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Ultimo aggiornamento: 10 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 179 c.p.c. – Ordinanze di condanna a pene pecuniarie

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Se la legge non dispone altrimenti, le condanne a pene pecuniarie previste nel presente codice sono pronunciate con ordinanza del giudice istruttore.

L’ordinanza pronunciata in udienza in presenza dell’interessato e previa contestazione dell’addebito non è impugnabile; altrimenti il cancelliere la notifica al condannato, il quale, nel termine perentorio di tre giorni, può proporre reclamo con ricorso allo stesso giudice che l’ha pronunciata.

Questi, valutate le giustificazioni addotte, pronuncia sul reclamo con ordinanza non impugnabile.

Le ordinanze di condanna previste nel presente articolo costituiscono titolo esecutivo.

Contenuto elaborato con il supporto di sistemi di intelligenza artificiale e revisionato dalla Redazione di La Legge in Chiaro sotto la responsabilità editoriale del Dott. Andrea Marton, Tax Advisor — Consulente Fiscale. Fonti verificate: Normattiva, Italgiure, Corte Costituzionale, Agenzia delle Entrate.

In sintesi

  • Il giudice istruttore adotta provvedimenti all'inizio di ogni udienza successiva alla prima
  • I provvedimenti sono emessi nella forma dell'ordinanza ai sensi dell'art. 176 c.p.c.
  • L'ordinanza dispone quanto necessario per il prosieguo del procedimento istruttorio
  • Il giudice può disporre l'audizione di testimoni o l'interrogatorio delle parti
  • La norma garantisce continuità e direzione del processo da parte del giudice istruttore

L'art. 179 c.p.c. disciplina i provvedimenti che il giudice istruttore adotta con ordinanza all'inizio di ogni udienza per il prosieguo del processo.

Ratio della norma

L'art. 179 c.p.c. attribuisce al giudice istruttore il potere-dovere di dirigere concretamente le udienze successive alla prima, assicurando la prosecuzione ordinata del procedimento. La norma riflette il principio di direzione del processo sancito dall'art. 175 c.p.c., garantendo che ogni udienza sia funzionale all'avanzamento dell'istruttoria fino alla decisione.

Analisi del testo

La disposizione individua nel giudice istruttore l'organo competente ad adottare i provvedimenti necessari, nella forma dell'ordinanza richiamata dall'art. 176 c.p.c. L'ampia formulazione consente al giudice di calibrare gli atti istruttori (audizione di testimoni, interrogatorio delle parti) in base alle esigenze concrete della causa, salvaguardando il contraddittorio.

Quando si applica

La norma opera in tutte le udienze successive alla prima udienza di trattazione (art. 183 c.p.c.), durante l'intera fase istruttoria. Trova applicazione tipica quando occorre disporre l'escussione dei testi ammessi ex art. 244 c.p.c. o programmare l'interrogatorio formale e libero delle parti.

Connessioni con altre norme

L'art. 179 c.p.c. si coordina con l'art. 175 c.p.c. (direzione del procedimento), l'art. 176 c.p.c. (forma delle ordinanze), l'art. 183 c.p.c. (prima udienza di trattazione) e l'art. 244 c.p.c. (deduzione della prova testimoniale), formando il nucleo della disciplina sulla conduzione delle udienze istruttorie.

Domande frequenti

Quale forma assumono i provvedimenti previsti dall'art. 179 c.p.c.?

I provvedimenti hanno la forma dell'ordinanza, secondo quanto previsto dall'art. 176 c.p.c., e sono adottati dal giudice istruttore all'inizio di ogni udienza successiva alla prima.

L'ordinanza ex art. 179 c.p.c. è impugnabile?

L'ordinanza è di norma modificabile e revocabile dallo stesso giudice istruttore ai sensi dell'art. 177 c.p.c., salvo le ipotesi in cui la legge la dichiari non revocabile o pronunciata su accordo delle parti.

Il giudice può disporre nuovi mezzi istruttori con l'ordinanza ex art. 179 c.p.c.?

Sì, il giudice istruttore può disporre l'audizione di testimoni gia' ammessi e l'interrogatorio delle parti, calibrando l'attività istruttoria sulle esigenze concrete emerse in udienza.

Qual è il rapporto tra l'art. 179 c.p.c. e la prima udienza di trattazione?

L'art. 179 c.p.c. opera nelle udienze successive alla prima udienza ex art. 183 c.p.c., assicurando la prosecuzione ordinata dell'istruttoria fino alla rimessione della causa in decisione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-09
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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