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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 244 c.p.c. – Modo di deduzione
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
La prova per testimoni deve essere dedotta mediante indicazione specifica delle persone da interrogare e dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna di esse deve essere interrogata.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
COMMA ABROGATO DALLA L. 26 NOVEMBRE 1990, N. 353.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 243 - Art. 243 c.p.c.: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio→Cod. proc. civ. art. 245 - Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio→Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare→Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti→Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare→Art. 240 c.p.c.: Deferimento del giuramento suppletorio→Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici→Articolo 239 Codice di Procedura Civile: Mancata prestazione
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
L'art. 244 c.p.c. stabilisce come dedurre la prova testimoniale: indicare le persone da sentire e i fatti in articoli separati.
Ratio della norma
La disposizione risponde all'esigenza di circoscrivere con precisione l'ambito della prova testimoniale, evitando che l'istruzione si trasformi in un'indagine esplorativa indeterminata. Il legislatore ha voluto che la parte che chiede la prova indichi preventivamente il thema probandum, consentendo al giudice di valutarne l'ammissibilità e la rilevanza e alla controparte di prepararsi adeguatamente alla difesa.
Analisi del testo
La norma impone un duplice onere formale: l'indicazione specifica delle persone da interrogare e la formulazione dei fatti in articoli separati. Il termine «articoli» designa proposizioni distinte e autonome, ciascuna riferita a un singolo fatto da provare. La specificità richiesta non è meramente formale ma sostanziale: i capitoli di prova devono descrivere fatti determinati, non giudizi o valutazioni. L'abrogazione dei commi secondo e terzo ad opera della L. 26 novembre 1990, n. 353, ha semplificato il regime, eliminando requisiti ulteriori che erano stati ritenuti eccessivamente onerosi nella prassi.
Quando si applica
La norma trova applicazione ogni volta che una parte intende avvalersi della prova testimoniale nel processo civile ordinario. La deduzione avviene tipicamente negli atti introduttivi del giudizio o, al più tardi, nelle memorie istruttorie previste dall'art. 183 c.p.c. Il rispetto delle modalità indicate è condizione di ammissibilità della prova: capitoli generici, valutativi o non collegati a specifici testimoni possono essere dichiarati inammissibili dal giudice istruttore.
Connessioni con altre norme
L'art. 244 c.p.c. si inserisce nel sistema delle prove testimoniali disciplinato dagli artt. 244-257 c.p.c. Va letto in combinato con l'art. 245 c.p.c. (istanza di prova testimoniale), l'art. 246 c.p.c. (incapacità a testimoniare) e l'art. 253 c.p.c. (modalità di escussione). Sul piano sostanziale si raccorda con gli artt. 2721-2726 c.c., che fissano i limiti di ammissibilità della prova per testimoni in materia contrattuale.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio conviene Caio davanti al Tribunale chiedendo il pagamento di una somma per lavori edili eseguiti. Nella memoria istruttoria, Tizio deduce la prova testimoniale indicando come testimone Sempronio, capocantiere presente durante i lavori, e formula i seguenti capitoli: «1) Vero che il testimone ha assistito all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione presso l'immobile di Caio nel periodo gennaio-marzo 2024; 2) Vero che i lavori sono stati completamente ultimati entro il termine pattuito». Il giudice istruttore ammette la prova perché i capitoli sono specifici e riferiti a fatti determinati, con testimone puntualmente indicato.
Al contrario, se Tizio avesse formulato un capitolo generico come «Vero che Caio non ha adempiuto ai propri obblighi contrattuali», il giudice lo avrebbe dichiarato inammissibile in quanto esprime un giudizio giuridico e non un fatto preciso e circoscritto, violando le prescrizioni dell'art. 244 c.p.c.
Domande frequenti
Cosa si intende per «articoli separati» nella deduzione della prova testimoniale?
Per articoli separati si intendono proposizioni autonome, ciascuna contenente un singolo fatto specifico e determinato da provare. Non è ammesso un capitolo che cumuli più fatti o che si esprima in termini valutativi o giuridici.
È necessario indicare il testimone per ogni singolo capitolo di prova?
Sì. La norma richiede che ogni teste sia collegato ai fatti sui quali sarà interrogato. Non è sufficiente un elenco generico di testimoni: occorre specificare su quali capitoli ciascuno è chiamato a deporre.
Entro quando devono essere dedotti i testi nel processo civile ordinario?
Nel rito ordinario, la deduzione avviene nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. La decadenza è rigorosa: la mancata indicazione nei termini preclude la possibilità di avvalersi della prova testimoniale.
Cosa succede se i capitoli di prova sono formulati in modo generico?
Il giudice istruttore dichiara inammissibili i capitoli che non rispettano il requisito di specificità. La parte perde la possibilità di provare i fatti in questione attraverso testimoni, con conseguenze potenzialmente decisive sull'esito del giudizio.
La riforma del 1990 ha modificato sostanzialmente le modalità di deduzione?
La L. 353/1990 ha abrogato i commi secondo e terzo dell'art. 244, semplificando il regime. Il nucleo essenziale della norma, indicazione specifica dei testimoni e formulazione per articoli, è rimasto invariato e continua a rappresentare il requisito fondamentale di ammissibilità.
Fonti consultate: 1 fonte verificate