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Art. 2312 c.c. Cancellazione della società
In vigore
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dalla cancellazione della società i creditori sociali che non sono stati soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci e, se il mancato pagamento è dipeso da colpa dei liquidatori, anche nei confronti di questi. Le scritture contabili e i documenti che non spettano ai singoli soci sono depositati presso la persona designata dalla maggioranza. Le scritture contabili e i documenti devono essere conservati per dieci anni a decorrere dalla cancellazione della società dal registro delle imprese. CAPO IV – Della società in accomandita semplice
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ratio
L'art. 2312 c.c. chiude il ciclo di vita della s.n.c., disciplinando gli adempimenti successivi all'approvazione del bilancio finale e le sorti dei rapporti giuridici residui dopo la cancellazione. La norma persegue un duplice obiettivo: da un lato assicurare certezza giuridica mediante la pubblicità estintiva dell'iscrizione nel registro delle imprese; dall'altro garantire ai creditori sociali rimasti insoddisfatti una via d'accesso al patrimonio personale dei soci (già illimitatamente responsabili durante la vita della società) e, in caso di malgestione della liquidazione, anche ai beni dei liquidatori. La conservazione delle scritture contabili per dieci anni risponde a esigenze di ordine fiscale, tributario e processuale: permette agli organi di controllo e ai creditori di ricostruire la storia patrimoniale e gestionale della società anche dopo la sua scomparsa dall'ordinamento.
Analisi
La norma articola tre distinte disposizioni. La prima è l'obbligo di richiesta di cancellazione: i liquidatori, ottenuta l'approvazione del bilancio finale (espressa o tacita ai sensi dell'art. 2311 c.c.), devono presentare istanza al registro delle imprese. Con la cancellazione la s.n.c. si estingue formalmente. La seconda disposizione riguarda la tutela dei creditori sociali insoddisfatti: questi possono agire nei confronti dei soci, data la responsabilità illimitata tipica della s.n.c., e, qualora il mancato pagamento sia dipeso da colpa dei liquidatori (es. distribuzione ingiustificata dell'attivo ai soci prima del soddisfacimento di tutti i creditori), anche nei confronti dei liquidatori a titolo di responsabilità extracontrattuale. La terza disposizione regola la conservazione della documentazione: le scritture contabili devono essere custodite per dieci anni dalla cancellazione presso il soggetto designato dalla maggioranza dei soci, che funge da depositario.
Quando si applica
La norma si applica al termine della liquidazione ordinaria delle s.n.c. e, per rinvio, delle s.a.s. Il momento rilevante per la decorrenza degli obblighi è l'approvazione del bilancio finale ex art. 2311 c.c. I creditori sociali insoddisfatti conservano la propria azione verso i soci anche dopo la cancellazione: ciò riflette il principio per cui la responsabilità illimitata del socio di s.n.c. non si estingue con la cancellazione della società. Il termine di conservazione delle scritture contabili (dieci anni) si allinea a quello previsto dall'art. 2220 c.c. per le scritture contabili in generale. Il depositario delle scritture non assume responsabilità gestorie, ma è tenuto a renderle accessibili a chi vi ha interesse legittimo.
Connessioni
L'art. 2312 c.c. si raccorda con l'art. 2311 c.c. (bilancio finale e piano di riparto, presupposto della cancellazione), con l'art. 2309 c.c. (pubblicità della nomina dei liquidatori), con l'art. 2220 c.c. (conservazione delle scritture contabili) e con l'art. 2495 c.c. (disciplina parallela per la s.r.l., che adotta soluzioni analoghe). Per i profili di responsabilità dei liquidatori il rinvio è ai principi generali della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c. In prospettiva tributaria, la conservazione decennale delle scritture è rafforzata dagli obblighi fiscali previsti dal D.P.R. 633/1972 (IVA) e dal D.P.R. 600/1973 (imposte dirette).
Domande frequenti
Quando i liquidatori devono chiedere la cancellazione della s.n.c. dal registro delle imprese?
Immediatamente dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione, sia che tale approvazione avvenga in modo espresso da parte dei soci sia che si formi per silenzio-assenso trascorsi i due mesi previsti dall'art. 2311 c.c.
I creditori sociali rimasti insoddisfatti possono ancora agire dopo la cancellazione della s.n.c.?
Sì. I creditori sociali insoddisfatti possono agire nei confronti dei soci anche dopo la cancellazione, data la responsabilità illimitata tipica della s.n.c. Se il mancato pagamento dipende da colpa dei liquidatori, l'azione può essere rivolta anche nei loro confronti.
Chi conserva i documenti contabili della s.n.c. dopo la cancellazione?
Le scritture contabili e i documenti non spettanti ai singoli soci devono essere depositati presso la persona designata dalla maggioranza dei soci. Questo depositario è obbligato a conservarli per dieci anni dalla data di cancellazione.
Per quanto tempo devono essere conservate le scritture contabili dopo la cancellazione della s.n.c.?
Per dieci anni a decorrere dalla data di cancellazione dal registro delle imprese. Questo termine si allinea all'obbligo generale di conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c.
In che casi i liquidatori rispondono personalmente verso i creditori insoddisfatti?
I liquidatori rispondono personalmente quando il mancato pagamento dei creditori sociali dipende da loro colpa, ad esempio se hanno distribuito l'attivo ai soci prima di estinguere tutti i debiti o se hanno compiuto atti gestori imprudenti durante la liquidazione.