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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 26-bis c.p.c. – Foro dell’espropriazione forzata di crediti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Quando il debitore è una delle pubbliche amministrazioni indicate dall’articolo 413, quinto comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente, salvo quanto disposto dalle leggi speciali, il giudice del luogo dove il terzo debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Fuori dei casi di cui al primo comma, per l’espropriazione forzata di crediti è competente il giudice del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Articolo introdotto dall’art. 19, comma 1b, D.L. 12 settembre 2014, n. 132 convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162.

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In sintesi

  • Per crediti verso pubblica amministrazione: giudice luogo terzo debitore
  • Per crediti ordinari: giudice luogo residenza, domicilio o sede del debitore
  • Norma introdotta da riforma del 2014 per semplificare esecuzioni su crediti

Determina la competenza territoriale per i procedimenti di espropriazione forzata di crediti secondo la localizzazione del terzo debitore.

Ratio

L'articolo 26-bis del codice di procedura civile introduce una regola speciale di competenza per l'espropriazione forzata di crediti. La ratio è quella di distinguere fra crediti verso la pubblica amministrazione e crediti ordinari, garantendo in entrambi i casi una competenza territoriale stabile e prevedibile. Per i crediti verso la pubblica amministrazione, la competenza del giudice nel luogo dove il terzo debitore (l'amministrazione) ha sede assicura che il giudice possa coordinare con l'ufficio amministrativo competente.

Analisi

La norma è strutturata in due commi. Nel primo comma, per crediti dovuti da una pubblica amministrazione indicata dall'articolo 413 quinto comma (i ministeri e altri enti pubblici), la competenza è del giudice del luogo dove il terzo debitore (cioè l'amministrazione creditrice) ha residenza, domicilio, dimora o sede. Nel secondo comma, per crediti ordinari verso privati, la competenza è invece del giudice del luogo dove il debitore principale (colui che deve soddisfare il debito) ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.

Quando si applica

Si applica quando il creditore, titolare di una sentenza di condanna, voglia far espropriare non la proprietà di beni, ma un credito del suo debitore verso un terzo. Ad esempio, il creditore il debitore è creditore della pubblica amministrazione o di una banca. La procedura di espropriazione di crediti è meno invasiva della espropriazione di beni, ma richiede comunque un procedimento giudiziale con notificazione.

Connessioni

L'articolo 26-bis si raccorda strettamente con l'articolo 26 per le esecuzioni forzate su beni mobili e immobili. Rimanda all'articolo 413 quinto comma per l'identificazione delle amministrazioni pubbliche soggette a questo regime speciale. È inoltre collegato agli articoli sulla esecuzione per espropriazione di crediti (artt. 545-554 del codice di procedura civile) e alle regole generali di competenza territoriale.

Domande frequenti

Quale giudice ha competenza se il credito è dovuto da una amministrazione locale (comune o provincia)?

Le amministrazioni locali non rientrano nell'articolo 413 quinto comma, quindi si applica il comma 2: competenza del giudice del luogo di residenza del debitore principale, non della sede della amministrazione locale.

Cosa accade se il credito del debitore verso il terzo è contestato?

La contestazione non estingue la competenza del giudice già acquisita. Il giudice continuerà il procedimento di espropriazione, e il terzo debitore potrà far valere eccezioni sulla sussistenza del credito.

Se il terzo debitore (privato) ha più sedi, quale è il luogo di competenza?

È competente il giudice del luogo della sede principale del terzo debitore, o se non determinabile, il giudice del domicilio o della residenza della persona fisica.

L'articolo 26-bis si applica anche all'espropriazione di crediti tributari?

No, i crediti tributari verso l'Agenzia delle Entrate seguono procedimenti speciali e regole di competenza diverse, previste dal codice tributario e dalle norme speciali.

Può il creditore scegliere se esperire esecuzione su beni o espropriazione di crediti?

Sì, il creditore ha discrezionalità sulla scelta. Ciascun procedimento segue la sua competenza territoriale specifica secondo gli articoli 26 e 26-bis.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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