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Art. 2952 c.c. Prescrizione in materia di assicurazione
In vigore dal 19/04/1942
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.
Gli altri diritti e i diritti derivanti dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell’assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.
La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile, oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità”.
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Redazione Legge in Chiaro
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In sintesi
Struttura della norma
L'art. 2952 c.c. prevede un doppio regime prescrizionale: un anno per le rate di premio (1° comma), due anni per tutti gli altri diritti contrattuali (2° comma). La distinzione riflette la diversa natura dei crediti: il premio è prestazione periodica con scadenze certe; l'indennizzo o il risarcimento maturano al verificarsi dell'evento.
Prescrizione del diritto al premio
Ogni rata di premio matura un autonomo termine prescrizionale di un anno dalla propria scadenza. Non rileva il mancato pagamento delle rate precedenti: ciascuna scadenza è indipendente. L'assicuratore che non agisce entro l'anno perde il diritto alla singola rata, ferma restando la facoltà di recesso o sospensione della garanzia per inadempimento.
Prescrizione dei diritti dell'assicurato
Il termine biennale decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda: nella polizza danni, dall'evento sinistro; nella polizza vita, dal decesso o dall'evento contrattualizzato. Nell'assicurazione della responsabilità civile il legislatore ha individuato un dies a quo speciale: la richiesta del terzo danneggiato o l'azione da questi proposta contro l'assicurato, per evitare che la prescrizione decorra prima che l'assicurato conosca la propria esposizione.
Sospensione nella RC e riassicurazione
La comunicazione all'assicuratore della richiesta o azione del terzo sospende il corso della prescrizione. La sospensione perdura fino a quando il credito del danneggiato non diviene liquido ed esigibile, oppure sino alla prescrizione del diritto del terzo. Il meccanismo evita che l'assicurato perda la copertura per il solo decorso del tempo durante la fase liquidativa. Identiche regole si applicano al rapporto riassicurazione.
Domande frequenti
In quanto tempo si prescrive il diritto dell'assicurato a ricevere l'indennizzo?
Il diritto all'indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, 2° comma c.c.).
Da quando decorre la prescrizione nell'assicurazione della responsabilità civile?
Dall'assicurazione RC, il termine biennale decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questi un'azione giudiziale.
La comunicazione all'assicuratore blocca la prescrizione?
Sì: la comunicazione della richiesta del terzo sospende la prescrizione fino a quando il credito del danneggiato diviene liquido ed esigibile o fino alla prescrizione del diritto del terzo.
Ogni rata di premio ha il proprio termine prescrizionale?
Sì, ciascuna rata di premio si prescrive autonomamente in un anno dalla propria scadenza, indipendentemente dal pagamento o meno delle rate precedenti.
Le stesse regole valgono per il contratto di riassicurazione?
Sì, l'art. 2952, 5° comma c.c. estende espressamente la disciplina della sospensione al rapporto tra riassicurato e riassicuratore per il pagamento dell'indennità.