Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 31 c.p.c. – Cause accessorie
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
La domanda accessoria può essere proposta al giudice territorialmente competente per la domanda principale affinché sia decisa nello stesso processo, osservata, quanto alla competenza per valore, la disposizione dell’art. 10 secondo comma.
[abrogato] Può tuttavia essere proposta allo stesso giudice anche se eccede la sua competenza per valore, qualora la competenza per la causa principale sia determinata per ragione di materia [1].
[1] Comma abrogato dal D.L. 19 febbraio 1998, n. 51.
Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
Consente di proporre domanda accessoria al giudice competente per la domanda principale.
Ratio
L'articolo 31 del codice di procedura civile disciplina le cause accessorie, cioè quelle liti che dipendono da una causa principale e che le parti intendono decidere nello stesso procedimento. La ratio è quella di economicità processuale: anzichè scindere le controversie in più processi separati, è utile deciderle unitariamente se strettamente connesse. Questo principio evita contraddizioni fra sentenze su questioni interdipendenti e accelera la risoluzione delle controversie.
Analisi
Il primo comma afferma il principio: la domanda accessoria può essere proposta al giudice della domanda principale, osservando i limiti di competenza per valore. Il secondo comma, come abrogato dal decreto legge 51/1998, originariamente prevedeva un'eccezione: la domanda accessoria poteva eccedere la competenza per valore del giudice se la competenza della causa principale era per materia. Questo comma è stato abrogato, sicché attualmente le domande accessorie non possono eccedere le competenze per valore del giudice, salvo specifiche disposizioni.
Quando si applica
Si applica quando le parti vogliono cumulare nella stessa causa due o più controversie collegate. Ad esempio, in una causa di risoluzione di contratto di locazione, il locatario chiede contemporaneamente la restituzione della cauzione e il risarcimento danni per violazione degli obblighi. La controversia sulla cauzione è accessoria rispetto alla causa principale di risoluzione, e può essere decisa dal medesimo giudice.
Connessioni
L'articolo 31 si raccorda con l'articolo 10 sulla competenza per valore e con il principio di cumulazione delle domande nel codice di procedura civile. Rimanda all'articolo 180 sulla azione di compensazione, che è una forma speciale di domanda accessoria. È inoltre collegato agli articoli sulla riunione di cause (art. 274) e sulla gestione unitaria di controversie connesse.
Domande frequenti
La domanda accessoria può eccedere la competenza per valore del giudice della principale?
Secondo il testo vigente, la domanda accessoria non può eccedere significativamente la competenza per valore, salvo disposizioni speciali. Prima del 1998 era possibile, ma la abrogazione del secondo comma ha limitato questa facoltà.
Se la domanda accessoria è di competenza di giudice diverso per materia, quale giudice decide?
Se la domanda accessoria è assegnata a un giudice diverso per materia, rimane la questione di quale giudice decide. Normalmente la domanda accessoria cede il passo alla principale se entrambe possono coesistere.
La domanda accessoria deve essere proposta nella stessa memoria della principale?
No, la domanda accessoria può essere proposta anche in memoria successiva, purché il giudizio sia ancora in corso e non sia pregiudiziale al diritto di agire.
Quali sono esempi tipici di domande accessorie?
Esempi: richiesta di restituzione di cauzione accessoria a causa di risoluzione di contratto; domanda di compensazione; richiesta di interessi accessoria a domanda di pagamento; risarcimento danni per violazione di obblighi connessi.
Il convenuto può proporre domanda accessoria a sua volta?
Sì, il convenuto può proporre domande accessorie in via di controreclamo, se strettamente connesse alla domanda principale o alla sua difesa, secondo l'articolo 166.
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Le informazioni in questa pagina hanno valore informativo e divulgativo. Non costituiscono consulenza legale. Per la tua situazione specifica consulta un avvocato.