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Ultimo aggiornamento: 11 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2954 c.c. Prescrizione di sei mesi

In vigore dal 19/04/1942

Si prescrive in sei mesi il diritto degli albergatori e degli osti per l’alloggio e il vitto che somministrano, e si prescrive nello stesso termine il diritto di tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione.

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In sintesi

  • Il diritto degli albergatori e degli osti per alloggio e vitto si prescrive in 6 mesi.
  • Il medesimo termine si applica a chiunque dia alloggio, con o senza pensione completa.
  • Il dies a quo è la fine del soggiorno o la singola prestazione, secondo la natura del credito.
  • Trattasi della prescrizione più breve del Codice Civile in materia di crediti contrattuali.
  • Con sentenza di condanna passata in giudicato, il termine si converte in decennale ex art. 2953 c.c.

Ambito soggettivo e oggettivo

L'art. 2954 c.c. stabilisce la prescrizione semestrale più breve prevista dal Codice Civile per i crediti di natura contrattuale. Si applica agli albergatori, agli osti e, più in generale, a tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione (bed & breakfast, affittacamere, agriturismi). L'oggetto è il corrispettivo per alloggio e vitto somministrato: non rientrano i danni da inadempimento dell'ospite, soggetti alla prescrizione ordinaria.

Decorrenza del termine

Il termine di sei mesi decorre dalla fine del soggiorno o, per prestazioni frazionate (es. canone mensile di pensione), dalla singola scadenza. La brevità del termine si giustifica con l'esigenza di rapida definizione dei rapporti nell'industria ospitaliera, dove i debiti si accumulano quotidianamente e la prova del credito si deteriora rapidamente.

Interruzione e sospensione

Come per ogni prescrizione, il termine si interrompe con diffida scritta, ricorso per decreto ingiuntivo o citazione (art. 2943 c.c.) e si sospende nei casi tipici (art. 2941-2942 c.c.). Data la brevità del termine, nella pratica l'albergatore deve agire tempestivamente: sei mesi decorrono rapidamente, e la mancata fatturazione o sollecito può compromettere la riscossione.

Coordinamento con le normative speciali

La disciplina del Codice del Turismo (D.Lgs. 79/2011) e le normative regionali non derogano al termine prescrizionale del credito dell'albergatore, che rimane semestrale. Diverso è il regime del danno da vacanza rovinata o dell'azione del consumatore nei confronti dell'organizzatore di pacchetti turistici, soggetti a termini propri.

Domande frequenti

In quanto tempo si prescrive il credito dell'albergatore per l'alloggio e il vitto?

Il credito si prescrive in sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 c.c. Si tratta della prescrizione contrattuale più breve prevista dal Codice Civile.

Da quando decorre il termine di sei mesi?

Il termine decorre dalla fine del soggiorno oppure, per prestazioni periodiche come la pensione mensile, dalla singola scadenza del corrispettivo dovuto.

La prescrizione si applica anche ai bed & breakfast e agli affittacamere?

Sì, la norma si applica a tutti coloro che danno alloggio con o senza pensione, quindi inclusi B&B, affittacamere e strutture analoghe, non solo alberghi e ristoranti.

Cosa succede se l'albergatore ottiene un decreto ingiuntivo?

Con decreto ingiuntivo non opposto (equiparato a sentenza passata in giudicato), il termine semestrale si converte in decennale ai sensi dell'art. 2953 c.c., dando all'albergatore dieci anni per procedere all'esecuzione forzata.

Il credito per danni causati dall'ospite segue la stessa prescrizione semestrale?

No, l'art. 2954 c.c. riguarda solo il corrispettivo per alloggio e vitto. Il credito risarcitorio per danni arrecati dall'ospite segue la prescrizione ordinaria (quinquennale per responsabilità extracontrattuale o decennale per quella contrattuale).

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A cura di
Redazione Legge in Chiaro
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