Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2495 c.c. – Cancellazione della società

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese , salvo quanto disposto dal secondo comma .

Decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine previsto dal terzo comma dell’articolo 2492, il conservatore del registro delle imprese iscrive la cancellazione della società qualora non riceva notizia della presentazione di reclami da parte del cancelliere .

Ferma restando l’estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l’ultima sede della società.

In sintesi

  • I liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione.
  • Il conservatore del registro iscrive d'ufficio la cancellazione decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine per i reclami, salvo notizia di reclami presentati.
  • La cancellazione comporta l'estinzione della società, ma i creditori sociali non soddisfatti possono agire sui soci fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale.
  • I creditori possono agire anche contro i liquidatori se il mancato pagamento dipende da colpa di questi.
  • L'azione, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.
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Ratio

L'art. 2495 c.c. disciplina la fase conclusiva della liquidazione societaria, segnando il momento in cui la società cessa di esistere come soggetto giuridico autonomo. La norma risponde a due esigenze contrapposte: da un lato, permettere la chiusura definitiva e certa della procedura di liquidazione, evitando che la società rimanga formalmente in vita a tempo indeterminato solo perché qualche creditore è rimasto insoddisfatto; dall'altro, tutelare i creditori sociali che non hanno potuto essere pagati, evitando che la cancellazione si traduca in un'elusione fraudolenta dei debiti. Il bilanciamento è realizzato consentendo la cancellazione (e quindi l'estinzione della società) ma mantenendo la responsabilità dei soci, nei limiti di quanto hanno riscosso, e dei liquidatori negligenti. La norma recepisce l'orientamento giurisprudenziale che aveva riconosciuto carattere estintivo alla cancellazione, superando la tesi della mera quiescenza.

Analisi

Il primo comma attribuisce ai liquidatori l'obbligo (non la mera facoltà) di chiedere la cancellazione subito dopo l'approvazione del bilancio finale. Il secondo comma introduce un meccanismo di cancellazione officiosa: decorsi cinque giorni dalla scadenza del termine per i reclami previsto dall'art. 2492, terzo comma, il conservatore del registro iscrive la cancellazione se non ha notizia di reclami. Il terzo comma è il cuore della norma: pur affermando l'estinzione della società, preserva le azioni dei creditori sociali insoddisfatti. Questi possono rivolgersi: (a) ai soci, ma solo fino alla concorrenza delle somme da essi riscosse in base al bilancio finale (non, quindi, per l'intero debito residuo); (b) ai liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi (responsabilità per culpa in liquidando). La facoltà di notificare la domanda presso l'ultima sede sociale entro un anno dalla cancellazione è una norma di favore processuale per i creditori, che altrimenti dovrebbero rintracciare individualmente ciascun ex-socio o liquidatore.

Quando si applica

La norma si applica alla chiusura di ogni procedura di liquidazione volontaria di società di capitali. I liquidatori sono tenuti ad attivarsi non appena il bilancio finale è approvato dai soci (o diviene definitivo per mancanza di impugnazioni). L'azione dei creditori insoddisfatti può essere proposta dopo la cancellazione: la legge non prevede un termine per l'azione contro i soci (salvo la prescrizione ordinaria del credito) ma concede un privilegio processuale, notifica presso l'ultima sede, solo se l'azione è promossa entro un anno dalla cancellazione. Dopo tale anno la notifica deve seguire le regole ordinarie, con individuazione dei soggetti passivi nelle loro sedi personali.

Connessioni

L'art. 2495 c.c. si collega organicamente all'art. 2492 c.c. (bilancio finale di liquidazione e piano di riparto, presupposto per la cancellazione) e all'art. 2494 c.c. (deposito bancario delle somme non riscosse, adempimento preliminare alla cancellazione). La responsabilità residua dei liquidatori per colpa richiama l'art. 2489 c.c. (doveri e poteri dei liquidatori) e l'art. 2491 c.c. (pagamento dei debiti sociali). In giurisprudenza, la norma è stata letta congiuntamente all'art. 110 c.p.c., che consente la prosecuzione del processo nei confronti dei soci subentrati nei rapporti già facenti capo alla società estinta. La cancellazione produce effetti anche sul piano fiscale e contributivo, con conseguenze regolate da norme tributarie specifiche.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

La Gamma S.r.l., in liquidazione, approva il bilancio finale che mostra un attivo distribuito interamente ai soci Tizio e Caio (rispettivamente 30.000 e 20.000 euro). Il liquidatore chiede la cancellazione dal registro delle imprese. Dopo l'estinzione della società, Mevio, creditore rimasto insoddisfatto per 15.000 euro, agisce in giudizio contro Tizio per 9.000 euro (nei limiti della sua quota riscossa) e contro Caio per 6.000 euro. Entrambi i soci sono tenuti a rispondere nei limiti di quanto incassato dal piano di riparto.

Caso 2: Sempronio è liquidatore della Delta S.p.A

e, pur avendo ricevuto la notifica di un credito di Filano per 40.000 euro, distribuisce ai soci l'intero attivo residuo senza pagarlo. Dopo la cancellazione, Filano agisce contro Sempronio per colpa nella gestione della liquidazione, chiedendo il risarcimento del danno pari al credito non soddisfatto. Il tribunale riconosce la responsabilità del liquidatore perché il mancato pagamento deriva da una scelta deliberatamente scorretta, non da insolvenza della società.

Domande frequenti

Quando i liquidatori devono chiedere la cancellazione dal registro delle imprese?

I liquidatori devono presentare la domanda di cancellazione subito dopo l'approvazione del bilancio finale di liquidazione. Si tratta di un obbligo e non di una facoltà: il ritardo ingiustificato può comportare responsabilità personale dei liquidatori.

La cancellazione dal registro estingue definitivamente la società?

Sì. Secondo l'orientamento consolidato della Cassazione (a sezioni unite dal 2010), la cancellazione ha effetto costitutivo e determina l'estinzione immediata della società, anche se esistono creditori insoddisfatti o rapporti non definiti.

I creditori sociali perdono i loro diritti con la cancellazione della società?

No. I creditori sociali non soddisfatti possono agire contro i soci, nei limiti delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e contro i liquidatori, se la mancata soddisfazione dipende da loro colpa. Il credito non si estingue con la società.

Entro quando i creditori possono notificare l'atto di citazione presso l'ultima sede sociale?

La notifica agevolata presso l'ultima sede della società è ammessa solo se la domanda è proposta entro un anno dalla cancellazione. Decorso tale termine, i creditori devono notificare l'atto direttamente ai singoli soci o liquidatori nelle loro residenze o sedi personali.

Un socio che non ha riscosso nulla dal bilancio di liquidazione può essere chiamato a rispondere dai creditori?

No. La responsabilità del socio è strettamente limitata alle somme che ha effettivamente ricevuto in base al piano di riparto del bilancio finale. Se il socio non ha incassato nulla, ad esempio perché la sua quota era stata già azzerata, non può essere convenuto dai creditori sociali.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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