Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2316 c.c. – Atto costitutivo

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

L’atto costitutivo deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.

In sintesi

  • L'atto costitutivo della società in accomandita semplice (SAS) deve indicare i soci accomandatari e i soci accomandanti.
  • La distinzione tra le due categorie di soci è fondamentale per determinare il regime di responsabilità.
  • I soci accomandatari rispondono illimitatamente; gli accomandanti solo nei limiti della quota conferita.
  • L'omessa indicazione della categoria di appartenenza del socio può comportarne la qualificazione come accomandatario.
  • L'atto costitutivo deve essere iscritto nel Registro delle Imprese per essere opponibile ai terzi.
Indice dei contenuti

La necessaria distinzione nell'atto costitutivo della SAS

L'articolo 2316 del Codice Civile stabilisce un requisito essenziale per la validità dell'atto costitutivo della società in accomandita semplice (SAS): l'atto deve necessariamente indicare quali soci sono accomandatari e quali sono accomandanti. Questa indicazione non è meramente formale, ma sostanziale: è la distinzione tra le due categorie di soci che caratterizza strutturalmente la SAS e ne determina il regime di responsabilità.

La SAS si distingue dalla SNC proprio per la presenza di due categorie di soci con diverso regime di responsabilità: i soci accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali (come i soci della SNC), e i soci accomandanti, che rispondono soltanto nei limiti della quota conferita (art. 2313 c.c.). Questa differenziazione impone che l'atto costitutivo sia chiaro nell'indicare la categoria di appartenenza di ciascun socio.

Conseguenze dell'omessa o ambigua indicazione della categoria

L'omessa indicazione della categoria del socio nell'atto costitutivo non comporta la nullità della società, ma produce effetti pratici rilevanti. Il problema si pone soprattutto quando, pur essendo stato costituito un ente che le parti qualificano come SAS, l'atto non indichi chiaramente quale ruolo riveste ciascun socio. In questi casi, la dottrina e la giurisprudenza sono orientate a qualificare come accomandatario il socio la cui posizione non sia stata espressamente specificata come quella di accomandante, con conseguente responsabilità illimitata verso i terzi.

Questa soluzione si giustifica in chiave di tutela dei terzi: i creditori della società e i terzi che contrattano con essa devono poter identificare chi risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali. In caso di ambiguità, la soluzione più favorevole per i terzi è quella di estendere la responsabilità illimitata anche al socio non chiaramente qualificato come accomandante.

L'atto costitutivo della SAS: forma e contenuto

L'atto costitutivo della SAS deve essere redatto per atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 2317 c.c. per rinvio all'art. 2295 c.c.) e deve contenere, oltre all'indicazione dei soci accomandatari e accomandanti: la denominazione sociale (che deve contenere il nome di almeno uno dei soci accomandatari, ex art. 2314 c.c.), l'oggetto sociale, la sede, i conferimenti di ciascun socio, le norme per la ripartizione degli utili, la durata della società, e le modalità di amministrazione.

L'atto costitutivo deve essere iscritto nel Registro delle Imprese entro trenta giorni dalla sua stipulazione. Prima dell'iscrizione, la società non è opponibile ai terzi di buona fede. In caso di mancata iscrizione, la società è considerata irregolare e i soci accomandanti, che hanno partecipato alle operazioni sociali, rispondono illimitatamente verso i terzi (art. 2317 c.c.).

Il regime di responsabilità dei soci accomandanti

Il limite di responsabilità degli accomandanti (responsabilità limitata alla quota conferita) è un privilegio che l'ordinamento riconosce a fronte del divieto di immischiarsi nell'amministrazione della società. Il socio accomandante che viola questo divieto (art. 2320 c.c.) perde il beneficio della responsabilità limitata e risponde illimitatamente verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha partecipato all'amministrazione.

La chiara indicazione della categoria del socio nell'atto costitutivo è dunque funzionale anche alla protezione degli accomandanti stessi: chi è indicato come accomandante ha interesse a mantenersi tale, rispettando il divieto di ingerenza nell'amministrazione, per preservare il proprio beneficio della responsabilità limitata.

Variazioni nella composizione sociale e modifiche dell'atto

Le modifiche all'atto costitutivo che incidono sulla categoria dei soci (ad esempio, il passaggio di un socio dalla categoria degli accomandanti a quella degli accomandatari o viceversa) devono essere deliberate all'unanimità dai soci e iscritte nel Registro delle Imprese. Prima dell'iscrizione delle modifiche, la variazione non è opponibile ai terzi di buona fede.

In caso di decesso di un socio accomandatario senza eredi disposti a subentrare in quella qualità, la società deve reintegrarsi entro sei mesi, salvo scioglimento (art. 2323 c.c.). Questo termine non si applica invece all'accomandante, la cui posizione è più simile a quella di un investitore che di un gestore attivo dell'impresa.

Domande frequenti

Cosa succede se l'atto costitutivo della SAS non indica la categoria del socio?

Il socio non chiaramente qualificato come accomandante viene considerato accomandatario, con responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali. La distinzione è essenziale per la tutela dei terzi creditori della società.

Qual è la differenza tra socio accomandatario e accomandante nella SAS?

Il socio accomandatario amministra la società e risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali. Il socio accomandante non può amministrare e risponde solo nei limiti della quota conferita (responsabilità limitata), purché non si ingerisca nell'amministrazione.

Un socio accomandante può diventare accomandatario?

Sì, ma la modifica richiede il consenso unanime di tutti i soci e deve essere iscritta nel Registro delle Imprese. Prima dell'iscrizione, la variazione non è opponibile ai terzi di buona fede.

Cosa perde il socio accomandante che si ingerisce nell'amministrazione della SAS?

Perde il beneficio della responsabilità limitata ex art. 2320 c.c. e risponde illimitatamente verso i terzi per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui ha partecipato all'amministrazione, equiparandosi di fatto a un accomandatario.

L'atto costitutivo della SAS deve essere registrato?

Sì, deve essere iscritto nel Registro delle Imprese entro 30 giorni dalla stipulazione. Prima dell'iscrizione la società non è opponibile ai terzi di buona fede e, in caso di mancata iscrizione, i soci accomandanti che hanno partecipato alle operazioni rispondono illimitatamente.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.