Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2497 BIS c.c. Pubblicità

In vigore

La società deve indicare la società o l’ente alla cui attività di direzione e coordinamento è soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui al comma successivo. È istituita presso il registro delle imprese apposita sezione nella quale sono indicate le società o gli enti che esercitano attività di direzione e coordinamento e quelle che vi sono soggette. Gli amministratori che omettono l’indicazione di cui al comma primo ovvero l’iscrizione di cui al comma secondo, o le mantengono quando la soggezione è cessata, sono responsabili dei danni che la mancata conoscenza di tali fatti abbia recato ai soci o ai terzi. La società deve esporre, in apposita sezione della nota integrativa, un prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell’ultimo bilancio della società o dell’ente che esercita su di essa l’attività di direzione e coordinamento. Parimenti, gli amministratori devono indicare nella relazione sulla gestione i rapporti intercorsi con chi esercita l’attività di direzione e coordinamento e con le altre società che vi sono soggette, nonché l’effetto che tale attività ha avuto sull’esercizio dell’impresa sociale e sui suoi risultati.

In sintesi

  • Pubblicità negli atti ordinari. La società soggetta a direzione e coordinamento deve indicare la capogruppo in tutti gli atti e nella corrispondenza commerciale, rendendo immediatamente percepibile il vincolo di gruppo ai terzi contraenti.
  • Iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori devono iscrivere la società nell'apposita sezione del registro dedicata ai gruppi, con efficacia erga omnes.
  • Nota integrativa al bilancio. La società eterodiretta deve esporre in apposita sezione della nota integrativa i dati essenziali del bilancio della capogruppo dell'ultimo esercizio.
  • Relazione sulla gestione. Gli amministratori devono illustrare nella relazione sulla gestione i rapporti con la capogruppo e gli effetti concreti dell'attività di direzione sull'esercizio.
  • Responsabilità per omissioni. Gli amministratori che omettono le indicazioni o le mantengono quando il rapporto è cessato rispondono personalmente dei danni da mancata conoscenza subiti da soci e terzi.
Indice dei contenuti

Ratio

L'articolo 2497-bis c.c. completa il sistema di protezione delineato dal Capo IX del Titolo V del Libro V del Codice Civile (artt. 2497-2497-septies) in materia di direzione e coordinamento di società. La norma risponde a un'esigenza fondamentale di trasparenza: i soggetti che interagiscono con una società eterodiretta - soci di minoranza, creditori, terzi contraenti - rischiano di subire danni da decisioni che non sono autonome ma comandate da un'entità esterna, la capogruppo, rispetto alla quale non dispongono di informazioni dirette. L'asimmetria informativa che ne deriva può pregiudicare la capacità di valutare correttamente il rischio e di tutelare i propri interessi.

La pubblicità multistrato costruita dall'art. 2497-bis aggredisce questa asimmetria su quattro livelli distinti (atti ordinari, registro delle imprese, nota integrativa, relazione sulla gestione), ognuno dei quali serve un diverso pubblico di destinatari e risponde a una diversa esigenza conoscitiva. Il sistema è coerente con il principio generale di buona fede nelle relazioni commerciali e con l'esigenza di certezza del diritto: chi entra in rapporto con una società del gruppo ha il diritto di sapere con chi sta trattando e in quale contesto di gruppo opera.

Analisi

Il primo livello di pubblicità riguarda gli atti ordinari. La società eterodiretta deve indicare la capogruppo in tutti gli atti e nella corrispondenza commerciale. Non è richiesta una forma particolare, ma l'indicazione deve consentire l'identificazione univoca della capogruppo (denominazione, sede, numero di iscrizione nel registro delle imprese). Questa pubblicità è percepibile immediatamente da chiunque entri in contatto commerciale con la società e costituisce la tutela più diretta per i terzi contraenti.

Il secondo livello è la pubblicità nel registro delle imprese. Gli amministratori della società eterodiretta devono curare l'iscrizione della società nell'apposita sezione del registro istituita per le società soggette a direzione e coordinamento. L'iscrizione ha efficacia erga omnes: dalla data di iscrizione, nessuno può opporre l'ignoranza del vincolo di gruppo. Se il rapporto cessa, gli amministratori devono procedere alla cancellazione o all'aggiornamento della sezione speciale con la medesima tempestività. Chi ha subito danno dalla mancata iscrizione può comunque provare aliunde l'esistenza del rapporto di direzione e coordinamento, ma perde il vantaggio presuntivo che l'iscrizione avrebbe assicurato.

Il terzo livello è la pubblicità contabile nella nota integrativa. La società deve esporre in apposita sezione della nota integrativa i dati essenziali dell'ultimo bilancio della capogruppo: attivo, passivo, patrimonio netto, risultato d'esercizio. Questo consente ai lettori del bilancio - investitori, creditori, banche finanziatrici - di valutare la solidità del gruppo di appartenenza e di comprendere se la capogruppo è in grado di sostenere la società eterodiretta in caso di difficoltà. È un'informazione preziosa, specialmente in contesti di fideiussioni o garanzie intra-gruppo.

Il quarto livello è la pubblicità gestionale nella relazione sulla gestione. Gli amministratori devono illustrare i rapporti intercorsi con la capogruppo e con le altre società soggette alla medesima direzione e coordinamento nel corso dell'esercizio, nonché gli effetti concreti di tali rapporti sui risultati conseguiti. Non è sufficiente una mera elencazione formale: occorre illustrare l'impatto sostanziale (margini compressi da politiche di prezzo infragruppo, investimenti dirottati, finanziamenti infragruppo, etc.).

Il presidio sanzionatorio è costruito come responsabilità per omissione: gli amministratori che non rispettano gli obblighi di pubblicità, o che mantengono indicazioni divenute non più veritiere (perché il rapporto è cessato), rispondono personalmente dei danni causati dalla mancata o errata conoscenza del vincolo di gruppo. La responsabilità è risarcitoria e presuppone la prova del nesso causale tra l'omissione e il danno subito dal singolo socio o terzo.

Quando si applica

La norma si applica a tutte le società sottoposte ad attività di direzione e coordinamento da parte di un'altra società o di un ente, indipendentemente dalla forma giuridica sia della capogruppo che della società eterodiretta. Il rapporto di direzione e coordinamento si presume quando sussistono le condizioni dell'art. 2497-sexies c.c. (obbligo di consolidamento o controllo ex art. 2359 c.c.) o quando deriva da contratto o clausole statutarie ex art. 2497-septies c.c.

Gli obblighi di pubblicità scattano nel momento in cui il rapporto di direzione e coordinamento sussiste: non è necessario attendere eventi particolari. Se il rapporto si instaura nel corso dell'esercizio, le indicazioni devono essere aggiornate senza indugio; se cessa, devono essere rimosse. La norma si applica sia ai gruppi nazionali che internazionali, purché la società eterodiretta abbia sede in Italia.

Connessioni

L'art. 2497-bis si inserisce nel sistema degli artt. 2497-2497-septies c.c. Si raccorda con l'art. 2497 c.c. (responsabilità della capogruppo per danni da direzione e coordinamento), con l'art. 2497-ter c.c. (obbligo di motivazione analitica delle decisioni influenzate dalla capogruppo), con l'art. 2497-quater c.c. (diritto di recesso del socio della società eterodiretta), con l'art. 2497-sexies c.c. (presunzioni di direzione e coordinamento). Si integra con la disciplina contabile del D.Lgs. 127/1991 (bilancio consolidato) e con i principi contabili IAS/IFRS (IFRS 10, IAS 27 sulle subsidiary). Per le società quotate, si coordina con la normativa sulla corporate governance e sulla trasparenza (Testo Unico della Finanza, D.Lgs. 58/1998). Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) integra gli obblighi informativi verso creditori e organi di controllo nelle situazioni di gruppo.

Casi pratici

Caso 1: Omessa indicazione della capogruppo negli atti

Tizio è amministratore di una S.r.l. che opera come filiale operativa di una holding di diritto lussemburghese controllante al 100%. Tizio omette sistematicamente di indicare la capogruppo negli atti societari e nella corrispondenza, ritenendo che trattandosi di una società straniera l'obbligo non si applichi. Caio, fornitore della S.r.l., subisce un danno rilevante perché non era a conoscenza dello stato di direzione e coordinamento e non ha potuto valutare il rischio del gruppo. Caio agisce in responsabilità contro Tizio personalmente ex art. 2497-bis c.c.: Tizio risponde dei danni derivanti dall'omessa conoscenza della situazione di gruppo.

Caso 2: Aggiornamento tardivo della nota integrativa

La S.r.l. di Sempronio è stata per anni controllata da una holding nazionale. Nel corso dell'esercizio, la holding cede la partecipazione e la S.r.l. acquista autonomia gestionale. Tuttavia, gli amministratori dimenticano di aggiornare la nota integrativa e la relazione sulla gestione, che continuano a riportare i dati della ex capogruppo. Filano, creditore bancario, concede un nuovo fido ritenendo che la solidità del gruppo faccia da garanzia. Quando scopre che il rapporto era cessato, Filano subisce un danno da errata valutazione del merito creditizio. La responsabilità ricade sugli amministratori per omessa rimozione delle indicazioni divenute non veritiere.

Domande frequenti

Cosa deve scrivere una società controllata negli atti commerciali?

Deve indicare la denominazione, sede e numero di iscrizione della società capogruppo che esercita l'attività di direzione e coordinamento, in tutti gli atti e nella corrispondenza commerciale, ai sensi dell'art. 2497-bis c.c.

Dove deve essere iscritta la società eterodiretta?

Nell'apposita sezione del registro delle imprese dedicata alle società soggette a direzione e coordinamento. L'iscrizione ha efficacia erga omnes e deve essere aggiornata se il rapporto muta o cessa.

La nota integrativa deve contenere dati sulla capogruppo?

Sì, deve esporre in apposita sezione i dati essenziali dell'ultimo bilancio della capogruppo (attivo, passivo, patrimonio netto, risultato d'esercizio), per consentire ai lettori di valutare la solidità del gruppo.

Gli amministratori rischiano qualcosa se omettono le pubblicità?

Sì, rispondono personalmente dei danni derivanti dalla mancata o errata conoscenza della situazione di gruppo da parte di soci e terzi, con responsabilità risarcitoria che presuppone la prova del nesso causale tra omissione e danno.

L'obbligo si applica anche quando la capogruppo è una società straniera?

Sì. L'art. 2497-bis fa riferimento alla 'società o ente' capogruppo senza limitazioni geografiche. Se la capogruppo estera esercita direzione e coordinamento sulla società italiana, gli obblighi di pubblicità si applicano integralmente.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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