Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2320 c.c. Soci accomandanti

In vigore

I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso a norma dell’art. 2286. I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e, se l’atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza. In ogni caso essi hanno diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società.

In sintesi

  • I soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né concludere affari in nome della società, se non per procura speciale su singoli affari.
  • L'accomandante che viola il divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali.
  • L'accomandante ingerente può essere escluso dalla società ai sensi dell'art. 2286 c.c.
  • Gli accomandanti possono tuttavia svolgere mansioni operative sotto la direzione degli amministratori, dare autorizzazioni e pareri (se previsto dall'atto costitutivo) e compiere atti di ispezione e sorveglianza.
  • In ogni caso gli accomandanti hanno diritto alla comunicazione annuale del bilancio e al controllo della sua esattezza.
Indice dei contenuti

Ratio

Il divieto di ingerenza gestoria dell'accomandante è il pilastro su cui si regge l'intera architettura della società in accomandita semplice. La s.a.s. si fonda su un patto di separazione dei ruoli: gli accomandatari gestiscono e rischiano illimitatamente, gli accomandanti conferiscono capitali e godono del beneficio della responsabilità limitata. Se l'accomandante potesse gestire liberamente, il meccanismo si incepperebbe: egli potrebbe assumere obbligazioni facendo ricadere il rischio di insolvenza sugli accomandatari. La sanzione della responsabilità illimitata per l'accomandante ingerente è dunque il presidio necessario dell'equilibrio contrattuale e la tutela dei creditori, che devono poter sapere chi è effettivamente responsabile delle scelte gestionali.

Analisi

L'art. 2320 c.c. si struttura in quattro parti. La prima stabilisce il divieto assoluto: gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società, salvo che per procura speciale limitata a singoli affari determinati. La «procura speciale per singoli affari» è strumento eccezionale e deve essere conferita dagli amministratori accomandatari: consente all'accomandante di agire come rappresentante in specifici negozi, senza che ciò integri ingerenza gestoria. La seconda parte configura la sanzione: il divieto violato comporta responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali (non solo quelle derivanti dall'atto compiuto in violazione) e possibilità di esclusione ex art. 2286 c.c. La terza parte enuncia le attività lecite degli accomandanti: prestazione di opera sotto la direzione degli amministratori, autorizzazioni e pareri per operazioni determinate (se l'atto costitutivo lo prevede), atti di ispezione e sorveglianza. La quarta parte riconosce un diritto minimo inderogabile: comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, con diritto di verifica sui libri sociali.

Quando si applica

Il divieto di ingerenza scatta ogni volta che un accomandante compie, in nome della società, un atto che rientra nell'attività gestoria ordinaria o straordinaria: stipula contratti, emette ordini ai dipendenti, tratta con fornitori, firma assegni o cambiali in nome sociale. Non scatta invece per le attività espressamente consentite dalla norma (prestazione di opera dipendente, ispezione, pareri con atto costitutivo autorizzante, diritti informativi). Il criterio distintivo è la spendita del nome della società verso l'esterno: l'accomandante che agisce in nome proprio (anche per conto della società) non viola il divieto; lo viola chi si presenta come rappresentante della s.a.s.

Connessioni

L'art. 2320 c.c. si collega con l'art. 2318 c.c. (riserva dell'amministrazione agli accomandatari, che è il presupposto del divieto), con l'art. 2286 c.c. (cause di esclusione del socio, applicabile all'accomandante ingerente), con l'art. 2319 c.c. (la partecipazione alla nomina/revoca degli amministratori, consentita agli accomandanti, non integra ingerenza), con l'art. 2314 c.c. (l'accomandante che figura nella ragione sociale risponde illimitatamente: norma parallela, basata su un diverso fattore di rischio). Il divieto di ingerenza dell'accomandante nella s.a.s. trova corrispondenza nel divieto di gestione del socio accomandante nella s.a.p.a. (art. 2463 c.c.) e nel regime del limited partner nelle società di diritto anglosassone.

Casi pratici

Caso 1: Tizio è accomandante di una s.a.s

che gestisce un negozio di abbigliamento. In assenza dell'accomandatario Caio (in ospedale per una settimana), Tizio prende lui stesso accordi con i fornitori, firma un contratto di fornitura da 30.000 euro e licenzia un dipendente, tutto a nome della società. Tizio ha violato il divieto di ingerenza: assume responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali, non solo per i 30.000 euro del contratto, e può essere escluso dalla società da Caio una volta guarito.

Caso 2: Sempronio è accomandante di una s.a.s

e ha competenze contabili. L'atto costitutivo prevede che gli accomandanti possano dare pareri sulle operazioni di importo superiore a 50.000 euro. L'amministratore Mevio chiede a Sempronio un parere sull'acquisto di un macchinario da 80.000 euro; Sempronio esprime il suo giudizio favorevole. Tale comportamento è lecito: Sempronio non ha compiuto atti di amministrazione ma ha esercitato un diritto espressamente attribuito dall'atto costitutivo ai sensi dell'art. 2320, terzo comma, c.c.

Caso 3: Filano, accomandante di una s.a.s

edile, lavora quotidianamente in cantiere come capocantiere, alle dipendenze e sotto la direzione dell'amministratore. Questo è lecito: l'art. 2320 c.c. consente agli accomandanti di prestare la propria opera sotto la direzione degli amministratori, purché non agiscano in nome della società verso l'esterno. Filano non viola il divieto di ingerenza.

Domande frequenti

Cosa rischia l'accomandante che gestisce la società in accomandita semplice?

Rischia la perdita del beneficio della responsabilità limitata: diventa illimitatamente e solidalmente responsabile per tutte le obbligazioni sociali, non solo per quelle derivanti dall'atto compiuto. Può anche essere escluso dalla società ai sensi dell'art. 2286 c.c.

L'accomandante può lavorare nella s.a.s.?

Sì, ma come dipendente o collaboratore sotto la direzione degli amministratori accomandatari, non come gestore autonomo. Prestare la propria opera alle dipendenze degli amministratori è espressamente consentito dall'art. 2320, terzo comma, c.c.

Cos'è la procura speciale per singoli affari nell'art. 2320 c.c.?

È lo strumento eccezionale che consente all'accomandante di agire in nome della società per un singolo atto o affare specifico e determinato, senza che ciò integri ingerenza gestoria. Deve essere conferita dagli amministratori accomandatari e non può essere generale.

Gli accomandanti possono controllare la gestione della s.a.s.?

Sì, ma in modo limitato. Hanno diritto alla comunicazione annuale del bilancio e del conto profitti e perdite, e possono verificarne l'esattezza consultando i libri sociali. Se l'atto costitutivo lo prevede, possono anche dare autorizzazioni e pareri per operazioni determinate.

La partecipazione alla nomina degli amministratori viola il divieto di ingerenza?

No. L'art. 2319 c.c. attribuisce espressamente agli accomandanti il diritto di approvare (o respingere) la nomina e la revoca degli amministratori. Questo non è ingerenza gestoria ma esercizio di un diritto societario che la legge riconosce alla categoria.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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