Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 32 c.p.c. – Cause di garanzia

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

La domanda di garanzia può essere proposta al giudice competente per la causa principale affinchè sia decisa nello stesso processo.

Qualora essa ecceda la competenza per valore del giudice adito, questi rimette entrambe le cause al giudice superiore assegnando alle parti un termine perentorio per la riassunzione.

In sintesi

  • La domanda di garanzia viene proposta al medesimo giudice della causa principale per una decisione unitaria
  • Se eccede la competenza per valore del giudice, entrambe le cause vengono rimesse al giudice superiore
  • Il giudice superiore assegna un termine perentorio per la riassunzione delle cause
  • Articolo modificato dal D.L. 51/1998 per semplificare il procedimento
Indice dei contenuti

La domanda di garanzia si propone al giudice della causa principale per decidere insieme entrambe le cause, con rimessione al giudice superiore se eccede competenza.

Ratio

La norma consente di concentrare nel medesimo processo la causa principale e la domanda di garanzia, evitando il proliferare di procedimenti separati e garantendo una decisione coordinata. La ratio è quella dell'economia processuale e della certezza del diritto, impedendo sentenze contraddittorie tra il giudice della causa principale e colui contro cui è proposta garanzia.

Analisi

L'articolo autorizza chi intende ricorrere a una domanda di garanzia a proporla al giudice competente per la causa principale, in luogo di doversi rivolgere a un giudice diverso. Se la domanda di garanzia comporta una competenza per valore che supera quella del giudice adito, questi provvede a remettere entrambe le cause (principale e di garanzia) al giudice superiore, il quale avrà competenza su entrambe. Le parti ricevono un termine perentorio per riassumere le cause davanti al nuovo giudice.

Quando si applica

Si applica ogni volta che in un processo già in corso dinanzi a un giudice venga proposta domanda di garanzia verso un terzo (ad es. il garante, il produttore, l'assicuratore). Trovamento applicazione negli ambiti di diritto civile più disparati: responsabilità civile, diritto contrattuale, questioni ereditarie. Se la causa principale verte sul risarcimento di 5.000 euro dinanzi al giudice di pace (competente per causa fino a 5.000 euro) e la domanda di garanzia riguarda 8.000 euro, il giudice di pace rimette tutto al tribunale.

Connessioni

Collegato agli articoli 32 (cause di garanzia in generale), 18-19 (competenza per territorio), 27-28 (competenza per materia e valore), 50 (rimessione di causa). Il tema della garanzia è presente anche negli articoli 33-36 riguardanti il cumulo soggettivo, gli accertamenti incidentali e le cause riconvenzionali, dove medesimi principi di concentrazione processuale trovano applicazione.

Casi pratici

Caso 1: Caso 1

Tizio agisce dinanzi al giudice di pace contro Caio per ottenere il risarcimento di 3.000 euro per danni derivanti da un incidente stradale. Nel corso del processo, Caio intende proporre domanda di garanzia nei confronti di Sempronio, suo assicuratore, chiedendo il rimborso di quanto dovrà pagare a Tizio qualora condannato. Caio propone la domanda di garanzia allo stesso giudice di pace adito da Tizio. Poiché l'importo della garanzia rientra nella competenza per valore del giudice di pace, questi decide entrambe le cause nel medesimo processo, evitando procedimenti paralleli.

Caso 2: Caso 2

Mevio è titolare di un negozio e agisce dinanzi al tribunale contro il costruttore per vizi della struttura, chiedendo risarcimento di 50.000 euro. Nel corso del giudizio, il costruttore propone domanda di garanzia verso il progettista della struttura, Filano, chiedendo il contributo alla condanna. Se la domanda di garanzia verso Filano comporta una competenza diversa o superiore per valore, il giudice rimette entrambe le cause (quella principale di Mevio e la garanzia) al giudice competente, assegnando un termine per la riassunzione.

Domande frequenti

Posso proporre domanda di garanzia contro un terzo durante il processo principale?

Sì, l'articolo 32 consente di proporla al medesimo giudice della causa principale. Questo evita di aprire un secondo processo e garantisce una decisione coordinata su entrambe le domande.

Cosa accade se la domanda di garanzia supera la competenza per valore del giudice?

Il giudice rimette entrambe le cause (principale e garanzia) al giudice superiore competente per il valore complessivo, assegnando alle parti un termine perentorio per riassumere davanti al nuovo giudice.

La domanda di garanzia può essere proposta in qualunque momento del processo?

La domanda di garanzia può essere proposta durante il processo principale, ma deve rispettare i termini e le modalità previste dal codice di procedura civile per le eccezioni e le domande dei convenuti.

Chi può proporre una domanda di garanzia?

La domanda di garanzia può essere proposta dal convenuto nella causa principale verso un terzo che potrebbe avere responsabilità o dovere di contribuire al suo obbligo, come ad esempio l'assicuratore, il venditore originario, il produttore.

Qual è il vantaggio pratico della domanda di garanzia nel medesimo processo?

Evita sentenze contraddittorie, riduce i tempi complessivi di risoluzione delle controversie, e garantisce una pronuncia unitaria su tutte le questioni correlate dalla medesima causa.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
Vedi anche
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.