Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 183 c.p.c. – Prima comparizione delle parti e trattazione della causa

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

All’udienza fissata per la prima comparizione e la trattazione le parti devono comparire personalmente. La mancata comparizione delle parti senza giustificato motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi dell’articolo 116, secondo comma.

Salva l’applicazione dell’articolo 187, il giudice, se autorizza l’attore a chiamare in causa un terzo, fissa una nuova udienza a norma dell’articolo 269, terzo comma.

Il giudice interroga liberamente le parti, richiedendo, sulla base dei fatti allegati, i chiarimenti necessari e tenta la conciliazione a norma dell’articolo 185.

Se non provvede ai sensi del secondo comma il giudice provvede sulle richieste istruttorie e, tenuto conto della natura, dell’urgenza e della complessità della causa, predispone, con ordinanza, il calendario delle udienze successive inclusa quella di rimessione della causa in decisione, indicando gli incombenti che verranno espletati in ciascuna di esse. L’udienza per l’assunzione dei mezzi di prova ammessi è fissata entro novanta giorni. Se l’ordinanza di cui al primo periodo è emanata fuori udienza, deve essere pronunciata entro trenta giorni.

Se con l’ordinanza di cui al quarto comma vengono disposti d’ufficio mezzi di prova, ciascuna parte può dedurre, entro un termine perentorio assegnato dal giudice con la medesima ordinanza, i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione ai primi, nonché depositare memoria di replica nell’ulteriore termine perentorio parimenti assegnato dal giudice, che si riserva di provvedere a norma del quarto comma ultimo periodo.

In sintesi

  • Il giudice verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio e adotta i provvedimenti necessari
  • Le parti possono precisare e modificare domande, eccezioni e conclusioni (emendatio libelli)
  • L'attore può proporre domande/eccezioni conseguenti alla riconvenzionale del convenuto
  • Su richiesta, il giudice concede termini per memorie istruttorie (30+30+20 giorni)
  • Riforma Cartabia: per i procedimenti dal 2023 il sistema delle memorie è anticipato e automatico (artt. 171-bis e 171-ter c.p.c.)
Indice dei contenuti

All'udienza di trattazione il giudice verifica il contraddittorio, ammette precisazioni e modifiche delle domande e concede su richiesta i termini per memorie istruttorie e prova contraria.

Ratio della norma

L'art. 183 c.p.c. disciplina la fase di trattazione, cuore del processo civile di cognizione. Lo scopo è duplice: (a) garantire la pulizia del rapporto processuale (verifica del contraddittorio, sanatorie); (b) consentire alle parti di precisare il thema decidendum e probandum in funzione delle reciproche difese. La struttura per termini concatenati (30+30+20) consente uno scambio ordinato di memorie senza dilatare i tempi. La riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha trasformato il modello: per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023 lo scambio è anticipato e automatico (memorie integrative ex art. 171-ter), così che alla prima udienza il giudice si trovi davanti un quadro istruttorio già maturo.

Analisi del testo

Verifica del contraddittorio (commi 1-2): il giudice controlla la regolarità della citazione, della costituzione e della rappresentanza; ordina sanatorie (rinnovazione della citazione ex art. 164, integrazione del contraddittorio ex art. 102, regolarizzazione della procura ex art. 182, eccetera) fissando una nuova udienza. Trattazione (commi 4-5): il giudice richiede chiarimenti, indica le questioni rilevabili d'ufficio (in linea con l'art. 101, comma 2). L'attore può proporre domande conseguenti alla riconvenzionale o alle eccezioni del convenuto, e ottenere autorizzazione a chiamare un terzo se l'esigenza è sorta dalle difese del convenuto. Le parti possono precisare e modificare domande, eccezioni, conclusioni: si tratta della cosiddetta emendatio libelli, distinta dalla mutatio (introduzione di una domanda totalmente nuova) che rimane vietata. Termini per memorie (comma 6): su richiesta, il giudice concede tre termini perentori successivi. Il primo (30 giorni) per precisazioni; il secondo (30 giorni) per replica e indicazione mezzi di prova; il terzo (20 giorni) per indicazioni di prova contraria. Riforma Cartabia: per i nuovi procedimenti il sistema è sostituito dalle memorie integrative ex art. 171-ter, da depositare prima dell'udienza nei termini di 40, 20 e 10 giorni, senza necessità di richiesta.

Quando si applica

L'art. 183 si applica al rito ordinario di cognizione davanti al tribunale. Ha portata diversa a seconda del regime temporale: per i procedimenti instaurati prima della riforma Cartabia opera nel testo «classico» (termini su richiesta); per quelli successivi al 28 febbraio 2023 il modello è quello del binomio art. 171-bis (verifiche preliminari del giudice) + art. 171-ter (memorie integrative automatiche). Nel rito del lavoro la trattazione è governata dall'art. 420 c.p.c. (udienza unica con tentativo di conciliazione, interrogatorio libero, ammissione delle prove). Nei procedimenti speciali (sommario di cognizione, semplificato ex art. 281-decies) operano discipline derogatorie. Le preclusioni del comma 6 si combinano con quelle dell'art. 167: le difese tardive vengono respinte salvo le eccezioni in senso lato e le questioni rilevabili d'ufficio.

Connessioni con altre norme

L'art. 183 si raccorda con l'art. 101 (contraddittorio: il rilievo officioso di questioni va sottoposto alle parti), l'art. 102 (litisconsorzio necessario), l'art. 164 (nullità della citazione), l'art. 167 (preclusioni del convenuto), l'art. 182 (regolarizzazione della procura), l'art. 269 (chiamata di terzo), l'art. 291 (rinnovazione della citazione nulla). Per il regime post-Cartabia rilevano in particolare gli artt. 171-bis (verifiche preliminari del giudice) e 171-ter (memorie integrative). Sul piano sistemico, l'art. 183 è la norma-snodo tra la fase introduttiva (atti di parte) e la fase istruttoria (assunzione delle prove), e la sua corretta applicazione condiziona la regolare prosecuzione del processo.

Casi pratici

Caso 1: emendatio libelli ammessa

Tizio cita Caio chiedendo la risoluzione di un contratto di compravendita per inadempimento. Nella comparsa di risposta Caio eccepisce che il bene è stato consegnato, allegando una bolla di trasporto. All'udienza di trattazione, Tizio precisa la propria domanda chiedendo, in via subordinata, la riduzione del prezzo per gravi vizi della cosa. La modifica è ammissibile come emendatio libelli: la richiesta subordinata si riconnette ai medesimi fatti già allegati e non introduce una pretesa nuova. Diversa sarebbe stata la conclusione se Tizio avesse chiesto, per la prima volta in udienza, il risarcimento di un danno autonomo non contemplato nell'atto introduttivo: in tal caso si sarebbe trattato di mutatio libelli inammissibile.

Caso 2: contraddittorio su questione rilevata d'ufficio

Sempronio è in causa contro un'amministrazione pubblica. All'udienza di trattazione il giudice si avvede che la domanda potrebbe essere inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice ordinario, questione non sollevata dalle parti. Applicando l'art. 183, comma 4 c.p.c. e l'art. 101, comma 2 c.p.c., il giudice indica la questione e assegna alle parti un termine per memorie. Le parti possono argomentare a favore o contro la giurisdizione ordinaria, prima che il giudice decida. La pronuncia che dichiarasse l'inammissibilità senza tale interlocuzione sarebbe nulla per violazione del contraddittorio.

Domande frequenti

Che cos'è l'udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c.?

È l'udienza in cui il giudice verifica la regolarità del contraddittorio, indica eventuali questioni rilevabili d'ufficio, consente alle parti di precisare e modificare le domande e, su richiesta, concede i termini per le memorie istruttorie. È lo snodo tra la fase introduttiva e quella istruttoria del processo civile di cognizione.

Qual è la differenza tra emendatio libelli e mutatio libelli?

L'emendatio libelli è la modifica della domanda che resta entro il perimetro dei fatti e dell'effetto giuridico originariamente dedotti (precisazione del petitum, integrazione di domande subordinate connesse). La mutatio libelli introduce una pretesa nuova, basata su fatti diversi o su un effetto giuridico autonomo. La prima è ammissibile in trattazione; la seconda è inammissibile.

Cosa è cambiato con la riforma Cartabia?

Per i procedimenti instaurati dal 28 febbraio 2023, il sistema delle memorie su richiesta (30+30+20 giorni dopo l'udienza) è stato sostituito da memorie integrative automatiche da depositare prima della prima udienza nei termini di 40, 20 e 10 giorni (art. 171-ter c.p.c.). Si è inoltre introdotta una fase di verifiche preliminari del giudice (art. 171-bis), così che la prima udienza si svolga su un quadro già definito.

Cosa accade se il giudice rileva una questione d'ufficio in trattazione?

Deve indicarla espressamente e consentire alle parti di interloquire ai sensi dell'art. 101, comma 2 c.p.c. Tipicamente assegna un termine per memorie scritte, oppure ne consente la discussione verbale a verbale. La decisione fondata su questione rilevata d'ufficio senza contraddittorio è nulla (cosiddetta sentenza della terza via).

L'attore può proporre nuove domande contro il convenuto in trattazione?

Solo se sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto (art. 183, comma 5 c.p.c.). Per esempio, se il convenuto eccepisce la compensazione, l'attore può chiedere l'accertamento dell'inesistenza del controcredito. Domande totalmente nuove non sono ammissibili: andavano proposte nell'atto introduttivo.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-08
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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