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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2948 c.c. – Prescrizione di cinque anni
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Si prescrivono in cinque anni:
1) le annualità delle rendite perpetue o vitalizie;
1-bis) il capitale nominale dei titoli di Stato emessi al portatore;
2) le annualità delle pensioni alimentari;
3) le pigioni delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni;
4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi;
5) le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2947 - Art. 2947 c.c.: Prescrizione del diritto al risarcimento del dan→Cod. civ. art. 2949 - Articolo 2949 Codice Civile: Prescrizione in materia di società→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2946 Codice Civile: Prescrizione ordinaria→Articolo 2950 Codice Civile: Prescrizione del diritto del mediatori→Articolo 2945 Codice Civile: Effetti e durata dell’interruzione→Art. 2951 c.c.: Prescrizione in materia di spedizione e di trasp→Art. 2944 c.c.: Interruzione per effetto di riconoscimento→Articolo 2952 Codice Civile: Prescrizione in materia di assicurazione→Articolo 2943 Codice Civile: Interruzione da parte del titolare
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Il fenomeno della «prescrizione presuntiva breve»
L'articolo 2948 del Codice Civile elenca una serie di crediti che si prescrivono in cinque anni, in deroga alla prescrizione ordinaria decennale. La caratteristica comune di queste obbligazioni è la periodicità: si tratta di prestazioni che il debitore deve eseguire a scadenze ricorrenti (annuali, semestrali, mensili). La ragione del termine più breve risiede nella necessità di evitare l'accumulo di arretrati che, dopo molti anni, potrebbero risultare di importo sproporzionato e difficili da contestare.
Rendite, pensioni e canoni
Rientrano nella prescrizione quinquennale le annualità delle rendite perpetue o vitalizie, le pensioni alimentari, le pigioni delle case e i fitti dei beni rustici. Se Tizio è locatore di un appartamento e Caio non ha pagato il canone di marzo 2018, il diritto si prescrive a marzo 2023, salvo atti interruttivi. Attenzione: la prescrizione riguarda le singole rate, non il diritto alla rendita o alla locazione in sé, che resta vivo.
Interessi e prestazioni periodiche
Il numero 4 dell'articolo riguarda gli interessi e in generale tutto ciò che «deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». La giurisprudenza ha esteso questa formula a numerose voci: interessi moratori e corrispettivi, canoni di affitto d'azienda, premi assicurativi, bollette di utenze. Importante distinguere: il capitale di un mutuo si prescrive in dieci anni, ma le rate di interessi maturate periodicamente si prescrivono in cinque.
Il caso particolare dei titoli del debito pubblico
Il numero 1-bis disciplina la prescrizione del capitale nominale dei titoli del debito pubblico emessi al portatore: anche questa è quinquennale, in coerenza con la natura tipicamente fungibile e di massa di questi strumenti finanziari. Si tratta di una previsione di scarsa applicazione pratica oggi, considerato l'abbandono dei titoli cartacei al portatore in favore della dematerializzazione.
L'incostituzionalità del n. 5
Il numero 5 dell'articolo, che originariamente prevedeva la prescrizione quinquennale delle indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro, è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale. Oggi i crediti del lavoratore subordinato seguono regole diverse, con la prescrizione che non decorre durante il rapporto in caso di assenza di garanzie di stabilità (sentenze costituzionali e di legittimità consolidate). La materia è particolarmente complessa e va sempre analizzata caso per caso, anche in relazione al Jobs Act e alle riforme successive.
Decorrenza e atti interruttivi
Per ciascuna prestazione periodica il termine quinquennale decorre dal momento in cui la singola rata diventa esigibile. Se Tizio è locatore e il contratto prevede il pagamento del canone entro il 5 di ogni mese, il termine per la rata di marzo 2020 inizia il 6 marzo 2020 e scade il 6 marzo 2025. Per gli interessi corrispettivi maturati su un finanziamento, la decorrenza segue la cadenza pattuita (mensile, trimestrale, semestrale). Gli atti di costituzione in mora interrompono la prescrizione anche delle prestazioni periodiche: ogni raccomandata o PEC riferita a una determinata rata fa decorrere un nuovo termine quinquennale. È però importante essere specifici nell'indicare le mensilità o rate richieste, perché un'intimazione generica potrebbe non coprire le rate successive.
Conseguenze sul piano contabile
Per il professionista, l'art. 2948 ha rilievo anche sul piano contabile. I crediti soggetti a prescrizione breve devono essere oggetto di particolare attenzione nella valutazione di bilancio: l'avvicinarsi del termine impone svalutazioni prudenti o l'attivazione di azioni di recupero. Per il debitore, viceversa, l'art. 2948 offre una protezione importante contro l'accumulo di pretese arretrate: un proprietario di immobile che accetta una transazione con il vecchio inquilino dovrebbe limitare l'oggetto agli ultimi cinque anni, in coerenza con il termine prescrizionale, evitando di rinunciare implicitamente all'eccezione su rate più risalenti.
Pronunce della Corte Costituzionale
Corte Cost., sent. n. 63/1966
La Corte ha dichiarato incostituzionali gli artt. 2948 nn. 4 e 5, 2955 n. 2 e 2956 n. 1 c.c. nella parte in cui consentivano che la prescrizione dei crediti retributivi decorresse durante il rapporto di lavoro. Il timore del licenziamento rende di fatto impossibile esercitare i propri diritti, trasformando la prescrizione in una rinuncia forzata vietata dall'art. 36 Cost. Il termine prescrizionale inizia quindi a decorrere solo dalla cessazione del rapporto.
Domande frequenti
I canoni di locazione si prescrivono in quanto tempo?
In cinque anni dalla scadenza di ciascuna mensilità. Il locatore deve attivarsi entro questo termine per recuperare le pigioni non pagate, ad esempio con un decreto ingiuntivo o una raccomandata di costituzione in mora.
Gli interessi maturati su un mutuo si prescrivono in cinque o dieci anni?
Le singole rate di interessi maturate periodicamente si prescrivono in cinque anni (art. 2948 n. 4), mentre il capitale del mutuo segue la prescrizione ordinaria decennale.
La prescrizione quinquennale opera automaticamente?
No. Come tutte le prescrizioni, deve essere eccepita dal debitore in giudizio, di regola nella comparsa di risposta. Il giudice non la rileva d'ufficio (art. 2938 c.c.).
Le bollette si prescrivono in cinque anni?
Sì, come prestazioni periodiche ai sensi del n. 4. La legge 205/2017 ha inoltre introdotto specifici termini di prescrizione biennale per le bollette di luce, gas e acqua, in determinate condizioni.
Il TFR si prescrive in cinque anni?
Il TFR segue regole proprie: si prescrive in cinque anni dalla cessazione del rapporto, ma con sospensione durante il rapporto in molte ipotesi giurisprudenziali. Sempre consigliabile la consulenza di un legale del lavoro.