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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 246 c.p.c. – Incapacità a testimoniare
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 245 - Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione→Cod. proc. civ. art. 247 - Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione→Art. 248 c.p.c.: Audizione dei minori degli anni quattordici→Art. 243 c.p.c.: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio→Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione→Art. 242 c.p.c.: Divieto di riferire il giuramento suppletorio→Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni→Art. 241 c.p.c.: Ammissibilità e contenuto del giuramento d’esti
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
Chi ha un interesse che lo legittimerebbe a partecipare al giudizio non può essere ammesso come testimone in quella causa.
Ratio della norma
L'art. 246 c.p.c. risponde all'esigenza di garantire l'attendibilità e l'imparzialità della prova per testi. Chi vanta un interesse diretto nell'esito della causa non è in posizione di terzietà rispetto al giudizio e potrebbe, consciamente o meno, rendere dichiarazioni orientate a favorire la propria posizione. La norma preserva dunque la genuinità del mezzo istruttorio.
Analisi del testo
Il legislatore individua il presupposto dell'incapacità nell'«interesse che potrebbe legittimare la partecipazione al giudizio»: si tratta di un interesse giuridicamente qualificato, non di un mero interesse di fatto o morale. L'interesse rilevante è quello che fonda la legittimazione ad agire o a resistere, ovvero a intervenire ai sensi degli artt. 100, 105 e 106 c.p.c. Non è sufficiente un generico coinvolgimento nella vicenda narrata.
Quando si applica
La norma si applica ogni volta che la persona indicata come teste sia titolare di un diritto o di un obbligo dipendente dall'esito della lite, oppure quando la sentenza possa produrre effetti diretti nella sua sfera giuridica. Esempi tipici: il coobbligato solidale chiamato a testimoniare in una causa tra creditore e uno dei condebitori; il socio di una società parte del giudizio; il cessionario del credito controverso. L'incapacità è relativa alla singola causa e non impedisce alla persona di testimoniare in procedimenti distinti.
Connessioni con altre norme
L'art. 246 c.p.c. si coordina con l'art. 244 c.p.c. sull'ammissione della prova testimoniale e con l'art. 257 c.p.c. sulla facoltà del giudice di escutere d'ufficio testi. Rileva inoltre il rapporto con l'art. 100 c.p.c. in tema di interesse ad agire, parametro di riferimento per individuare l'interesse rilevante ai fini dell'incapacità. Sul piano processuale, l'eccezione di incapacità deve essere sollevata prima dell'escussione del teste, a pena di decadenza secondo l'orientamento prevalente.
Casi pratici
Gli esempi che seguono sono scenari illustrativi a scopo divulgativo, non sentenze reali.
Tizio e Caio sono coinvolti in una controversia per il pagamento di un debito derivante da un contratto di appalto. Tizio indica come testimone Sempronio, il quale è coobbligato in solido con Caio per il medesimo debito. Caio eccepisce tempestivamente l'incapacità a testimoniare di Sempronio ai sensi dell'art. 246 c.p.c., poiché la sentenza che accerti l'esistenza e l'entità del debito produrrà effetti diretti anche nella sfera giuridica di Sempronio, legittimandolo a intervenire nel giudizio. Il giudice accoglie l'eccezione e dispone l'esclusione di Sempronio dall'elenco dei testi.
In un secondo caso, Tizio agisce contro Caio per ottenere la risoluzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare. Caio vorrebbe sentire come testimone Sempronio, promissario acquirente dello stesso immobile in forza di un successivo contratto stipulato con Caio. Poiché l'esito della causa incide direttamente sui diritti di Sempronio sull'immobile, Tizio eccepisce con successo l'incapacità a testimoniare, evidenziando che Sempronio avrebbe titolo per intervenire nel giudizio a tutela del proprio interesse.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra incapacità a testimoniare e facoltà di astenersi?
L'incapacità ex art. 246 c.p.c. è un divieto oggettivo fondato sull'interesse nella causa e comporta l'esclusione del teste. La facoltà di astenersi (art. 249 c.p.c.) riguarda invece soggetti legati alle parti da particolari vincoli personali, come i prossimi congiunti, ai quali è lasciata la scelta se deporre o meno.
L'incapacità deve essere eccepita dalla parte o può essere rilevata d'ufficio?
L'incapacità può essere rilevata sia su eccezione di parte, da sollevarsi prima dell'escussione del testimone, sia d'ufficio dal giudice in qualsiasi momento prima che la deposizione venga acquisita, in quanto attiene all'ammissibilità del mezzo di prova.
Cosa succede se il testimone incapace ha già reso la deposizione?
La deposizione resa da un soggetto incapace non è automaticamente nulla, ma il giudice ne terrà conto nella valutazione complessiva delle prove, attribuendovi un peso ridotto o escludendola dalla base del proprio convincimento, a seconda delle circostanze.
Un interesse meramente morale o affettivo rende incapace a testimoniare?
No. L'interesse rilevante ai fini dell'art. 246 c.p.c. deve essere giuridicamente qualificato, tale da fondare una legittimazione processuale. Un interesse di fatto, morale o emotivo non è sufficiente a determinare l'incapacità, anche se il giudice potrà valorizzarlo in sede di valutazione dell'attendibilità del teste.
Il dipendente di una società parte in causa può testimoniare?
Di regola sì, salvo che il rapporto di lavoro o altre circostanze gli attribuiscano un interesse giuridico diretto nell'esito della lite. La mera qualità di dipendente non integra di per sé l'interesse richiesto dall'art. 246 c.p.c., ma potrà incidere sulla credibilità della deposizione.
Fonti consultate: 1 fonte verificate