci accomandanti per le perdite sociali. Nel caso in cui la società subisca perdite successive alla distribuzione di utili, potrebbe sorgere la questione se gli utili già distribuiti debbano essere restituiti per consentire la soddisfazione dei creditori sociali. L'art. 2321 c.c. risponde negativamente, proteggendo il socio accomandante che abbia percepito gli utili in buona fede.

Il requisito della buona fede e del bilancio regolare

La norma richiede che siano soddisfatte due condizioni cumulative: (a) la buona fede del socio accomandante al momento della percezione degli utili; (b) la regolarità formale del bilancio sulla cui base gli utili sono stati distribuiti. La buona fede si presume: chi sostiene la mala fede del socio (ad esempio, un curatore fallimentare o un creditore sociale) ha l'onere di provare che il socio era a conoscenza della falsità del bilancio o dell'inesistenza degli utili.

Il bilancio deve essere stato "regolarmente approvato", cioè approvato dalle procedure formali previste dalla legge e dall'atto costitutivo. Un bilancio non approvato o approvato in modo irregolare non può costituire il presupposto per la protezione prevista dall'art. 2321 c.c. Tuttavia, la norma non richiede che il bilancio sia necessariamente veridico: richiede solo che sia stato formalmente approvato e che il socio non sapesse della sua falsità.

Il bilancio falso e la mala fede dell'accomandante

Se il bilancio è falso (ovvero rappresenta una situazione patrimoniale migliore di quella reale, con utili fittizi o con omessa iscrizione di perdite) e il socio accomandante era a conoscenza della falsità al momento della distribuzione degli utili, la norma non lo protegge. In questo caso, gli utili percepiti devono essere restituiti, e il socio potrebbe anche incorrere in responsabilità penale per concorso nel reato di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) o di bancarotta preferenziale.

La mala fede si valuta al momento della percezione degli utili, non in momenti successivi. Se il socio ha percepito gli utili in buona fede ma successivamente è venuto a conoscenza della falsità del bilancio, questo non comporta retroattivamente l'obbligo di restituzione: la sua posizione è comunque protetta dalla norma.

Rapporto con la disciplina del capitale sociale e delle perdite

La norma dell'art. 2321 c.c. si coordina con i principi generali sulla distribuzione degli utili e sulla copertura delle perdite. In linea generale, gli utili possono essere distribuiti solo se risultano da un bilancio regolarmente approvato e se non vi sono perdite pregresse da coprire. La distribuzione di utili fittizi o non coperti da effettivi risultati economici positivi viola il principio di integrità del capitale sociale.

In caso di insolvenza della SAS, il curatore o il commissario liquidatore può agire per il recupero di somme illegittimamente distribuite ai soci. Tuttavia, nei confronti degli accomandanti in buona fede, l'art. 2321 c.c. costituisce una barriera difensiva che impedisce tale recupero. L'azione di recupero degli utili distribuiti si concentra invece sugli accomandatari, i quali rispondono illimitatamente per tutte le obbligazioni sociali.

Applicazione pratica e profili processuali

Nella pratica, la questione si pone principalmente nelle procedure concorsuali (fallimento, liquidazione giudiziale, concordato preventivo) della SAS, quando il curatore o commissario verifica le distribuzioni di utili avvenute nel periodo sospetto (i ventiquattro mesi precedenti la dichiarazione di insolvenza). In questi procedimenti, il curatore ha l'onere di provare che gli utili distribuiti erano fittizi e che il socio accomandante era a conoscenza di tale circostanza.

La norma riflette un principio generale di tutela dell'affidamento incolpevole: chi agisce in buona fede facendo affidamento su documenti ufficiali (il bilancio regolarmente approvato) non può essere penalizzato a posteriori per le conseguenze di comportamenti fraudolenti altrui. Questo principio è coerente con il ruolo dell'accomandante, che per definizione non partecipa all'amministrazione della società e non ha accesso alle informazioni contabili che permetterebbero di valutare autonomamente la veridicità del bilancio.

Domande frequenti

Il socio accomandante deve restituire gli utili percepiti se la società va in perdita?

No, se li ha percepiti in buona fede sulla base di un bilancio regolarmente approvato. La norma lo protegge anche in caso di successiva insolvenza della società, purché non fosse a conoscenza della falsità del bilancio al momento della distribuzione.

Cosa significa 'buona fede' in questo contesto?

Il socio accomandante deve ignorare che il bilancio fosse falso o che gli utili fossero fittizi al momento in cui li ha percepiti. La buona fede si presume; chi vuole contestarla (curatore, creditori) deve provarla. La successiva scoperta della falsità non fa venir meno la protezione.

Se il bilancio è falso, il socio accomandante deve restituire sempre gli utili?

Sì, se era a conoscenza della falsità al momento della distribuzione. In quel caso non è protetto dall'art. 2321 c.c. Potrebbe anche incorrere in responsabilità penale per concorso in false comunicazioni sociali se ha cooperato nella falsificazione.

Un bilancio approvato informalmente protegge l'accomandante?

No. La norma richiede che il bilancio sia stato 'regolarmente approvato', cioè approvato secondo le procedure formali previste dalla legge e dall'atto costitutivo. Un bilancio approvato irregolarmente non offre la protezione prevista dall'art. 2321 c.c.

La norma si applica anche agli accomandatari?

No, l'art. 2321 c.c. si applica specificamente ai soci accomandanti. I soci accomandatari rispondono illimitatamente per le obbligazioni sociali e non godono di questa protezione: possono essere sempre chiamati a rispondere per gli utili distribuiti in eccesso rispetto alle perdite sociali.

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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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