Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 180 c.p.c. – Forma di trattazione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

La trattazione della causa è orale. Della trattazione della causa si redige processo verbale .

113a

In sintesi

  • Principio dell'oralità della trattazione davanti al giudice istruttore
  • Eccezioni nei casi in cui la legge prescrive forme specifiche (es. memorie scritte ex art. 183)
  • Obbligo di redazione del processo verbale di ogni udienza
  • Il verbale documenta dichiarazioni, istanze e provvedimenti del giudice
  • Funzione di garanzia del contraddittorio e della pubblicità processuale
Indice dei contenuti

L'art. 180 c.p.c. stabilisce che la trattazione davanti al giudice istruttore è orale, salvo forme specifiche previste dalla legge, con redazione del processo verbale.

Ratio della norma

L'art. 180 c.p.c. consacra il principio dell'oralità come modalità ordinaria di trattazione della causa, espressione del più ampio principio di immediatezza e di concentrazione processuale. La ratio risiede nell'esigenza di favorire il contatto diretto tra giudice e parti, garantendo un dialogo processuale più efficace rispetto alla mera trasmissione di atti scritti, pur conservando, attraverso il verbale, una traccia documentale dell'attività svolta.

Analisi del testo

La norma si articola in due proposizioni: la prima afferma il principio dell'oralità come regola generale; la seconda fa salve le ipotesi di forme specifiche previste dalla legge, come accade per le memorie istruttorie dell'art. 183, comma 6, c.p.c. La seconda parte impone la redazione del processo verbale, atto pubblico fidefacente che documenta lo svolgimento dell'udienza e le dichiarazioni rese dalle parti e dal giudice.

Quando si applica

La disposizione si applica a tutte le udienze di trattazione celebrate davanti al giudice istruttore nel processo ordinario di cognizione di primo grado. Trova applicazione anche, per estensione e in quanto compatibile, in altri riti civili che prevedono una fase di trattazione, salvo deroghe espresse. Non si applica quando la legge impone tassativamente la forma scritta, come per le memorie ex art. 183 c.p.c. o per l'introduzione del giudizio.

Connessioni con altre norme

L'art. 180 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 175 c.p.c., che attribuisce al giudice istruttore la direzione del procedimento, e con l'art. 183 c.p.c., che disciplina la prima udienza di trattazione e le memorie scritte. Rilevante anche il richiamo all'art. 130 c.p.c., che impone la redazione in lingua italiana degli atti processuali, principio che si riflette nella verbalizzazione dell'udienza orale.

Casi pratici

Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.

Tizio cita in giudizio Caio per il pagamento di un credito. Alla prima udienza ex art. 183 c.p.c. davanti al giudice istruttore, le parti espongono oralmente le rispettive posizioni; il cancelliere redige il verbale che riporta le istanze formulate e i provvedimenti adottati dal giudice, in piena attuazione dell'art. 180 c.p.c.

Sempronio, convenuto da Tizio, chiede in udienza la concessione dei termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. per il deposito delle memorie scritte. Il giudice istruttore, accogliendo l'istanza orale, dispone la concessione dei termini: l'oralita' della trattazione coesiste con la forma scritta prescritta dalla legge per le memorie istruttorie, in piena conformita' alla riserva contenuta nell'art. 180 c.p.c.

Domande frequenti

Cosa significa che la trattazione e' orale ai sensi dell'art. 180 c.p.c.?

Significa che le parti e il giudice dialogano direttamente in udienza, formulando istanze e dichiarazioni a voce, salvo i casi in cui la legge richieda espressamente la forma scritta, come per le memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.

Il processo verbale e' obbligatorio in ogni udienza?

Si', l'art. 180 c.p.c. impone la redazione del verbale per ogni udienza di trattazione. Il verbale e' atto pubblico fidefacente e documenta dichiarazioni, istanze e provvedimenti adottati dal giudice istruttore.

Quali sono le eccezioni al principio dell'oralita'?

Le eccezioni riguardano i casi in cui la legge prescrive forme specifiche scritte, come le memorie istruttorie dell'art. 183, comma 6, c.p.c., gli atti introduttivi del giudizio e le comparse conclusionali.

Cosa accade se il verbale d'udienza non viene redatto?

La mancata redazione del verbale costituisce vizio processuale che può comportare la nullita' dell'udienza, in quanto viene meno la documentazione ufficiale dell'attività svolta e delle istanze formulate dalle parti.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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