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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 29 c.p.c. – Forma ed effetti dell’accordo delle parti

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.

L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.

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In sintesi

  • L'accordo deve riguardare uno o più affari determinati e risultare da atto scritto
  • L'accordo non attribuisce competenza esclusiva se non espressamente stabilito
  • Forma scritta è requisito essenziale per la validità dell'accordo

Disciplina la forma e gli effetti dell'accordo fra le parti per derogare la competenza territoriale.

Ratio

L'articolo 29 del codice di procedura civile completa la disciplina della deroga convenzionale della competenza territoriale fissando i requisiti formali e sostanziali. La ratio è garantire certezza e trasparenza negli accordi fra le parti. La richiesta della forma scritta assicura una chiara manifestazione di volontà, evitando equivoci sui reciproci impegni. La limitazione agli affari determinati previene accordi generici che potrebbe creare incertezza.

Analisi

La norma contiene due regole principali. Nel primo comma, l'accordo deve riguardare uno o più affari determinati (non una categoria generica di liti), e deve risultare da atto scritto. Questo requisito formale è inderogabile: mancando la scrittura, l'accordo è nullo. Nel secondo comma, si stabilisce che l'accordo non attribuisce competenza esclusiva al giudice designato, a meno che l'esclusività non sia stata espressamente pattuita. Questo principio consente alle parti di agire anche dinanzi ad altri giudici, se l'accordo non recita espressamente "esclusivamente".

Quando si applica

Si applica ogni volta che le parti intendono accordarsi sulla competenza territoriale. L'accordo scritto permette di identificare chiaramente i soggetti, la o le controversie interessate, il foro scelto. Ad esempio, un contratto di locazione può contenere una clausola di forum che rispetti i requisiti dell'articolo 29: "Le controversie derivanti dal presente contratto saranno decise esclusivamente dal giudice del tribunale di Milano".

Connessioni

L'articolo 29 si raccorda direttamente con l'articolo 28 che consente la deroga e con l'articolo 30 sul domicilio eletto. Rimanda all'articolo 70 per le materie inderogabili. È collegato alle regole generali sulla forma dei negozi giuridici nel codice civile (artt. 1325 e seguenti) e alle norme sulla prova della volontà delle parti in giudizio.

Domande frequenti

Se il contratto contiene diverse clausole di forum per diverse fattispecie, qual è la loro validità?

Se ben determinate e scritte, tutte le clausole di forum sono valide. Ciascuna si applica alle controversie che specificamente riguarda, permettendo fori diversi per affari diversi.

L'accordo sulla competenza deve essere sottoscritto da ambo le parti?

Sì, entrambe le parti devono manifestare consenso all'accordo. Se una sola parte sottoscrive, l'accordo non è valido nei confronti dell'altra parte.

Se l'accordo parla di 'controversie relative al contratto' senza precisare, è abbastanza determinato?

Sì, la formula 'controversie relative al contratto' è sufficientemente determinata in quanto identifica un affari specifico (il contratto in questione) e tutte le liti che ne derivano.

L'accordo sulla competenza esclusiva vince sulla competenza per materia?

No, l'accordo sulla competenza territoriale non può prevalere sulla competenza per materia. Se il tribunale non ha competenza per materia, l'accordo rimane irrilevante.

Può esser tacito l'accordo sulla competenza territoriale, risultante dal comportamento delle parti?

No, l'articolo 29 richiede esplicitamente forma scritta. Non è ammesso un accordo tacito desumibile dal comportamento processuale delle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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