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  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Domande frequenti
  4. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 2937 c.c. Rinunzia alla prescrizione

In vigore dal 19/04/1942

Non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto.

Si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta.

La rinunzia può risultare da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.

In sintesi

  • La rinunzia alla prescrizione è ammessa solo per chi può disporre validamente del diritto.
  • È esclusa per i soggetti privi di capacità di disporre, come minori e interdetti senza autorizzazione.
  • Non si può rinunziare a una prescrizione non ancora compiuta, a tutela dell'interesse pubblico alla certezza dei rapporti.
  • La rinunzia è ammessa solo dopo che il termine prescrizionale è interamente decorso.
  • Può essere espressa o tacita, risultando anche da un comportamento incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione.
Indice dei contenuti

La rinunzia alla prescrizione: capacità e maturazione del termine

L'articolo 2937 del Codice Civile disciplina la rinunzia alla prescrizione, ossia l'atto con cui il soggetto a favore del quale la prescrizione è maturata dichiara di non volersene avvalere. La norma pone due limiti fondamentali. In primo luogo, sotto il profilo soggettivo, non può rinunziare alla prescrizione chi non può disporre validamente del diritto: la rinunzia è infatti un atto di disposizione equiparabile, nei suoi effetti pratici, all'adempimento di un'obbligazione che il debitore avrebbe potuto rifiutare opponendo la prescrizione. Ne consegue che minori, interdetti e inabilitati possono rinunziare solo per il tramite dei rispettivi rappresentanti legali e con le autorizzazioni giudiziali eventualmente richieste, in coerenza con la più generale disciplina degli atti di disposizione patrimoniale a carico di soggetti privi di piena capacità di agire.

Il divieto di rinunzia anticipata

Il secondo comma stabilisce una regola di ordine pubblico: si può rinunziare alla prescrizione solo quando questa è compiuta. È quindi nulla qualunque rinunzia preventiva, ad esempio inserita in un contratto al fine di sottrarre il rapporto al regime prescrizionale, oppure pattuita in pendenza di termine come clausola accessoria. La ragione è di tutela del debitore e della certezza dei rapporti: se fosse possibile rinunziare in anticipo, il creditore in posizione di forza contrattuale potrebbe imporre clausole di rinunzia che svuoterebbero la funzione stessa della prescrizione, e i rapporti giuridici resterebbero indefinitamente esposti a pretese remote. Tizio non può quindi accettare al momento della stipula di un mutuo decennale di non far mai valere la prescrizione decennale a favore di Caio mutuante: tale pattuizione sarebbe priva di effetti e potrebbe essere fatta valere come nulla dallo stesso Tizio quando il termine si fosse maturato.

La rinunzia tacita e i comportamenti concludenti

Il terzo comma riconosce che la rinunzia può essere anche tacita, risultando da un fatto incompatibile con la volontà di valersi della prescrizione. Si tratta di un'applicazione del principio dei comportamenti concludenti: se Caio, dopo il decorso del termine prescrizionale, paga spontaneamente il debito o ne propone un piano di rientro al creditore, manifesta una volontà non equivoca di non avvalersi della prescrizione. La giurisprudenza richiede tuttavia che il comportamento sia univoco: non basta un riconoscimento generico, occorre un atto positivo che escluda l'intenzione di eccepire l'estinzione. Ad esempio, una semplice richiesta di chiarimenti sull'ammontare del debito potrebbe non essere sufficiente, mentre la firma di un piano di rientro o un pagamento parziale specifico costituiscono manifestazioni più chiare.

Distinzione tra rinunzia, interruzione e riconoscimento

Vanno distinte le ipotesi di interruzione (atti che si verificano prima del compimento del termine) dalla rinunzia (atti successivi al compimento), perché solo i secondi rientrano nell'ambito dell'articolo 2937. Il riconoscimento del debito anteriore al maturare della prescrizione produce effetto interruttivo ex art. 2944 c.c.; il pagamento o il riconoscimento successivi al compimento valgono come rinunzia. Sotto il profilo pratico, chi ha pagato un debito già prescritto non può chiedere la restituzione di quanto pagato ex art. 2940 c.c., poiché l'articolo esclude la ripetizione di ciò che sia stato spontaneamente pagato in adempimento di un debito prescritto. La rinunzia, una volta validamente espressa, è definitiva e non revocabile, e produce effetti esclusivamente inter partes, lasciando salva la facoltà dei creditori di opporre comunque la prescrizione ai sensi dell'articolo 2939.

Domande frequenti

Si può rinunziare alla prescrizione prima che sia maturata?

No, la rinunzia anticipata è nulla. L'articolo 2937 ammette la rinunzia solo dopo che il termine prescrizionale è interamente decorso, a tutela della certezza dei rapporti giuridici.

Chi può rinunziare alla prescrizione?

Solo chi ha la piena capacità di disporre del diritto. Minori, interdetti e inabilitati possono rinunziare unicamente tramite il rappresentante legale, eventualmente con autorizzazione giudiziale.

La rinunzia alla prescrizione deve essere scritta?

No, può essere espressa o tacita. Risulta da qualunque comportamento incompatibile con la volontà di avvalersi della prescrizione, purché univoco.

Pagare un debito prescritto vale come rinunzia?

Sì: il pagamento spontaneo, dopo che la prescrizione è maturata, manifesta in modo concludente la volontà di non opporla. Il debitore non può poi chiedere la restituzione di quanto pagato.

La rinunzia può essere revocata?

No, una volta validamente espressa la rinunzia è definitiva. Il debitore non può successivamente sollevare l'eccezione di prescrizione sul medesimo diritto.

Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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