Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2948 c.c. Prescrizione di cinque anni
In vigore dal 19/04/1942
Si prescrivono in cinque anni:
le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1 bis. il capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore;
le annualità delle pensioni alimentari,
le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni
gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro (dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale);.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
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