Testo dell'articoloVigente
Art. 2491 c.c. – Poteri e doveri particolari dei liquidatori
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.
I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.
I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.
In sintesi
Indice dei contenuti
Ratio
L'art. 2491 c.c. tutela i creditori sociali nella fase più delicata della liquidazione: quella in cui si procede alla distribuzione delle risorse. La norma bilancia due interessi contrapposti: i soci vogliono ricevere il prima possibile le somme che spettano loro; i creditori devono essere certi di essere pagati integralmente prima che qualunque somma esca dalla società verso i soci. Il primo comma risolve il caso in cui le risorse siano insufficienti: si attivano i conferimenti non ancora versati, in misura proporzionale alle quote. Il secondo comma stabilisce la regola fondamentale per gli acconti: la distribuzione è consentita solo se è certa, sulla base del bilancio, l'integrale soddisfazione dei creditori. La responsabilità personale e solidale dei liquidatori violatori è la garanzia ultima di questa tutela.
Analisi
Il primo comma disciplina il richiamo dei versamenti dovuti ma non ancora effettuati. La proporzione è il criterio di riparto: ogni socio è chiamato in misura pari alla propria quota di partecipazione. Si tratta di un rimedio interno alla società, anteriore e alternativo all'azione dei creditori diretta verso i soci. Il secondo comma regola gli acconti sul risultato della liquidazione (cd. «anticipi di liquidazione»): è ammessa la distribuzione solo se dal bilancio, che deve quindi essere aggiornato, risulta che le somme distribuite non pregiudicano la piena soddisfazione dei creditori. I liquidatori possono aumentare questa tutela richiedendo ai soci garanzie (fideiussioni, pegni) a presidio del rimborso in caso di sopravvenienze passive. Il terzo comma introduce la responsabilità personale e solidale dei liquidatori per i danni cagionati ai creditori dalla violazione. Si tratta di una responsabilità extracontrattuale diretta verso i creditori, azionabile senza dover prima escutere il patrimonio sociale.
Quando si applica
Il primo comma si applica quando, nel corso della liquidazione, i fondi disponibili si rivelano insufficienti rispetto ai debiti accertati o prevedibili: i liquidatori devono procedere al richiamo proporzionale dei conferimenti non versati. Il secondo comma opera ogni volta che i liquidatori intendano distribuire acconti ai soci prima della chiusura definitiva della liquidazione: condizione necessaria è un bilancio aggiornato che attesti la sufficienza delle risorse residue per soddisfare integralmente i creditori. La responsabilità del terzo comma può essere fatta valere dai creditori sociali rimasti insoddisfatti a causa di acconti illegittimamente distribuiti.
Connessioni
La norma si collega all'art. 2490 c.c. (bilancio di liquidazione, strumento di verifica della capienza), all'art. 2492 c.c. (bilancio finale e ripartizione definitiva dell'attivo), all'art. 2495 c.c. (responsabilità dei liquidatori verso i creditori dopo la cancellazione). Per le SpA il corrispondente è l'art. 2491 c.c. (nella sistematica parallela). In tema di responsabilità dei liquidatori verso i creditori, si applica per richiamo l'art. 2476 c.c. Il divieto di distribuzione anticipata in pregiudizio dei creditori richiama il principio generale dell'art. 2394 c.c. (responsabilità degli amministratori verso i creditori).
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
La SRL Zeta è in liquidazione con debiti per € 300.000 e disponibilità liquide per € 200.000. Il liquidatore Tizio verifica che il socio Caio ha ancora un conferimento non versato di € 50.000 e il socio Sempronio di € 80.000. Tizio chiede proporzionalmente i versamenti: Caio e Sempronio devono versare le somme dovute per consentire il pagamento dei creditori. Se non versano, Tizio può agire per il recupero forzoso del conferimento.
Caso 2: La SRL Eta è in liquidazione avanzata
Il liquidatore Mevio vuole distribuire € 100.000 di acconto ai soci. Prima di farlo, redige un bilancio aggiornato che mostra debiti residui di € 50.000 e liquidità di € 200.000: la distribuzione non pregiudica i creditori. Mevio distribuisce l'acconto, subordinandolo alla prestazione da parte di ogni socio di una fideiussione bancaria a garanzia di eventuali sopravvenienze passive. La procedura è conforme all'art. 2491 c.c.
Domande frequenti
I liquidatori possono distribuire somme ai soci prima della chiusura della liquidazione?
Sì, ma solo come acconti sul risultato finale e solo se dal bilancio risulta che la distribuzione non compromette la piena soddisfazione dei creditori. I liquidatori possono anche richiedere garanzie ai soci a presidio di eventuali sopravvenienze passive.
Cosa succede se i fondi disponibili non bastano a pagare i debiti?
I liquidatori possono chiedere ai soci di versare i conferimenti ancora dovuti, in misura proporzionale alle rispettive quote. È un rimedio preventivo rispetto all'azione dei creditori verso i soci.
Qual è la responsabilità dei liquidatori che distribuiscono acconti illegittimi?
Rispondono personalmente e solidalmente verso i creditori sociali per i danni causati dalla violazione. È una responsabilità diretta: il creditore non deve prima escutere la società.
I soci devono restituire gli acconti ricevuti se la liquidazione si chiude in perdita?
Se i liquidatori avevano acquisito adeguate garanzie, le escutono. In assenza di garanzie, i creditori insoddisfatti possono agire direttamente contro i soci che hanno ricevuto somme in pregiudizio dei loro diritti, nonché contro i liquidatori responsabili.
Come si determina la proporzione del richiamo dei versamenti ai soci?
In proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio nella società. Se un socio possiede il 30% delle quote, è chiamato a versare il 30% dei conferimenti ancora dovuti necessari a coprire il deficit.