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Art. 25 c.p.c. – Foro della pubblica amministrazione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Per le cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato è competente, a norma delle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio e nei casi ivi previsti, il giudice del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato, nel cui distretto si trova il giudice che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Quando l’amministrazione è convenuta, tale distretto si determina con riguardo al giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l’obbligazione o in cui si trova la cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
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In sintesi
Determina la competenza territoriale del giudice per le cause in cui sia parte l'amministrazione dello Stato.
Ratio
L'articolo 25 stabilisce una competenza speciale per le cause che vedono parte una pubblica amministrazione dello Stato. La ragione è di garantire un coordinamento con la struttura dell'avvocatura dello Stato, che rappresenta l'amministrazione in giudizio. Questo consente una gestione unitaria della difesa dell'amministrazione attraverso una singola struttura territoriale e assicura coerenza nella posizione processuale della pubblica amministrazione.
Analisi
La norma rinvia alle leggi speciali sulla rappresentanza e difesa dello Stato in giudizio. Il collegamento territoriale è determinato dal luogo dove ha sede l'ufficio dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto si trovava il giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie. Quando l'amministrazione è convenuta, il foro si determina in relazione al luogo di nascita dell'obbligazione, della sua esecuzione, o della localizzazione della cosa mobile o immobile oggetto della domanda.
Quando si applica
Si applica a tutte le controversie in cui una pubblica amministrazione dello Stato sia convenuta in giudizio. Riguarda dispute relative a contratti pubblici, risarcimenti danni, contestazioni di atti amministrativi, questioni di responsabilità civile dello Stato. Non si applica alle amministrazioni locali (comuni, province, regioni) che seguono le regole ordinarie, salvo disposizioni speciali.
Connessioni
L'articolo 25 si raccorda con le disposizioni sulla rappresentanza dello Stato in giudizio contenute nel decreto legislativo e nelle leggi di settore. Rimanda all'articolo 21 per le regole ordinarie di competenza territoriale e all'articolo 28 sugli accordi delle parti, per i quali è riconosciuta deroga con limitazioni. È inoltre collegato agli articoli che disciplinano i procedimenti speciali riguardanti la pubblica amministrazione.
Domande frequenti
Quale giudice è competente se il Ministero è convenuto ma non esiste ufficio avvocatura nello stesso distretto?
Si applica il principio di rinvio alle leggi speciali. Normalmente è competente il giudice del capoluogo del distretto dove ha sede l'avvocatura dello Stato territorialmente più prossima, secondo una gerarchia stabilita.
Se la controversia riguarda un ente pubblico non ministeriale, come funziona la competenza?
Gli enti pubblici diversi dai ministeri seguono le regole ordinarie di competenza territoriale, salvo che leggi speciali non prevedano diversamente. Non si applica il rinvio all'avvocatura dello Stato.
Può una parte eleggere diverso domicilio per una controversia che coinvolge l'amministrazione dello Stato?
No, la competenza è inderogabile quando l'amministrazione dello Stato è parte. L'accordo fra le parti non può modificare il foro stabilito dall'articolo 25.
Come si determina il distretto se l'amministrazione è convenuta per un fatto avvenuto fuori Italia?
Si applica il luogo dove avrebbe dovuto avvenire l'adempimento o dove il danno si è verificato nel territorio italiano. Se completamente estero, si ricorre al criterio del domicilio dell'amministrazione.
L'articolo 25 si applica anche ai procedimenti cautelari contro lo Stato?
Sì, la competenza territorialedelgiudice per procedimenti cautelari segue le stesse regole dell'articolo 25, perché il giudice cautelare deve essere lo stesso competente nel merito.
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