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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2489 c.c. Controllo individuale del socio

In vigore

liquidatori Salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società. I liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell’incarico e la loro responsabilità per i danni derivanti dall’inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

In sintesi

  • Salvo diversa disposizione statutaria o nella delibera di nomina, i liquidatori hanno pieni poteri per compiere tutti gli atti utili alla liquidazione.
  • I liquidatori devono agire con professionalità e diligenza adeguate alla natura dell'incarico.
  • La loro responsabilità per danni da inadempimento è disciplinata dalle stesse norme che regolano la responsabilità degli amministratori.
  • Lo statuto o la delibera di nomina possono limitare o ampliare i poteri dei liquidatori rispetto al modello legale.
Ratio

L'art. 2489 c.c. definisce l'ampiezza dei poteri dei liquidatori e il regime della loro responsabilità, colmando il vuoto che si creerebbe se gli amministratori, decaduti per effetto dello scioglimento, non fossero sostituiti da soggetti dotati di adeguata legittimazione ad agire. La ratio è duplice: da un lato attribuire ai liquidatori la capacità operativa necessaria per monetizzare l'attivo e soddisfare i creditori; dall'altro assicurare che tale potere sia esercitato con la stessa cura dovuta dagli amministratori nella gestione ordinaria, evitando comportamenti opportunistici a danno dei creditori o dei soci. Il richiamo al regime di responsabilità degli amministratori garantisce coerenza sistematica e consente di applicare ai liquidatori tutte le azioni di responsabilità previste dagli artt. 2476 ss. c.c.

Analisi

Il primo comma stabilisce la regola suppletiva: i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti «utili» per la liquidazione. Il termine «utili» è più ampio di «necessari»: include non solo gli atti strettamente indispensabili ma anche quelli che, pur non obbligatori, favoriscono una liquidazione efficiente (es. transazioni con creditori, cessione di rami d'azienda). Statuto e delibera di nomina possono derogare sia in senso restrittivo (limitando i poteri a determinate operazioni) sia in senso ampliativo. Il secondo comma stabilisce il parametro di diligenza: professionalità adeguata alla natura dell'incarico. Il richiamo alla «natura dell'incarico» è significativo: si richiede la competenza propria di chi gestisce una liquidazione (conoscenza delle procedure, dei creditori, delle regole di ripartizione), non necessariamente quella di un manager operativo. La responsabilità è disciplinata secondo le norme degli amministratori: si applicano quindi le azioni ex art. 2476 c.c. (responsabilità verso la società, verso i soci e i creditori).

Quando si applica

La norma si applica dall'apertura della liquidazione (delibera di scioglimento e nomina dei liquidatori) fino alla cancellazione della società dal registro delle imprese. Opera sia nei confronti dei liquidatori nominati dall'assemblea sia di quelli nominati dal tribunale. In caso di pluralità di liquidatori, i poteri e le relative responsabilità si ripartiscono secondo quanto stabilito nell'atto di nomina; in assenza di disposizioni specifiche, operano congiuntamente. I liquidatori rispondono solidalmente se più soggetti hanno concorso nella violazione.

Connessioni

La norma si lega all'art. 2487 c.c. (nomina e poteri dei liquidatori), all'art. 2476 c.c. (responsabilità degli amministratori, applicata per rinvio), all'art. 2490 c.c. (bilancio di liquidazione, principale strumento di rendicontazione dei liquidatori), all'art. 2491 c.c. (divieto di ripartire acconti se i creditori non sono soddisfatti). Per le SpA il corrispondente è l'art. 2489 c.c. (nella numerazione dedicata alle SpA). Il richiamo alla diligenza richiama anche l'art. 1176, comma 2, c.c. (diligenza del professionista), applicabile in via analogica.

Domande frequenti

Quali poteri hanno i liquidatori della SRL?

Salvo diverse indicazioni dello statuto o della delibera di nomina, i liquidatori possono compiere tutti gli atti utili alla liquidazione: vendere beni, riscuotere crediti, pagare debiti, stipulare transazioni. Non possono, di norma, intraprendere nuove attività d'impresa.

I liquidatori possono continuare l'attività d'impresa?

Solo in via eccezionale e temporanea, se necessario per una liquidazione ordinata (art. 2490 c.c.). La continuazione parziale dell'attività deve risultare dal bilancio di liquidazione con indicazione separata delle relative poste.

Come si risponde per inadempimento dei doveri di liquidatore?

Secondo le stesse regole della responsabilità degli amministratori (art. 2476 c.c.): la società, i soci e i creditori possono agire per il risarcimento del danno. La responsabilità è personale e solidale tra più liquidatori che abbiano concorso nella violazione.

Lo statuto può limitare i poteri dei liquidatori?

Sì. Lo statuto può prevedere limiti specifici (es. obbligo di agire congiuntamente, soglie di valore per determinate operazioni). Anche la delibera assembleare di nomina può introdurre restrizioni. Tali limitazioni non sono opponibili ai terzi in buona fede se non iscritte nel registro delle imprese.

Qual è la differenza tra il liquidatore e l'amministratore?

L'amministratore gestisce l'impresa con l'obiettivo di produrre valore; il liquidatore ha il compito esclusivo di chiudere i rapporti pendenti, monetizzare l'attivo e distribuire il residuo. Il liquidatore non può avviare nuove iniziative imprenditoriali, salvo casi eccezionali di continuazione temporanea.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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