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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 29 c.p.c. – Forma ed effetti dell’accordo delle parti
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
L’accordo delle parti per la deroga della competenza territoriale deve riferirsi ad uno o più affari determinati e risultare da atto scritto.
L’accordo non attribuisce al giudice designato competenza esclusiva quando ciò non è espressamente stabilito.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 28 - Art. 28 c.p.c.: Foro stabilito per accordo delle parti→Cod. proc. civ. art. 30 - Articolo 30 Codice di Procedura Civile: Foro del domicilio eletto→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 30-bis c.p.c.: Disposizioni per i procedimenti riguardanti→Art. 27 c.p.c.: Foro relativo alle opposizioni all’esecuzione→Articolo 31 Codice di Procedura Civile: Cause accessorie→Art. 26-bis c.p.c.: Foro dell’espropriazione forzata di crediti→Articolo 26 Codice di Procedura Civile: Foro dell’esecuzione forzata→Articolo 32 Codice di Procedura Civile: Cause di garanzia→Art. 25 c.p.c.: Foro della pubblica amministrazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Disciplina la forma e gli effetti dell'accordo fra le parti per derogare la competenza territoriale.
Ratio
L'articolo 29 del codice di procedura civile completa la disciplina della deroga convenzionale della competenza territoriale fissando i requisiti formali e sostanziali. La ratio è garantire certezza e trasparenza negli accordi fra le parti. La richiesta della forma scritta assicura una chiara manifestazione di volontà, evitando equivoci sui reciproci impegni. La limitazione agli affari determinati previene accordi generici che potrebbe creare incertezza.
Analisi
La norma contiene due regole principali. Nel primo comma, l'accordo deve riguardare uno o più affari determinati (non una categoria generica di liti), e deve risultare da atto scritto. Questo requisito formale è inderogabile: mancando la scrittura, l'accordo è nullo. Nel secondo comma, si stabilisce che l'accordo non attribuisce competenza esclusiva al giudice designato, a meno che l'esclusività non sia stata espressamente pattuita. Questo principio consente alle parti di agire anche dinanzi ad altri giudici, se l'accordo non recita espressamente "esclusivamente".
Quando si applica
Si applica ogni volta che le parti intendono accordarsi sulla competenza territoriale. L'accordo scritto permette di identificare chiaramente i soggetti, la o le controversie interessate, il foro scelto. Ad esempio, un contratto di locazione può contenere una clausola di forum che rispetti i requisiti dell'articolo 29: "Le controversie derivanti dal presente contratto saranno decise esclusivamente dal giudice del tribunale di Milano".
Connessioni
L'articolo 29 si raccorda direttamente con l'articolo 28 che consente la deroga e con l'articolo 30 sul domicilio eletto. Rimanda all'articolo 70 per le materie inderogabili. È collegato alle regole generali sulla forma dei negozi giuridici nel codice civile (artt. 1325 e seguenti) e alle norme sulla prova della volontà delle parti in giudizio.
Casi pratici
Caso 1: Caso 1
Tizio e Caio concordano verbalmente di risolvere qualsiasi controversia relativa a un contratto di compravendita davanti al giudice di Firenze. Posteriormente, sorge una lite e Tizio propone causa davanti al giudice di Roma, dove risiede. Caio obbietta che manca l'atto scritto richiesto dall'articolo 29. La causa proposta a Roma è nulla per difetto di forma; la competenza deve rimanere a Firenze se l'accordo è successivamente documentato per iscritto.
Caso 2: Caso 2
Sempronio e Filano sottoscrivono una email nella quale concordano che "tutte le controversie relative ai loro affari commerciali saranno risolte dal giudice di Napoli, esclusivamente". L'email costituisce atto scritto. Quando emerge una controversia su un contratto specifico, entrambe le parti sono vincolate alla competenza esclusiva del giudice di Napoli. Se Filano propone causa diversa presso un altro giudice, Sempronio può chiedere l'annullamento per competenza territoriale violata.
Domande frequenti
Se il contratto contiene diverse clausole di forum per diverse fattispecie, qual è la loro validità?
Se ben determinate e scritte, tutte le clausole di forum sono valide. Ciascuna si applica alle controversie che specificamente riguarda, permettendo fori diversi per affari diversi.
L'accordo sulla competenza deve essere sottoscritto da ambo le parti?
Sì, entrambe le parti devono manifestare consenso all'accordo. Se una sola parte sottoscrive, l'accordo non è valido nei confronti dell'altra parte.
Se l'accordo parla di 'controversie relative al contratto' senza precisare, è abbastanza determinato?
Sì, la formula 'controversie relative al contratto' è sufficientemente determinata in quanto identifica un affari specifico (il contratto in questione) e tutte le liti che ne derivano.
L'accordo sulla competenza esclusiva vince sulla competenza per materia?
No, l'accordo sulla competenza territoriale non può prevalere sulla competenza per materia. Se il tribunale non ha competenza per materia, l'accordo rimane irrilevante.
Può esser tacito l'accordo sulla competenza territoriale, risultante dal comportamento delle parti?
No, l'articolo 29 richiede esplicitamente forma scritta. Non è ammesso un accordo tacito desumibile dal comportamento processuale delle parti.
Fonti consultate: 1 fonte verificate