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Ultimo aggiornamento: 15 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 2938 c.c. Non rilevabilità d’ufficio

In vigore dal 19/04/1942

Il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta.

In sintesi

  • Il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione: deve essere eccepita dalla parte interessata.
  • La prescrizione è un'eccezione in senso stretto, riservata esclusivamente alla parte che vi ha interesse.
  • Se il debitore non eccepisce la prescrizione, il giudice non può applicarla autonomamente.
  • Questa regola si distingue dalla decadenza legale, che può invece essere rilevata d'ufficio in alcuni casi.
  • Il fondamento è il rispetto dell'autonomia del debitore, che può scegliere di non avvalersi della prescrizione maturata.
La prescrizione come eccezione in senso stretto

L'articolo 2938 del Codice Civile stabilisce uno dei caratteri distintivi della prescrizione rispetto ad altri istituti giuridici: il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione non opposta. Significa che se il convenuto non eccepisce la prescrizione nel giudizio, il giudice non può applicarla autonomamente, anche se dal decorso del tempo risultasse evidente che il diritto del creditore è ormai prescritto.

Questa regola riflette una scelta di fondo del legislatore: la prescrizione è posta nell'interesse del debitore, non nell'interesse pubblico generale. Il debitore è libero di rinunciarvi (art. 2937 c.c.) e, simmetricamente, è libero di non eccepirla se preferisce che il credito venga esaminato nel merito. Il rispetto di questa autonomia impone che il giudice non «aiuti» il debitore a sollevare un'eccezione che questi non ha inteso proporre.

Modalità e termini dell'eccezione di prescrizione

L'eccezione di prescrizione deve essere proposta dalla parte interessata (il convenuto debitore, o il terzo chiamato in causa responsabile) nel rispetto delle regole processuali. Nel processo civile ordinario, le eccezioni in senso stretto devono essere proposte entro i termini di preclusione stabiliti dall'art. 167 c.p.c. (comparsa di risposta) o dall'art. 183 c.p.c. (prima udienza). Una volta maturate le preclusioni, l'eccezione di prescrizione non può più essere proposta per la prima volta.

Tuttavia, la Corte di Cassazione ha ammesso che la questione della prescrizione possa essere rilevata per la prima volta in appello o in Cassazione quando si tratti di eccezione c.d. «in senso lato» (rilevabile d'ufficio), distinguendola dall'eccezione in senso stretto (riservata alla parte). Per la prescrizione, in virtù del chiaro tenore letterale dell'art. 2938 c.c., il rilevamento d'ufficio è escluso.

Differenza con la decadenza legale

La non rilevabilità d'ufficio della prescrizione si contrappone al regime della decadenza legale. I termini di decadenza stabiliti dalla legge nell'interesse pubblico o generale possono essere rilevati d'ufficio dal giudice (art. 2969 c.c.). Solo i termini di decadenza stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti seguono il medesimo regime dell'eccezione in senso stretto previsto per la prescrizione.

Questa distinzione è rilevante nella pratica: il professionista deve verificare se il termine applicabile al caso concreto è di prescrizione o di decadenza, perché il regime processuale è diverso. I termini per proporre azione di annullamento (art. 1442 c.c.), di impugnazione del contratto di lavoro, di insinuazione al passivo fallimentare sono spesso termini di decadenza, non di prescrizione.

La rinuncia tacita alla prescrizione

Non proporre l'eccezione di prescrizione nei termini processuali costituisce una forma di rinuncia tacita alla prescrizione stessa. Il debitore che non eccepisce la prescrizione lascia che il giudice esamini il merito della domanda del creditore. Questo comportamento equivale, sul piano sostanziale, alla rinuncia alla prescrizione già maturata ammessa dall'art. 2937 c.c.

Domande frequenti

Il giudice può applicare la prescrizione anche se il debitore non la eccepisce?

No. L'art. 2938 c.c. stabilisce espressamente che il giudice non può rilevare d'ufficio la prescrizione. Se il debitore non eccepisce la prescrizione, il giudice esamina il merito della domanda come se la prescrizione non fosse maturata.

Entro quando deve essere eccepita la prescrizione nel processo?

Nel processo civile ordinario, l'eccezione di prescrizione deve essere proposta nel primo atto difensivo utile (comparsa di risposta ex art. 167 c.p.c. o nella prima udienza ex art. 183 c.p.c.). Trascorse le preclusioni, non può essere proposta per la prima volta.

Non eccepire la prescrizione equivale a rinunciarvi?

Sul piano sostanziale sì: il debitore che non eccepisce la prescrizione lascia che il giudice esamini il merito del credito. Questo comportamento equivale a una rinuncia tacita alla prescrizione già maturata.

La decadenza può essere rilevata d'ufficio dal giudice?

I termini di decadenza legale posti nell'interesse pubblico possono essere rilevati d'ufficio (art. 2969 c.c.). I termini di decadenza posti nell'esclusivo interesse delle parti seguono invece il medesimo regime dell'eccezione in senso stretto.

Chi può eccepire la prescrizione in giudizio?

La parte che ha interesse a valersi della prescrizione, cioè tipicamente il debitore convenuto. Nei processi pluripartiti, ogni convenuto può eccepire la prescrizione solo per la propria posizione, non per quella degli altri.

A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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