Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2498 c.c. – Continuità dei rapporti giuridici
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell’ente che ha effettuato la trasformazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2497-septies - Art. 2497 septies Codice Civile: Coordinamento fra società→Cod. civ. art. 2499 - Articolo 2499 Codice Civile: Responsabilità dei soci→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 2497 sexies Codice Civile: Presunzioni→Art. 2497 quinquies Codice Civile: Finanziamenti nell’attività d→Art. 2497 quater Codice Civile: Diritto di recesso→Art. 2497 ter Codice Civile: Motivazione delle decisioni→Art. 2497 bis Codice Civile: Pubblicità→Articolo 2497 Codice Civile: Scioglimento e liquidazione→Articolo 2496 Codice Civile: Riduzione del capitale
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2498 c.c. sancisce il principio fondamentale di continuità soggettiva nella trasformazione societaria, uno dei pilastri della disciplina delle modificazioni strutturali introdotta dalla riforma del 2003. La trasformazione non è una successione tra due enti distinti, come accade nella fusione e nella scissione, né una liquidazione seguita da nuova costituzione: è il mutamento della veste giuridica di un soggetto che rimane ontologicamente lo stesso. Questa impostazione tutela innanzitutto i creditori, i quali vedono conservato il patrimonio del loro debitore senza interruzioni; tutela le controparti contrattuali, che non devono rinegoziare i contratti in essere; e tutela lo stesso ente, che può proseguire la propria attività senza la perdita del know-how, delle autorizzazioni amministrative e dei rapporti commerciali acquisiti nella forma precedente. La norma risolve in radice ogni dubbio sulla sorte dei rapporti pendenti, eliminando il rischio di un vuoto soggettivo tra vecchia e nuova forma.
Analisi
La formula legislativa è volutamente onnicomprensiva: l'ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti anche processuali dell'ente che ha effettuato la trasformazione. Il verbo conserva enfatizza che non vi è alcuna trasmissione a titolo derivativo: i diritti e gli obblighi rimangono in capo allo stesso soggetto giuridico, che semplicemente assume una nuova forma. Il riferimento ai rapporti processuali è particolarmente significativo: i processi pendenti proseguono automaticamente senza necessità di interruzione e riassunzione (salvo specifiche norme processuali), la procura alle liti conserva validità, le sentenze già pronunciate sono immediatamente esecutive contro l'ente nella sua nuova forma. Questa regola opera sia per le trasformazioni omogenee (da un tipo societario a un altro, ad esempio da SNC a SRL) sia per quelle eterogenee (da società a ente non lucrativo e viceversa), nei limiti in cui queste ultime sono ammesse dagli artt. 2500-septies e seguenti.
Quando si applica
Il principio di continuità si applica a qualsiasi tipo di trasformazione ammessa dal codice: trasformazione progressiva (da società di persone a società di capitali), regressiva (da capitali a persone), e eterogenea (da società a consorzio, associazione, fondazione o cooperativa, e viceversa). L'efficacia della continuità decorre dal momento in cui la trasformazione si perfeziona, generalmente con l'iscrizione nel registro delle imprese dell'atto di trasformazione. Da quel momento l'ente agisce nella nuova forma, ma è vincolato da tutti i rapporti preesistenti. I creditori anteriori alla trasformazione godono di tutele specifiche (opposizione, diritti di recesso dei soci) disciplinate dagli articoli successivi, che si affiancano alla continuità senza contraddirla.
Connessioni
L'art. 2498 c.c. è il principio-cardine da cui dipende l'intera disciplina della trasformazione, contenuta negli artt. 2498-2500-novies c.c. Si raccorda in particolare con l'art. 2499 (trasformazione in pendenza di procedura concorsuale), l'art. 2500 (forma e pubblicità dell'atto di trasformazione), l'art. 2500-bis (invalidità della trasformazione), e con gli artt. 2500-ter e ss. (trasformazioni di tipi specifici). Sul piano processuale, il principio di continuità interagisce con gli artt. 110 e 111 c.p.c. sul trasferimento della res litigata nel corso del processo. Per le trasformazioni eterogenee, rilevano le norme speciali del codice civile sulle associazioni (artt. 14-42), le fondazioni e i consorzi.
Casi pratici
Caso 1: La Tizio e Caio S.n.c
delibera la trasformazione in S.r.l. e iscrive l'atto di trasformazione nel registro delle imprese il 1° giugno. Al momento della trasformazione è pendente un giudizio in cui la snc è convenuta per il pagamento di un debito vantato da Sempronio. La trasformazione non interrompe il processo: Sempronio non deve riassumere la causa né notificare nuovamente gli atti. La Tizio e Caio S.r.l. subentra automaticamente nella posizione processuale della snc e il giudizio prosegue, con gli stessi difensori e la stessa procura alle liti, fino alla sentenza.
Caso 2: Caso 2
Mevio è titolare di un contratto di locazione con la Zeta S.p.A., che nel corso del rapporto si trasforma in S.a.p.a. Mevio non deve prestare alcun consenso alla trasformazione per la conservazione del contratto: la Zeta S.a.p.a. subentra automaticamente nel contratto di locazione come locataria, con gli stessi diritti e obblighi della preesistente S.p.A. Mevio continuerà a ricevere i canoni concordati e a far valere le stesse garanzie stabilite nel contratto originario.
Domande frequenti
Con la trasformazione societaria i contratti in essere si estinguono?
No. L'art. 2498 c.c. sancisce il principio di continuità: l'ente trasformato conserva tutti i diritti e gli obblighi della forma precedente. I contratti in essere proseguono automaticamente, senza necessità di novazione o consenso delle controparti, salvo che i contratti stessi prevedano clausole di change of control o limitazioni soggettive specifiche.
La trasformazione societaria interrompe i processi in corso?
No. La continuità soggettiva sancita dall'art. 2498 c.c. si estende espressamente ai rapporti processuali. I processi pendenti proseguono automaticamente senza interruzione: la procura alle liti rimane valida e le sentenze già emesse sono efficaci nei confronti dell'ente nella sua nuova forma.
La trasformazione è una successione tra due soggetti diversi?
No. A differenza della fusione, la trasformazione non comporta l'estinzione di un soggetto e la nascita di un altro. Si tratta del mutamento della forma giuridica dello stesso soggetto, che rimane identico. Non vi è successione a titolo derivativo ma mera continuazione sotto una veste diversa.
I creditori devono essere informati della trasformazione?
Sì. Le norme successive all'art. 2498 (in particolare l'art. 2500 c.c.) prevedono obblighi di pubblicità dell'atto di trasformazione e, per alcune tipologie, il diritto di opposizione dei creditori. Tuttavia, la continuità dei rapporti opera indipendentemente dal consenso dei creditori, che sono tutelati attraverso i meccanismi di opposizione.
Il principio di continuità vale anche per le trasformazioni eterogenee?
Sì. L'art. 2498 c.c. enuncia un principio generale applicabile a ogni tipo di trasformazione, incluse quelle eterogenee (da società a ente non lucrativo e viceversa) disciplinate dagli artt. 2500-septies e seguenti. Anche in questi casi l'ente mantiene diritti, obblighi e rapporti processuali preesistenti.