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Art. 2935 c.c. Decorrenza della prescrizione
In vigore dal 19/04/1942
La prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Il dies a quo della prescrizione: un principio fondamentale
L'articolo 2935 del Codice Civile enuncia la regola fondamentale per individuare il punto di partenza del termine di prescrizione: la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Questo principio, apparentemente semplice, ha una portata pratica enorme ed è al centro di un'amplissima elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Il «giorno in cui il diritto può essere fatto valere» non coincide necessariamente con il giorno in cui il diritto sorge. Un diritto può sorgere ma non essere ancora azionabile: si pensi a un credito a termine, che matura solo alla scadenza del termine; o a un diritto soggetto a condizione sospensiva, che non può essere fatto valere finché la condizione non si avveri. In questi casi, la prescrizione non decorre dall'insorgere del diritto ma dal momento in cui esso diventa esercitabile.
La nozione di «potere fare valere il diritto»
La Corte di Cassazione ha precisato che la prescrizione decorre dal momento in cui il titolare del diritto ha la possibilità giuridica e materiale di esercitarlo. Non è sufficiente che il diritto esista in astratto: occorre che il suo titolare possa concretamente agire in giudizio per farlo valere. Questa interpretazione ha aperto la strada a soluzioni creative in settori come la responsabilità civile da prodotto difettoso, la responsabilità medica, i danni da esposizione a sostanze nocive, dove il danno si manifesta molto tempo dopo il fatto generatore.
In materia di responsabilità extracontrattuale, la prescrizione quinquennale dell'art. 2947 c.c. decorre dal momento in cui il danneggiato ha avuto — o avrebbe potuto avere, usando la normale diligenza — conoscenza del danno e del suo collegamento causale con il comportamento del responsabile. Non è necessaria la certezza giuridica di tale collegamento, ma è sufficiente una ragionevole percezione di esso.
Il problema dell'ignoranza del diritto
Una questione dibattuta riguarda l'effetto dell'ignoranza soggettiva del titolare sul decorso della prescrizione. La regola generale è che la semplice ignoranza del proprio diritto non impedisce il decorso della prescrizione (ignorantia iuris non excusat). Il titolare che non sa di avere un diritto vede comunque decorrere la prescrizione, purché il diritto fosse obiettivamente esercitabile.
Tuttavia, la giurisprudenza ha progressivamente attenuato questo rigore in casi in cui l'ignoranza era oggettiva e incolpevole: ad esempio, quando il diritto sorge solo al completamento di un lungo processo causale (patologie da amianto, danni da farmaci), il dies a quo è stato fissato al momento in cui il danneggiato ha acquisito elementi sufficienti per percepire il nesso tra il danno e la condotta del responsabile.
Decorrenza nei principali tipi di credito
Nella pratica professionale occorre determinare il dies a quo in relazione al tipo di credito o diritto in questione. Per i crediti pecuniari senza termine, la prescrizione decorre immediatamente dall'insorgere del credito (il creditore può subito agire in giudizio). Per i crediti a termine, dalla scadenza del termine. Per i crediti condizionali, dall'avverarsi della condizione. Per il risarcimento del danno, dalla conoscenza del danno e del nesso causale. Per le azioni restitutorie post-contratto, dall'inadempimento o dalla risoluzione.
Domande frequenti
Da quando decorre la prescrizione per un credito a termine?
Dalla scadenza del termine, non dal giorno in cui il credito è sorto. Prima della scadenza, il creditore non può ancora agire in giudizio per ottenere il pagamento, quindi la prescrizione non può decorrere.
L'ignoranza del proprio diritto sospende la prescrizione?
In linea generale no: il semplice fatto di non sapere di avere un diritto non impedisce la prescrizione, purché il diritto fosse obiettivamente esercitabile. Tuttavia, in alcuni settori (danni da esposizione a sostanze nocive, responsabilità medica) la giurisprudenza ammette che il dies a quo decorra dal momento della ragionevole conoscibilità del danno.
Quando decorre la prescrizione nel risarcimento del danno?
Dal momento in cui il danneggiato ha avuto — o avrebbe potuto avere con ordinaria diligenza — conoscenza del danno e del suo collegamento causale con il comportamento del responsabile. Non è necessaria la certezza giuridica: è sufficiente una ragionevole percezione del nesso causale.
Cosa significa che il diritto deve poter essere 'fatto valere'?
Significa che il titolare deve poter concretamente agire in giudizio. Se ci sono ostacoli giuridici (termine non ancora scaduto, condizione non avverata) o ostacoli di fatto rilevanti, la decorrenza può essere rinviata al momento in cui tali ostacoli cessano.
La prescrizione di un diritto condizionato decorre dall'insorgere della condizione o dal suo avverarsi?
Dall'avverarsi della condizione sospensiva. Prima di quel momento, il diritto non è esercitabile e la prescrizione non può decorrere.