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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2497-sexies c.c. – Presunzioni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Ai fini di quanto previsto nel presente capo, si presume salvo prova contraria che l’attività di direzione e coordinamento di società sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci o che comunque le controlla ai sensi dell’articolo 2359.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 17 GENNAIO 2003, N. 6, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 FEBBRAIO 2004, N. 37 .
Approfondimento pratico
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Vedi anche
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Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'articolo 2497-sexies c.c. introduce nel sistema della direzione e coordinamento un meccanismo probatorio semplificato che risponde a un'esigenza pratica precisa: accertare se una società eserciti effettivamente attività di direzione e coordinamento su un'altra è operazione complessa, che richiede l'analisi di flussi decisionali, comunicazioni interne, strutture organizzative e comportamenti concreti. Senza una presunzione, soci di minoranza e creditori si troverebbero in una posizione di svantaggio strutturale rispetto alla capogruppo, che è l'unica a conoscere i meccanismi interni del gruppo.
Il legislatore ha costruito due presunzioni relative (iuris tantum) che individuano come surrogate obiettive - di facile verificazione pubblica - del fatto complesso della direzione e coordinamento: l'obbligo di consolidamento (che presuppone già l'esistenza di un gruppo controllante-controllata) e il controllo formale ex art. 2359 c.c. (che indica chi ha il potere decisionale definitivo nell'assemblea della controllata). La scelta di presunzioni relative - e non assolute - garantisce l'equilibrio: il sistema non penalizza chi detiene il controllo formale senza esercitare concretamente direzione e coordinamento.
Analisi
La norma articola le presunzioni su due criteri alternativi. Il primo criterio è l'obbligo di consolidamento: si presume che eserciti direzione e coordinamento la società o l'ente tenuto a consolidare i bilanci della controllata ai sensi del D.Lgs. 127/1991 o dei principi IAS/IFRS. La logica è coerente: chi è obbligato a redigere il bilancio consolidato è per definizione a capo di un gruppo e svolge - o almeno è istituzionalmente in grado di svolgere - attività di direzione strategica sulle controllate. L'obbligo di consolidamento è un indicatore pubblico e verificabile, rilevabile dai bilanci depositati nel registro delle imprese.
Il secondo criterio è il controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c. Questa norma individua tre forme di controllo: (a) controllo di diritto, quando una società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della controllata; (b) controllo di fatto, quando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; (c) controllo contrattuale, quando una società è sotto l'influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali. Per tutte e tre le forme la presunzione opera, sebbene la prova contraria possa essere più o meno agevole a seconda della fattispecie concreta.
La natura iuris tantum della presunzione comporta che l'onere della prova sia invertito: non è chi agisce (soci di minoranza o creditori) a dover dimostrare l'esistenza della direzione e coordinamento, ma è la capogruppo a dover provare che il controllo formale o il consolidamento non si sono tradotti in una concreta attività direttiva. La prova contraria tipicamente consiste nel dimostrare che le società del gruppo operano con piena autonomia gestionale, che le decisioni strategiche vengono prese indipendentemente dalla capogruppo, che non vi sono direttive, circolari o istruzioni vincolanti dalla capogruppo alla controllata. Nei gruppi integrati verticalmente, dove l'influenza della capogruppo è pervasiva anche senza direttive formali esplicite, la prova contraria è particolarmente difficile.
Resta chiaro che la presunzione non è un automatismo: il giudice non applica la norma senza valutazione fattuale, ma la presunzione invertendo l'onere probatorio consente all'attore di instaurare efficacemente il giudizio senza disporre ab initio di prove dirette dell'attività direttiva.
Quando si applica
La presunzione dell'art. 2497-sexies si applica in tutti i contesti in cui sia controverso se sussista attività di direzione e coordinamento. È particolarmente rilevante nelle azioni risarcitorie ex art. 2497 c.c. esperite da soci di minoranza e creditori della società eterodiretta, dove la semplificazione probatoria ha il massimo impatto pratico. Si applica anche ai fini degli obblighi di pubblicità ex art. 2497-bis c.c.: se una società rientra nelle categorie presuntive, deve adempiere agli obblighi informativi salvo dimostrare l'assenza di effettiva direzione e coordinamento.
La presunzione non opera quando il rapporto di direzione e coordinamento è già esplicitamente disciplinato da contratto o da clausole statutarie (come nell'art. 2497-septies c.c.): in tali casi il vincolo è già documentato e non vi è necessità di ricorrere alle presunzioni. La presunzione non si applica ai rapporti di mera partecipazione minoritaria o di influenza notevole ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c. (influenza significativa senza controllo), che non integrano la soglia richiesta.
Connessioni
L'art. 2497-sexies si coordina strettamente con l'art. 2359 c.c. (definizione del controllo societario), con l'art. 2497 c.c. (norma cardine sulla responsabilità della capogruppo), con l'art. 2497-bis c.c. (obblighi di pubblicità), con l'art. 2497-ter c.c. (obbligo di motivazione analitica), con l'art. 2497-quater c.c. (recesso del socio), e con l'art. 2497-septies c.c. (coordinamento contrattuale). Si integra con la disciplina del bilancio consolidato (D.Lgs. 127/1991, IAS/IFRS) per la definizione del perimetro di consolidamento. Il Codice della Crisi d'Impresa (D.Lgs. 14/2019) utilizza concetti analoghi per l'individuazione dei gruppi ai fini della procedura concorsuale di gruppo.
Casi pratici
Caso 1: Prova contraria alla presunzione di direzione e coordinamento
Tizio controlla al 75% la S.r.l. Beta, è tenuto al consolidamento del bilancio di Beta e dunque è presumibilmente soggetto alla presunzione ex art. 2497-sexies c.c. Caio, socio di minoranza al 25% di Beta, agisce per danni da direzione e coordinamento. Tizio eccepisce che Beta ha sempre operato con piena autonomia: dimostra con verbali del consiglio di amministrazione, corrispondenza interna e testimonianze che nessuna direttiva strategica è mai pervenuta dalla capogruppo, che il management di Beta ha preso tutte le decisioni in autonomia e che i bilanci consolidati erano redatti per meri obblighi normativi. Se la prova è convincente, Tizio supera la presunzione e l'azione risarcitoria non ha fondamento.
Caso 2: Presunzione operante nelle azioni dei creditori
La S.r.l. Gamma è controllata al 51% da Sempronio tramite la holding Delta. Gamma subisce una serie di decisioni gestionali che la impoveriscono (trasferimento di contratti redditizi ad altra società del gruppo, acquisto di beni a prezzi sovrastimati dalla capogruppo) e diventa insolvente. Mevio, creditore di Gamma, cita in giudizio Delta ex art. 2497 c.c. Mevio non deve dimostrare che Delta ha esercitato concretamente la direzione: la presunzione ex art. 2497-sexies c.c. glielo consente. È Delta a dover provare che le decisioni gestionali di Gamma erano autonome, onere che risulta particolarmente gravoso dati i rapporti infragruppo documentati.
Domande frequenti
Come si dimostra chi esercita la direzione e coordinamento in un gruppo societario?
L'art. 2497-sexies c.c. introduce una presunzione relativa: si presume che eserciti direzione e coordinamento chi è obbligato al consolidamento dei bilanci o chi controlla la società ex art. 2359 c.c. La capogruppo può superare la presunzione provando l'autonomia gestionale delle controllate.
La presunzione di direzione e coordinamento è assoluta?
No, è relativa (iuris tantum). Chi rientra nelle categorie presuntive può dimostrare che, nonostante il controllo formale o il consolidamento, le società del gruppo operano con piena autonomia gestionale, senza direttive o coordinamento strategico centralizzato.
Cosa si intende per 'controllo' ai sensi dell'art. 2359 c.c.?
Il controllo può essere di diritto (maggioranza dei voti in assemblea), di fatto (voti sufficienti per influenza dominante in assemblea) o contrattuale (influenza dominante per vincoli contrattuali). Tutte e tre le forme azionano la presunzione dell'art. 2497-sexies.
La presunzione si applica anche quando il coordinamento deriva da contratto?
Se il coordinamento deriva esplicitamente da contratto o clausole statutarie, si applica l'art. 2497-septies c.c. senza necessità delle presunzioni dell'art. 2497-sexies. Le due norme coprono fattispecie diverse e si integrano reciprocamente.
Perché è importante sapere chi esercita la direzione e coordinamento?
Perché la capogruppo risponde ex art. 2497 c.c. verso soci e creditori delle società eterodirete per i danni causati da atti di direzione che abbiano violato i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale. Identificare il soggetto responsabile è il primo passo per la tutela.
Fonti consultate: 1 fonte verificate