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Art. 2951 c.c. Prescrizione in materia di spedizione e di trasporto
In vigore dal 19/04/1942
Si prescrivono in un anno i diritti derivanti dal contratto di spedizione e dal contratto di trasporto.
La prescrizione si compie con il decorso di diciotto mesi se il trasporto ha inizio o termine fuori d’Europa.
Il termine decorre dall’arrivo a destinazione della persona o, in caso di sinistro, dal giorno di questo, ovvero dal giorno in cui è avvenuta o sarebbe dovuta avvenire la riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Si prescrivono parimenti in un anno dalla richiesta del trasporto i diritti verso gli esercenti pubblici servizi di linea indicati dall’art. 1679.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Ambito applicativo
L'art. 2951 c.c. disciplina la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di spedizione (artt. 1737 ss. c.c.) e dal contratto di trasporto (artt. 1678 ss. c.c.). Il termine breve di un anno, derogatorio rispetto all'ordinario decennale, riflette la natura commerciale e la frequenza elevatissima di tali operazioni, che richiedono rapida definizione dei rapporti.
Termini e decorrenza
Il termine ordinario è di un anno. Diventa di diciotto mesi quando il trasporto abbia inizio o termine fuori d'Europa: la norma tiene conto delle maggiori difficoltà probatorie e operative dei trasporti intercontinentali. Il dies a quo è individuato in modo specifico: arrivo a destinazione della persona; giorno del sinistro; data di riconsegna della merce (effettiva o prevista). Per i servizi pubblici di linea ex art. 1679 c.c. il termine decorre dalla richiesta di trasporto.
Trasporto di cose e di persone
La norma si applica a entrambe le tipologie. Per il trasporto di persone, il sinistro è il momento dell'infortunio; per le cose, rileva la riconsegna o la mancata riconsegna. Il regime si coordina con le convenzioni internazionali (CMR per il trasporto stradale, CIM per il ferroviario, Convenzione di Montréal per il trasporto aereo), che possono prevalere quali norme speciali.
Effetto del giudicato
Come per tutte le prescrizioni brevi, l'art. 2953 c.c. stabilisce che la pronuncia di condanna passata in giudicato converte la prescrizione annuale (o diciottomensile) in decennale, evitando che un creditore con titolo giudiziale si trovi in condizione deteriore rispetto a un creditore senza titolo.
Domande frequenti
Da quando decorre il termine di prescrizione per i diritti derivanti dal contratto di trasporto?
Il termine decorre dall'arrivo a destinazione della persona, dal giorno del sinistro, oppure dal giorno di effettiva o prevista riconsegna della cosa al luogo di destinazione.
Quando si applica il termine di 18 mesi invece di 1 anno?
Il termine di diciotto mesi si applica quando il trasporto abbia inizio o termine fuori d'Europa, per tenere conto delle maggiori difficoltà operative dei trasporti intercontinentali.
Le convenzioni internazionali sul trasporto prevalgono sull'art. 2951 c.c.?
Sì, le convenzioni internazionali (CMR, CIM, Convenzione di Montréal) in quanto norme speciali prevalgono sulla disciplina codicistica nei rispettivi ambiti applicativi.
Il termine si applica anche alla spedizione internazionale?
Per il contratto di spedizione il termine è sempre annuale; il prolungamento a 18 mesi riguarda espressamente il contratto di trasporto con tratte extra-europee.
Cosa succede se il vettore nega di aver ricevuto la merce?
La decorrenza del termine inizia dal giorno in cui la riconsegna sarebbe dovuta avvenire. Il creditore deve agire entro tale termine e può interrompere la prescrizione con diffida formale o azione giudiziale.