Art. 177 c.p.c. – Effetti e revoca delle ordinanze
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa.
Salvo quanto disposto dal seguente comma, le ordinanze possono essere sempre modificate o revocate dal giudice che le ha pronunciate.
Non sono modificabili né revocabili dal giudice che le ha pronunciate:
le ordinanze pronunciate sull’accordo delle parti, in materia della quale queste possono disporre; esse sono tuttavia revocabili dal giudice istruttore o dal collegio, quando vi sia l’accordo di tutte le parti;
le ordinanze dichiarate espressamente non impugnabili dalla legge;
le ordinanze per le quali la legge predisponga uno speciale mezzo di reclamo [1];
[abrogato] 4) le ordinanze per le quali sia stato proposto reclamo a norma dell’articolo seguente [2].
[1] Numero così modificato dall’art. 14, L. 26 novembre 1990, n. 353.
[2] Numero abrogato dall’art. 89, L. 26 novembre 1990, n. 353.
In sintesi
L'art. 177 c.p.c. disciplina la revoca delle ordinanze: non pregiudicano la decisione e sono modificabili dal giudice, salvo eccezioni tassative.
Ratio della norma
L'art. 177 c.p.c. tutela la flessibilità del processo civile, permettendo al giudice di rivedere le proprie ordinanze alla luce di nuovi elementi emersi durante l'istruttoria. Il principio cardine è che le ordinanze, avendo natura ordinatoria e non decisoria, non possono mai vincolare la decisione finale della causa, garantendo così che il giudizio di merito si fondi esclusivamente sull'esame complessivo delle prove e degli argomenti delle parti.
Analisi del testo
La norma stabilisce due principi fondamentali: l'irrilevanza delle ordinanze ai fini della decisione finale e la loro tendenziale revocabilità. Il secondo comma introduce tre eccezioni tassative al potere di revoca: le ordinanze concordate tra le parti (art. 176 c.p.c.), quelle dichiarate non impugnabili dalla legge e quelle soggette a uno specifico mezzo di reclamo. La forma e i requisiti delle ordinanze sono disciplinati dall'art. 134 c.p.c.
Quando si applica
La disposizione opera in tutti i procedimenti civili in cui il giudice emette ordinanze nel corso dell'istruttoria, ad esempio per ammettere o respingere mezzi di prova, regolare lo svolgimento dell'udienza o disporre adempimenti istruttori. Si applica sia in primo grado che nei giudizi di impugnazione, ogni volta che il giudice ritiene necessario rivedere una propria precedente determinazione non vincolante.
Connessioni con altre norme
L'art. 177 c.p.c. va letto in combinato disposto con l'art. 134 c.p.c., che disciplina la forma delle ordinanze, con l'art. 176 c.p.c., relativo alle ordinanze emesse in udienza, e con l'art. 178 c.p.c., che regola il regime delle ordinanze del giudice istruttore e la loro impugnabilità davanti al collegio.
Domande frequenti
Le ordinanze del giudice possono pregiudicare la decisione finale della causa?
No. L'art. 177 c.p.c. stabilisce espressamente che le ordinanze, comunque motivate, non possono mai pregiudicare la decisione della causa, mantenendo natura meramente ordinatoria.
Quando il giudice può revocare un'ordinanza già pronunciata?
Il giudice può sempre modificare o revocare le ordinanze che ha pronunciato, salvo le tre eccezioni tassative previste dal secondo comma dell'art. 177 c.p.c.
Quali ordinanze non sono modificabili né revocabili?
Quelle pronunciate sull'accordo delle parti per regolare il processo, quelle dichiarate non impugnabili dalla legge e quelle contro cui è ammesso un mezzo di reclamo.
Qual è il rapporto tra l'art. 177 e gli artt. 134, 176 e 178 c.p.c.?
L'art. 134 disciplina la forma delle ordinanze, l'art. 176 quelle pronunciate in udienza, mentre l'art. 178 regola il reclamo al collegio contro le ordinanze del giudice istruttore.
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