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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

All’udienza fissata per la prima comparizione delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d’ufficio la regolarità del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia i provvedimenti previsti dall’articolo 102, secondo comma, dall’articolo 164, secondo, terzo e quinto comma, dall’articolo 167 secondo e terzo comma, dall’articolo 182 e dall’articolo 291, primo comma.

Quando pronunzia i provvedimenti di cui al primo comma, il giudice fissa una nuova udienza di trattazione.

Il giudice istruttore fissa altresì una nuova udienza se deve procedersi a norma dell’art. 185.

Nell’udienza di trattazione ovvero in quella eventualmente fissata ai sensi del terzo comma, il giudice richiede alle parti, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e indica le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione.

Nella stessa udienza l’attore può proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni proposte dal convenuto. Può altresì chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo ai sensi degli articoli 106 e 269, terzo comma, se l’esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti posso precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate.

Se richiesto, il giudice concede alle parti i seguenti termini perentori:

un termine di ulteriori trenta giorni per il deposito di memorie limitate alle sole precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte;

un termine di ulteriori trenta giorni per replicare alle domande ed eccezioni nuove, o modificate dall’altra parte, per proporre le eccezioni che sono conseguenza delle domande e delle eccezioni medesime e per l’indicazione dei mezzi di prova e produzioni documentali;

un termine di ulteriori venti giorni per le sole indicazioni di prova contraria.

Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice provvede sulle richieste istruttorie fissando l’udienza di cui all’articolo 184 per l’assunzione dei mezzi di prova ritenuti ammissibili e rilevanti. Se provvede mediante ordinanza emanata fuori udienza, questa deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Nel caso in cui vengano disposti d’ufficio mezzi di prova con l’ordinanza di cui al settimo comma, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere ai sensi del settimo comma.

Con l’ordinanza che ammette le prove il giudice può in ogni caso disporre, qualora lo ritenga utile, il libero interrogatorio delle parti; all’interrogatorio disposto dal giudice istruttore si applicano le disposizioni di cui al terzo comma.

[abrogato] L’ordinanza di cui al settimo comma è comunicata a cura del cancelliere entro i tre giorni successivi al deposito, anche a mezzo telefax, nella sola ipotesi in cui il numero sia stato indicato negli atti difensivi, nonché a mezzo di posta elettronica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione e la trasmissione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti [1].

Articolo così modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 e dalla L. 28 dicembre 2005, n. 63, con decorrenza dall’1 marzo 2006.

[1] Comma abrogato dall’art. 25, comma 1g, L. 12 novembre 2011, n. 183.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il giudice verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e adotta i provvedimenti necessari
  • Le parti possono precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni (emendatio libelli)
  • L'attore può proporre domande/eccezioni conseguenti alla riconvenzionale del convenuto
  • Su richiesta, il giudice concede termini per memorie istruttorie (30+30+20 giorni)
  • Riforma Cartabia: per i procedimenti dal 2023 il sistema delle memorie è anticipato e automatico (artt. 171-bis e 171-ter c.p.c.)

All'udienza di trattazione il giudice verifica il contraddittorio, ammette precisazioni e modifiche delle domande e concede su richiesta i termini per memorie istruttorie e prova contraria.

Ratio della norma

L'art. 183 c.p.c. disciplina la fase di trattazione, cuore del processo civile di cognizione. Lo scopo è duplice: (a) garantire la pulizia del rapporto processuale (verifica del contraddittorio, sanatorie); (b) consentire alle parti di precisare il thema decidendum e probandum in funzione delle reciproche difese. La struttura per termini concatenati (30+30+20) consente uno scambio ordinato di memorie senza dilatare i tempi. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha trasformato il modello: per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 lo scambio è anticipato e automatico (memorie integrative ex art. 171-ter), così che alla prima udienza il giudice si trovi davanti un quadro istruttorio già maturo.

Analisi del testo

Verifica del contraddittorio (commi 1-2): il giudice controlla la regolarità della citazione, della costituzione e della rappresentanza; ordina sanatorie (rinnovazione della citazione ex art. 164, integrazione del contraddittorio ex art. 102, regolarizzazione della procura ex art. 182, eccetera) fissando una nuova udienza. Trattazione (commi 4-5): il giudice richiede chiarimenti, indica le questioni rilevabili d'ufficio (in linea con l'art. 101, comma 2). L'attore può proporre domande conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto, e ottenere autorizzazione a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare domande, eccezioni, conclusioni: si tratta della cosiddetta emendatio libelli, distinta dalla mutatio (introduzione di una domanda totalmente nuova) che rimane vietata. Termini per memorie (comma 6): su richiesta, il giudice concede tre termini perentori successivi. Il primo (30 giorni) per precisazioni; il secondo (30 giorni) per replica e indicazione mezzi di prova; il terzo (20 giorni) per indicazioni di prova contraria. Riforma Cartabia: per i nuovi procedimenti il sistema è sostituito dalle memorie integrative ex art. 171-ter, da depositare prima dell'udienza nei termini di 40, 20 e 10 giorni, senza necessità di richiesta.

Quando si applica

L'art. 183 si applica al rito ordinario di cognizione davanti al tribunale. Ha portata diversa a seconda del regime temporale: per i procedimenti instaurati prima della riforma Cartabia opera nel testo «classico» (termini su richiesta); per quelli successivi al 28 febbraio 2023 il modello è quello del binomio art. 171-bis (verifiche preliminari del giudice) + art. 171-ter (memorie integrative automatiche). Nel rito del lavoro la trattazione è governata dall'art. 420 c.p.c. (udienza unica con tentativo di conciliazione, interrogatorio libero, ammissione delle prove). Nei procedimenti speciali (sommario di cognizione, semplificato ex art. 281-decies) operano discipline derogatorie. Le preclusioni del comma 6 si combinano con quelle dell'art. 167: le difese tardive vengono respinte salvo le eccezioni in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio.

Connessioni con altre norme

L'art. 183 si raccorda con l'art. 101 (contraddittorio: il rilievo officioso di questioni va sottoposto alle parti), l'art. 102 (litisconsorzio necessario), l'art. 164 (nullità della citazione), l'art. 167 (preclusioni del convenuto), l'art. 182 (regolarizzazione della procura), l'art. 269 (chiamata di terzo), l'art. 291 (rinnovazione della citazione nulla). Per il regime post-Cartabia rilevano in particolare gli artt. 171-bis (verifiche preliminari del giudice) e 171-ter (memorie integrative). Sul piano sistemico, l'art. 183 è la norma-snodo tra la fase introduttiva (atti di parte) e la fase istruttoria (assunzione delle prove), e la sua corretta applicazione condiziona la regolare prosecuzione del processo.

Domande frequenti

Che cos'è l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.?

È l'udienza in cui il giudice verifica la regolarità del contraddittorio, indica eventuali questioni rilevabili d'ufficio, consente alle parti di precisare e modificare le domande e, su richiesta, concede i termini per le memorie istruttorie. È lo snodo tra la fase introduttiva e quella istruttoria del processo civile di cognizione.

Qual è la differenza tra emendatio libelli e mutatio libelli?

L'emendatio libelli è la modifica della domanda che resta entro il perimetro dei fatti e dell'effetto giuridico originariamente dedotti (precisazione del petitum, integrazione di domande subordinate connesse). La mutatio libelli introduce una pretesa nuova, basata su fatti diversi o su un effetto giuridico autonomo. La prima è ammissibile in trattazione; la seconda è inammissibile.

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia?

Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, il sistema delle memorie su richiesta (30+30+20 giorni dopo l'udienza) è stato sostituito da memorie integrative automatiche da depositare prima della prima udienza nei termini di 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter c.p.c.). Si è inoltre introdotta una fase di verifiche preliminari del giudice (art. 171-bis), così che la prima udienza si svolga su un quadro già definito.

Cosa accade se il giudice rileva una questione d'ufficio in trattazione?

Deve indicarla espressamente e consentire alle parti di interloquire ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c. Tipicamente assegna un termine per memorie scritte, oppure ne consente la discussione verbale a verbale. La decisione fondata su questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio è nulla (cosiddetta sentenza della terza via).

L'attore può proporre nuove domande contro il convenuto in trattazione?

Solo se sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto (art. 183, comma 5 c.p.c.). Per esempio, se il convenuto eccepisce la compensazione, l'attore può chiedere l'accertamento dell'inesistenza del controcredito. Domande totalmente nuove non sono ammissibili: andavano proposte nell'atto introduttivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
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