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Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione
In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)
Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 351 e 352 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.
[1] Le parole «degli articoli 351 e 352» sono state così sostituite dall’art. 46, comma 6, L. 18 giugno 2009, n. 69.
Avvertenza: il testo è pubblicato a fini informativi e divulgativi. Per casi specifici è sempre consigliato rivolgersi a un professionista abilitato.
In sintesi
L'art. 249 c.p.c. estende ai testimoni civili la facoltà di astenersi dal deporre prevista dal codice di procedura penale.
Ratio della norma
L'art. 249 c.p.c. risponde all'esigenza di tutelare determinati legami familiari e obblighi di riservatezza anche nel processo civile, evitando che il testimone sia costretto a scegliere tra il dovere di dire la verità e la protezione di valori costituzionalmente rilevanti come l'unità familiare e il segreto professionale. Il legislatore ha ritenuto opportuno non duplicare la disciplina, ma richiamare direttamente quella penalistica, assicurando uniformità di trattamento.
Analisi del testo
La norma opera un rinvio recettizio agli artt. 351 e 352 c.p.p. L'art. 351 c.p.p. riconosce la facoltà di astenersi ai prossimi congiunti dell'imputato (o, per analogia nel civile, della parte), salvo che abbiano presentato denuncia o siano persone offese. L'art. 352 c.p.p. riguarda invece coloro che sono tenuti al segreto professionale o d'ufficio. Il rinvio agli artt. 351 e 352 è stato introdotto dalla L. 69/2009, che ha aggiornato il riferimento normativo adeguandolo alla numerazione vigente del codice di rito penale.
Quando si applica
La facoltà di astensione opera ogni volta che, in un giudizio civile, venga citato come testimone un prossimo congiunto di una delle parti, oppure un soggetto tenuto al segreto professionale (avvocato, medico, notaio, commercialista) o al segreto d'ufficio. Il testimone deve essere avvertito dal giudice prima di prestare giuramento e può dichiarare di volersi avvalere della facoltà. L'astensione è volontaria: il testimone può scegliere di deporre ugualmente.
Connessioni con altre norme
L'art. 249 c.p.c. si collega all'art. 246 c.p.c. sull'incapacità a testimoniare e all'art. 251 c.p.c. sull'ammonimento del testimone. Sul versante penalistico, il rinvio agli artt. 351 e 352 c.p.p. richiama a sua volta l'art. 307 c.p. sulla definizione di prossimi congiunti. Rileva inoltre l'art. 200 c.p.p. sul segreto professionale, spesso applicato per analogia nell'interpretazione del rinvio civilistico.
Domande frequenti
Chi può avvalersi della facoltà di astensione nel processo civile?
Possono astenersi i prossimi congiunti di una delle parti (coniuge, genitori, figli, fratelli, affini in linea retta, zii, nipoti) e i soggetti tenuti al segreto professionale o d'ufficio, come avvocati, medici, notai e commercialisti.
Il giudice è obbligato ad avvertire il testimone della facoltà di astensione?
Sì. Il giudice deve informare il testimone prima che presti giuramento, pena la possibile nullità della deposizione resa senza la preventiva avvertenza.
Il testimone che si astiene può essere sanzionato?
No. L'esercizio legittimo della facoltà di astensione non comporta alcuna sanzione. Diverso è il caso di chi rifiuta di deporre senza averne diritto, che può incorrere nelle conseguenze previste dall'art. 255 c.p.c.
La facoltà di astensione è assoluta o parziale?
Può essere anche parziale. Il testimone può scegliere di rispondere ad alcune domande e astenersi su quelle che riguardano informazioni protette da segreto o da legami familiari, a seconda delle circostanze concrete.
Cosa ha cambiato la legge 69 del 2009 rispetto al testo originario?
La riforma ha aggiornato il rinvio interno, sostituendo i riferimenti agli articoli del vecchio codice di procedura penale con quelli corrispondenti del codice vigente, ossia gli artt. 351 e 352 c.p.p., senza modificare la sostanza della disciplina.
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