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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2497 c.c. Scioglimento e liquidazione

In vigore

Le società o gli enti che, esercitando attività di direzione e coordinamento di società, agiscono nell’interesse imprenditoriale proprio o altrui in violazione dei princìpi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle società medesime, sono direttamente responsabili nei confronti dei soci di queste per il pregiudizio arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale, nonché nei confronti dei creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio della società. Non vi è responsabilità quando il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell’attività di direzione e coordinamento ovvero integralmente eliminato anche a seguito di operazioni a ciò dirette. (1) Risponde in solido chi abbia comunque preso parte al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio. Il socio ed il creditore sociale possono agire contro la società o l’ente che esercita l’attività di direzione e coordinamento, solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta alla attività di direzione e coordinamento. Nel caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria di società soggetta ad altrui direzione e coordinamento, l’azione spettante ai creditori di questa è esercitata dal curatore o dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario.

In sintesi

  • Le società o gli enti che esercitano direzione e coordinamento in violazione dei principi di corretta gestione sono direttamente responsabili verso i soci delle società eterodirette per il pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione.
  • Sono altresì responsabili verso i creditori sociali delle società eterodirette per i danni all'integrità del patrimonio.
  • La responsabilità è esclusa se il danno risulta mancante alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, oppure è stato integralmente eliminato.
  • Risponde in solido chi ha partecipato al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio, chi ne ha consapevolmente tratto beneficio.
  • Soci e creditori possono agire contro la capogruppo solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta; in caso di procedure concorsuali, l'azione è esercitata dal curatore o commissario.
Ratio

L'art. 2497 c.c. costituisce il cardine della disciplina dei gruppi societari introdotta dalla riforma del 2003 (d.lgs. 6/2003). Prima della riforma, l'attività di direzione e coordinamento da parte di una capogruppo era priva di una regolamentazione organica: il diritto societario italiano ignorava formalmente il fenomeno del gruppo, lasciando i conflitti tra capogruppo, controllate e terzi alle sole disposizioni generali sulla responsabilità civile. La norma riconosce esplicitamente che la capogruppo può legittimamente dirigere e coordinare le società del gruppo, ma subordina questa prerogativa al rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Se l'etero-direzione produce un danno ai soci o ai creditori della controllata, senza che quel danno sia compensato dai benefici complessivi del gruppo, scatta la responsabilità diretta della capogruppo. Si tratta di una responsabilità aquiliana speciale, con presupposti e regime probatorio propri.

Analisi

Il primo comma individua tre elementi: (a) il soggetto attivo, ovvero società o enti che esercitano direzione e coordinamento; (b) la condotta, ovvero l'agire in violazione dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale nell'interesse proprio o altrui; (c) il danno, distinto a seconda che colpisca i soci (pregiudizio alla redditività e al valore della partecipazione) o i creditori sociali (lesione all'integrità del patrimonio). Il secondo comma introduce la compensazione vantaggi: la responsabilità è esclusa se il danno risulta inesistente alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, oppure eliminato grazie a operazioni specifiche. Il terzo comma estende la responsabilità in solido a chi ha partecipato al fatto lesivo e, nei limiti del vantaggio conseguito, a chi ne ha consapevolmente tratto beneficio (ad esempio, un'altra società del gruppo che ha goduto di un vantaggio ottenuto a spese della controllata danneggiata). Il quarto comma subordina l'azione dei soci e creditori alla previa escussione (infruttuosa) della società controllata: si tratta di un meccanismo di sussidiarietà, non di solidarietà primaria. L'ultimo comma disciplina l'ipotesi in cui la controllata sia assoggettata a procedura concorsuale, trasferendo la legittimazione all'esercizio dell'azione al curatore, commissario liquidatore o commissario straordinario.

Quando si applica

La norma si applica ogni volta che una società o un ente esercita un'attività sistematica di direzione e coordinamento su un'altra società (non necessariamente detenendone il controllo formale, purché l'influenza dominante sia accertata in concreto) e tale attività produce un danno ai soci minoritari o ai creditori della controllata. Non è sufficiente la mera esistenza di un rapporto di controllo: occorre che l'etero-direzione si sia tradotta in atti di gestione contrari ai principi di corretta gestione che abbiano causato un danno concreto. La compensazione vantaggi opera come esimente: se i danni subiti dalla controllata sono stati assorbiti dai benefici complessivi derivanti dall'appartenenza al gruppo, la responsabilità non sorge.

Connessioni

L'art. 2497 c.c. è il perno di un sistema normativo che comprende anche: l'art. 2497-bis (obbligo di indicazione della società capogruppo), l'art. 2497-ter (motivazione delle decisioni influenzate dalla capogruppo), l'art. 2497-quater (diritto di recesso del socio in ipotesi di variazione dell'attività di direzione e coordinamento) e l'art. 2497-quinquies (postergazione dei finanziamenti infragruppo). Sul piano della responsabilità, si coordina con l'art. 2395 c.c. (azione individuale del socio contro gli amministratori) e l'art. 2394 c.c. (azione dei creditori contro gli amministratori). In ambito concorsuale, il rimando alle procedure di fallimento, liquidazione coatta e amministrazione straordinaria raccorda la norma con il Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (d.lgs. 14/2019).

Domande frequenti

Cos'è l'attività di direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497 c.c.?

È l'influenza sistematica esercitata da una società o ente (tipicamente la capogruppo) sulla gestione di un'altra società, attraverso direttive, istruzioni o decisioni che condizionano la politica imprenditoriale della controllata. Non è necessario il controllo formale: rileva l'influenza dominante accertata in concreto.

I soci di minoranza di una società controllata possono agire contro la capogruppo?

Sì, ma solo se non sono stati soddisfatti dalla società soggetta all'etero-direzione. L'azione contro la capogruppo ex art. 2497 c.c. ha carattere sussidiario: prima deve risultare infruttuosa la soddisfazione da parte della controllata, poi si può aggredire la capogruppo.

La capogruppo può difendersi dimostrando che il danno è stato compensato da vantaggi?

Sì. La compensazione dei vantaggi è espressamente prevista dal secondo comma: se il danno risulta inesistente alla luce del risultato complessivo dell'attività di direzione e coordinamento, o è stato integralmente eliminato da operazioni successive, la responsabilità della capogruppo è esclusa.

Chi risponde in solido con la capogruppo per i danni da etero-direzione?

Risponde in solido chiunque abbia partecipato al fatto lesivo (ad esempio gli amministratori che hanno eseguito le direttive illecite), nonché, nei limiti del vantaggio conseguito, chi ne abbia consapevolmente tratto beneficio, come un'altra società del gruppo arricchitasi a spese della controllata danneggiata.

Se la controllata è fallita, chi può esercitare l'azione contro la capogruppo?

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria della società eterodiretta, l'azione spettante ai creditori è esercitata dal curatore fallimentare, dal commissario liquidatore o dal commissario straordinario, nell'interesse della massa dei creditori.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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