Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Domande frequenti
  7. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2952 c.c. – Prescrizione in materia di assicurazione

Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)

Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell’assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all’assicurato o ha promosso contro di questo l’azione.

La comunicazione all’assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell’azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finchè il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all’azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell’indennità.

In sintesi

  • Il diritto al pagamento delle rate di premio assicurativo si prescrive in 1 anno dalla singola scadenza.
  • Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 2 anni dal fatto generatore.
  • Nell'assicurazione della responsabilità civile il termine decorre dalla richiesta del terzo danneggiato o dall'azione proposta contro l'assicurato.
  • La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo sospende la prescrizione fino alla liquidità del credito o alla prescrizione del diritto del terzo.
  • Le stesse regole si applicano al riassicurato verso il riassicuratore.
Indice dei contenuti

Struttura della norma

L'art. 2952 c.c. prevede un doppio regime prescrizionale: un anno per le rate di premio (1° comma), due anni per tutti gli altri diritti contrattuali (2° comma). La distinzione riflette la diversa natura dei crediti: il premio è prestazione periodica con scadenze certe; l'indennizzo o il risarcimento maturano al verificarsi dell'evento.

Prescrizione del diritto al premio

Ogni rata di premio matura un autonomo termine prescrizionale di un anno dalla propria scadenza. Non rileva il mancato pagamento delle rate precedenti: ciascuna scadenza è indipendente. L'assicuratore che non agisce entro l'anno perde il diritto alla singola rata, ferma restando la facoltà di recesso o sospensione della garanzia per inadempimento.

Prescrizione dei diritti dell'assicurato

Il termine biennale decorre dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda: nella polizza danni, dall'evento sinistro; nella polizza vita, dal decesso o dall'evento contrattualizzato. Nell'assicurazione della responsabilità civile il legislatore ha individuato un dies a quo speciale: la richiesta del terzo danneggiato o l'azione da questi proposta contro l'assicurato, per evitare che la prescrizione decorra prima che l'assicurato conosca la propria esposizione.

Sospensione nella RC e riassicurazione

La comunicazione all'assicuratore della richiesta o azione del terzo sospende il corso della prescrizione. La sospensione perdura fino a quando il credito del danneggiato non diviene liquido ed esigibile, oppure sino alla prescrizione del diritto del terzo. Il meccanismo evita che l'assicurato perda la copertura per il solo decorso del tempo durante la fase liquidativa. Identiche regole si applicano al rapporto riassicurazione.

Pronunce della Corte Costituzionale

Corte Cost., sent. n. 32/2024

ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE PARZIALE

La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2952, secondo comma, c.c. (nel testo in vigore fino al 2012) nella parte in cui applicava il termine biennale di prescrizione ai diritti derivanti da contratti di assicurazione sulla vita, in luogo del termine decennale ordinario. Il contratto vita svolge funzione prevalentemente previdenziale e non indennitaria, e il breve termine rendeva i diritti sostanzialmente inaccessibili ai beneficiari, in violazione degli artt. 3 e 47 della Costituzione.

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrive il diritto dell'assicurato a ricevere l'indennizzo?

Il diritto all'indennizzo si prescrive in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952, 2° comma c.c.).

Da quando decorre la prescrizione nell'assicurazione della responsabilità civile?

Dall'assicurazione RC, il termine biennale decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questi un'azione giudiziale.

La comunicazione all'assicuratore blocca la prescrizione?

Sì: la comunicazione della richiesta del terzo sospende la prescrizione fino a quando il credito del danneggiato diviene liquido ed esigibile o fino alla prescrizione del diritto del terzo.

Ogni rata di premio ha il proprio termine prescrizionale?

Sì, ciascuna rata di premio si prescrive autonomamente in un anno dalla propria scadenza, indipendentemente dal pagamento o meno delle rate precedenti.

Le stesse regole valgono per il contratto di riassicurazione?

Sì, l'art. 2952, 5° comma c.c. estende espressamente la disciplina della sospensione al rapporto tra riassicurato e riassicuratore per il pagamento dell'indennità.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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