Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2491 c.c. – Poteri e doveri particolari dei liquidatori

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Se i fondi disponibili risultano insufficienti per il pagamento dei debiti sociali, i liquidatori possono chiedere proporzionalmente ai soci i versamenti ancora dovuti.

I liquidatori non possono ripartire tra i soci acconti sul risultato della liquidazione, salvo che dai bilanci risulti che la ripartizione non incide sulla disponibilità di somme idonee alla integrale e tempestiva soddisfazione dei creditori sociali; i liquidatori possono condizionare la ripartizione alla prestazione da parte del socio di idonee garanzie.

I liquidatori sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni cagionati ai creditori sociali con la violazione delle disposizioni del comma precedente.

In sintesi

  • Se i fondi disponibili non bastano a pagare i debiti, i liquidatori possono chiedere ai soci i versamenti ancora dovuti (conferimenti non versati).
  • Gli acconti sul risultato della liquidazione possono essere distribuiti ai soci solo se dal bilancio risulta che i creditori possono essere integralmente soddisfatti.
  • I liquidatori possono subordinare la distribuzione degli acconti alla prestazione di garanzie da parte dei soci.
  • I liquidatori che violano il divieto di distribuzione anticipata rispondono personalmente e solidalmente verso i creditori.
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Ratio

L'art. 2491 c.c. tutela i creditori sociali nella fase più delicata della liquidazione: quella in cui si procede alla distribuzione delle risorse. La norma bilancia due interessi contrapposti: i soci vogliono ricevere il prima possibile le somme che spettano loro; i creditori devono essere certi di essere pagati integralmente prima che qualunque somma esca dalla società verso i soci. Il primo comma risolve il caso in cui le risorse siano insufficienti: si attivano i conferimenti non ancora versati, in misura proporzionale alle quote. Il secondo comma stabilisce la regola fondamentale per gli acconti: la distribuzione è consentita solo se è certa, sulla base del bilancio, l'integrale soddisfazione dei creditori. La responsabilità personale e solidale dei liquidatori violatori è la garanzia ultima di questa tutela.

Analisi

Il primo comma disciplina il richiamo dei versamenti dovuti ma non ancora effettuati. La proporzione è il criterio di riparto: ogni socio è chiamato in misura pari alla propria quota di partecipazione. Si tratta di un rimedio interno alla società, anteriore e alternativo all'azione dei creditori diretta verso i soci. Il secondo comma regola gli acconti sul risultato della liquidazione (cd. «anticipi di liquidazione»): è ammessa la distribuzione solo se dal bilancio, che deve quindi essere aggiornato, risulta che le somme distribuite non pregiudicano la piena soddisfazione dei creditori. I liquidatori possono aumentare questa tutela richiedendo ai soci garanzie (fideiussioni, pegni) a presidio del rimborso in caso di sopravvenienze passive. Il terzo comma introduce la responsabilità personale e solidale dei liquidatori per i danni cagionati ai creditori dalla violazione. Si tratta di una responsabilità extracontrattuale diretta verso i creditori, azionabile senza dover prima escutere il patrimonio sociale.

Quando si applica

Il primo comma si applica quando, nel corso della liquidazione, i fondi disponibili si rivelano insufficienti rispetto ai debiti accertati o prevedibili: i liquidatori devono procedere al richiamo proporzionale dei conferimenti non versati. Il secondo comma opera ogni volta che i liquidatori intendano distribuire acconti ai soci prima della chiusura definitiva della liquidazione: condizione necessaria è un bilancio aggiornato che attesti la sufficienza delle risorse residue per soddisfare integralmente i creditori. La responsabilità del terzo comma può essere fatta valere dai creditori sociali rimasti insoddisfatti a causa di acconti illegittimamente distribuiti.

Connessioni

La norma si collega all'art. 2490 c.c. (bilancio di liquidazione, strumento di verifica della capienza), all'art. 2492 c.c. (bilancio finale e ripartizione definitiva dell'attivo), all'art. 2495 c.c. (responsabilità dei liquidatori verso i creditori dopo la cancellazione). Per le SpA il corrispondente è l'art. 2491 c.c. (nella sistematica parallela). In tema di responsabilità dei liquidatori verso i creditori, si applica per richiamo l'art. 2476 c.c. Il divieto di distribuzione anticipata in pregiudizio dei creditori richiama il principio generale dell'art. 2394 c.c. (responsabilità degli amministratori verso i creditori).

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

La SRL Zeta è in liquidazione con debiti per € 300.000 e disponibilità liquide per € 200.000. Il liquidatore Tizio verifica che il socio Caio ha ancora un conferimento non versato di € 50.000 e il socio Sempronio di € 80.000. Tizio chiede proporzionalmente i versamenti: Caio e Sempronio devono versare le somme dovute per consentire il pagamento dei creditori. Se non versano, Tizio può agire per il recupero forzoso del conferimento.

Caso 2: La SRL Eta è in liquidazione avanzata

Il liquidatore Mevio vuole distribuire € 100.000 di acconto ai soci. Prima di farlo, redige un bilancio aggiornato che mostra debiti residui di € 50.000 e liquidità di € 200.000: la distribuzione non pregiudica i creditori. Mevio distribuisce l'acconto, subordinandolo alla prestazione da parte di ogni socio di una fideiussione bancaria a garanzia di eventuali sopravvenienze passive. La procedura è conforme all'art. 2491 c.c.

Domande frequenti

I liquidatori possono distribuire somme ai soci prima della chiusura della liquidazione?

Sì, ma solo come acconti sul risultato finale e solo se dal bilancio risulta che la distribuzione non compromette la piena soddisfazione dei creditori. I liquidatori possono anche richiedere garanzie ai soci a presidio di eventuali sopravvenienze passive.

Cosa succede se i fondi disponibili non bastano a pagare i debiti?

I liquidatori possono chiedere ai soci di versare i conferimenti ancora dovuti, in misura proporzionale alle rispettive quote. È un rimedio preventivo rispetto all'azione dei creditori verso i soci.

Qual è la responsabilità dei liquidatori che distribuiscono acconti illegittimi?

Rispondono personalmente e solidalmente verso i creditori sociali per i danni causati dalla violazione. È una responsabilità diretta: il creditore non deve prima escutere la società.

I soci devono restituire gli acconti ricevuti se la liquidazione si chiude in perdita?

Se i liquidatori avevano acquisito adeguate garanzie, le escutono. In assenza di garanzie, i creditori insoddisfatti possono agire direttamente contro i soci che hanno ricevuto somme in pregiudizio dei loro diritti, nonché contro i liquidatori responsabili.

Come si determina la proporzione del richiamo dei versamenti ai soci?

In proporzione alla quota di partecipazione di ciascun socio nella società. Se un socio possiede il 30% delle quote, è chiamato a versare il 30% dei conferimenti ancora dovuti necessari a coprire il deficit.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.