Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 2957 c.c. – Decorrenza delle prescrizioni presuntive
Testo vigente – R.D. 262/1942 (aggiornato da Normattiva)
Il termine della prescrizione decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione.
Per le competenze dovute agli avvocati, ai procuratori e ai patrocinatori legali il termine decorre dalla decisione della lite, dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato; per gli affari non terminati, la prescrizione decorre dall’ultima prestazione.
Vedi anche
→Cod. civ. art. 2956 - Articolo 2956 Codice Civile: Prescrizione di tre anni→Cod. civ. art. 2958 - Articolo 2958 Codice Civile: Corso della prescrizione→Cod. proc. civ. art. 1 - Articolo 1 Codice di Procedura Civile - Giurisdizione dei giudici…→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 2955 Codice Civile: Prescrizione di un anno→Art. 2959 c.c.: Ammissioni di colui che oppone la prescrizione→Articolo 2954 Codice Civile: Prescrizione di sei mesi→Articolo 2960 Codice Civile: Delazione di giuramento→Art. 2953 c.c.: Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi→Articolo 2961 Codice Civile: Restituzione di documenti→Articolo 2952 Codice Civile: Prescrizione in materia di assicurazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Funzione della norma sulla decorrenza
L'art. 2957 c.c. svolge un ruolo cardine nel sistema delle prescrizioni presuntive: individua il dies a quo, ossia il momento dal quale inizia a decorrere il termine (sei mesi ex art. 2954 c.c., un anno ex art. 2955 c.c., tre anni ex art. 2956 c.c.). Senza un dies a quo certo, l'intera disciplina sarebbe inapplicabile. La regola generale è duplice: per le prestazioni di durata con corrispettivo periodico (canone di pensione, lezioni a ore, rette di convitto) il termine parte dalla scadenza della retribuzione periodica; per le prestazioni istantanee o di risultato (atto notarile, redazione di un parere, intervento del professionista) parte dal compimento della prestazione.
La regola speciale per avvocati e procuratori
Il secondo comma stabilisce una regola speciale per i legali: il termine triennale ex art. 2956, n. 2 c.c. decorre dal momento conclusivo del rapporto professionale, individuato in tre eventi alternativi. La decisione della lite coincide con il passaggio in giudicato della sentenza definitiva del giudizio in cui il difensore ha prestato l'opera. La conciliazione delle parti è l'accordo che pone fine alla controversia stragiudizialmente. La revoca del mandato è la cessazione anticipata dell'incarico per volontà del cliente o per rinuncia del difensore. Per gli affari non terminati, il dies a quo è l'ultima prestazione resa: criterio sussidiario che evita la decorrenza indefinitamente posticipata.
Prestazioni continuative e singoli atti
Una questione interpretativa rilevante riguarda gli incarichi professionali continuativi (consulenza fissa, assistenza legale stragiudiziale duratura). La giurisprudenza tende a distinguere: se ciascuna prestazione è autonoma e fatturabile separatamente, il dies a quo opera per ogni singolo atto; se invece le attività sono unitariamente riconducibili a un unico incarico complessivo, il termine decorre dall'ultima attività resa o dalla risoluzione del rapporto. Il principio è coerente con la regola dell'art. 2958 c.c., per cui la continuazione di somministrazioni o prestazioni non sospende la decorrenza del termine prescrizionale rispetto alle singole obbligazioni già maturate.
Rapporti con la prescrizione estintiva ordinaria
Va sottolineato che l'art. 2957 c.c. opera solo per le prescrizioni presuntive (artt. 2954-2956 c.c.) e non per le prescrizioni brevi estintive (artt. 2947-2953 c.c.) o per la prescrizione ordinaria decennale (art. 2946 c.c.). Per queste ultime vale la regola generale dell'art. 2935 c.c. (la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere). La distinzione è importante perché il regime probatorio è radicalmente diverso: nelle estintive il diritto si perde; nelle presuntive sopravvive ma diviene esigibile solo superando la presunzione di pagamento tramite giuramento decisorio (art. 2736 c.c.) o confessione (artt. 2959-2960 c.c.).
Domande frequenti
Da quando decorre la prescrizione presuntiva per il credito di un commerciante o un farmacista?
Decorre dalla scadenza della retribuzione periodica o dal compimento della prestazione, ovvero dal momento in cui la merce è stata consegnata o il servizio reso al cliente.
Quando inizia a decorrere il termine triennale per gli onorari dell'avvocato?
Dalla decisione della lite (passaggio in giudicato della sentenza), dalla conciliazione delle parti o dalla revoca del mandato. Per gli affari non terminati, dall'ultima prestazione professionale resa.
Se il professionista ha svolto un incarico continuativo, da quando parte la prescrizione?
Se le prestazioni sono parte di un unico incarico complessivo, il termine decorre dall'ultima attività resa o dalla risoluzione del rapporto. Se invece ogni prestazione è autonoma, ciascuna ha un proprio dies a quo.
La regola dell'art. 2957 c.c. si applica anche alle prescrizioni decennali ordinarie?
No. L'art. 2957 c.c. riguarda esclusivamente le prescrizioni presuntive degli artt. 2954-2956 c.c. Per la prescrizione ordinaria decennale vale la regola generale dell'art. 2935 c.c. (dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere).
La revoca del mandato fatta dal cliente fa scattare comunque la prescrizione triennale?
Sì. L'art. 2957, 2° comma c.c. indica espressamente la revoca del mandato come dies a quo per il credito del legale, anche se l'affare non è stato portato a termine. È irrilevante chi abbia preso l'iniziativa della revoca.