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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 27 c.p.c. – Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
Per le cause di opposizione all’esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell’esecuzione, salva la disposizione dell’articolo 480 terzo comma.
Per le cause di opposizione a singoli atti esecutivi è competente il giudice davanti al quale si svolge l’esecuzione.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 26-bis - bis c.p.c.: Foro dell’espropriazione forzata di crediti→Cod. proc. civ. art. 28 - Art. 28 c.p.c.: Foro stabilito per accordo delle parti→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forzata→Art. 25 c.p.c.: Foro della pubblica amministrazione→Art. 29 c.p.c.: Forma ed effetti dell’accordo delle parti→Art. 24 c.p.c.: Foro per le cause relative alle gestioni tutelar→Articolo 30 Codice di Procedura Civile: Foro del domicilio eletto→Art. 30-bis c.p.c.: Disposizioni per i procedimenti riguardanti→Art. 23 c.p.c.: Foro per le cause tra soci e tra condomini
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Stabilisce la competenza territoriale del giudice per le cause di opposizione all'esecuzione forzata.
Ratio
L'articolo 27 del codice di procedura civile disciplina la competenza territoriale per i procedimenti di opposizione all'esecuzione forzata. La ratio è logistica e funzionale: il giudice che sovrintende l'esecuzione deve avere anche competenza a decidere sui reclami contro gli atti esecutivi che sta autorizzando. Ciò assicura continuità e coerenza nell'amministrazione del procedimento esecutivo, evitando conflitti fra giudici diversi sulla stessa esecuzione.
Analisi
La norma stabilisce due criteri di competenza. Nel primo comma, per le cause di opposizione all'esecuzione di cui agli articoli 615 e 619 (opposizione del debitore all'esecuzione e opposizione di terzi), è competente il giudice del luogo dove l'esecuzione si svolge, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma che riguarda il giudice dell'ottemperanza per sentenze condizionali. Nel secondo comma, per singoli atti esecutivi, la competenza rimane sempre davanti al giudice che presiede l'esecuzione complessiva.
Quando si applica
Si applica quando il debitore o un terzo propongono un ricorso contro atti dell'esecuzione forzata. Ad esempio, il debitore può opporsi all'esecuzione sostenendo che la sentenza è stata pagata, che il credito era infondato, o che l'esecuzione è eccedentaria. Un terzo può opporsi se sostiene di avere diritti sulla cosa espropriata. La competenza rimane al giudice che presiede la procedura esecutiva.
Connessioni
L'articolo 27 si raccorda con l'articolo 26 sulla competenza per l'esecuzione iniziale, e con gli articoli 615-619 che disciplinano le cause di opposizione. Rimanda all'articolo 480 terzo comma per la competenza speciale del giudice dell'ottemperanza nel caso di sentenze soggette a condizioni. È inoltre collegato agli articoli sulla disciplina della esecuzione forzata nel libro III del codice di procedura civile.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio ha sentenza di condanna contro Caio e inizia esecuzione forzata presso il giudice di Roma su un immobile ubicato a Roma. Durante l'esecuzione, Caio propone opposizione sostenendo di aver pagato il debito. L'opposizione deve essere proposta davanti al giudice di Roma che presiede l'esecuzione, non davanti a un diverso giudice territoriale del domicilio di Caio.
Caso 2: Caso 2
Sempronio è creditore e ha promosso esecuzione su beni di Filano presso il giudice di Milano. Un terzo, Mevio, sostiene che uno degli immobili sottoposti a esecuzione è di sua proprietà, non di Filano. Mevio propone opposizione di terzo davanti al giudice di Milano che presiede l'esecuzione, per assicurare una gestione unitaria del procedimento esecutivo.
Domande frequenti
Se l'esecuzione riguarda beni in più province, quale giudice ha competenza per le opposizioni?
È competente il giudice che presiede l'esecuzione, cioè quello dove si trova la parte più consistente dei beni, come già stabilito per l'esecuzione iniziale secondo l'articolo 26.
L'articolo 480 terzo comma ecceziona la competenza per cause specifiche?
Sì, l'articolo 480 terzo comma riguarda le sentenze condizionali e prevede che le opposizioni per ottemperanza siano decise dal giudice dell'ottemperanza, non dal giudice dell'esecuzione ordinaria.
Un terzo può opporsi all'esecuzione su un bene che sostiene gli appartenga?
Sì, secondo l'articolo 615, il terzo può proporre opposizione per far valere i propri diritti. La competenza rimane al giudice che presiede l'esecuzione nel luogo dove essa si svolge.
Quale è la differenza fra opposizione del debitore e opposizione di terzo?
L'opposizione del debitore verte sulla validità della sentenza esecutiva o sulla sua esecuzione; quella di terzo sulla proprietà o diritti sulla cosa. Entrambe rientrano nell'articolo 27.
Se il debitore propone opposizione e il creditor propone controreclamo, quale giudice decide?
Lo stesso giudice che presiede l'esecuzione decide sia sull'opposizione che sui controclami, per mantenere unicità e coerenza della procedura esecutiva.
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