Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Massime giurisprudenziali
  4. Pronunce Corte Costituzionale
  5. Prassi e linee guida
  6. Casi pratici
  7. Domande frequenti
  8. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 249 c.p.c. – Facoltà d’astensione

Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)

Si applicano all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative alla facoltà d’astensione dei testimoni.

In sintesi

  • L'art. 249 c.p.c. rinvia alle disposizioni del codice di procedura penale sulla facoltà di astensione dei testimoni.
  • Il rinvio, dopo la riforma del 2009, riguarda gli artt. 351 e 352 c.p.p., che disciplinano l'astensione per ragioni familiari e di segreto professionale.
  • La norma garantisce che anche nel processo civile il testimone possa rifiutarsi di deporre quando la deposizione lo esporrebbe a conseguenze previste dalla legge penale.
  • Il giudice civile è tenuto a informare il testimone della facoltà di astenersi prima che renda la deposizione.
  • L'astensione non comporta sanzioni per il testimone che la eserciti legittimamente.
Indice dei contenuti

L'art. 249 c.p.c. estende ai testimoni civili la facoltà di astenersi dal deporre prevista dal codice di procedura penale.

Ratio della norma

L'art. 249 c.p.c. risponde all'esigenza di tutelare determinati legami familiari e obblighi di riservatezza anche nel processo civile, evitando che il testimone sia costretto a scegliere tra il dovere di dire la verità e la protezione di valori costituzionalmente rilevanti come l'unità familiare e il segreto professionale. Il legislatore ha ritenuto opportuno non duplicare la disciplina, ma richiamare direttamente quella penalistica, assicurando uniformità di trattamento.

Analisi del testo

La norma opera un rinvio recettizio agli artt. 351 e 352 c.p.p. L'art. 351 c.p.p. riconosce la facoltà di astenersi ai prossimi congiunti dell'imputato (o, per analogia nel civile, della parte), salvo che abbiano presentato denuncia o siano persone offese. L'art. 352 c.p.p. riguarda invece coloro che sono tenuti al segreto professionale o d'ufficio. Il rinvio agli artt. 351 e 352 è stato introdotto dalla L. 69/2009, che ha aggiornato il riferimento normativo adeguandolo alla numerazione vigente del codice di rito penale.

Quando si applica

La facoltà di astensione opera ogni volta che, in un giudizio civile, venga citato come testimone un prossimo congiunto di una delle parti, oppure un soggetto tenuto al segreto professionale (avvocato, medico, notaio, commercialista) o al segreto d'ufficio. Il testimone deve essere avvertito dal giudice prima di prestare giuramento e può dichiarare di volersi avvalere della facoltà. L'astensione è volontaria: il testimone può scegliere di deporre ugualmente.

Connessioni con altre norme

L'art. 249 c.p.c. si collega all'art. 246 c.p.c. sull'incapacità a testimoniare e all'art. 251 c.p.c. sull'ammonimento del testimone. Sul versante penalistico, il rinvio agli artt. 351 e 352 c.p.p. richiama a sua volta l'art. 307 c.p. sulla definizione di prossimi congiunti. Rileva inoltre l'art. 200 c.p.p. sul segreto professionale, spesso applicato per analogia nell'interpretazione del rinvio civilistico.

Domande frequenti

Chi può avvalersi della facoltà di astensione nel processo civile?

Possono astenersi i prossimi congiunti di una delle parti (coniuge, genitori, figli, fratelli, affini in linea retta, zii, nipoti) e i soggetti tenuti al segreto professionale o d'ufficio, come avvocati, medici, notai e commercialisti.

Il giudice è obbligato ad avvertire il testimone della facoltà di astensione?

Sì. Il giudice deve informare il testimone prima che presti giuramento, pena la possibile nullità della deposizione resa senza la preventiva avvertenza.

Il testimone che si astiene può essere sanzionato?

No. L'esercizio legittimo della facoltà di astensione non comporta alcuna sanzione. Diverso è il caso di chi rifiuta di deporre senza averne diritto, che può incorrere nelle conseguenze previste dall'art. 255 c.p.c.

La facoltà di astensione è assoluta o parziale?

Può essere anche parziale. Il testimone può scegliere di rispondere ad alcune domande e astenersi su quelle che riguardano informazioni protette da segreto o da legami familiari, a seconda delle circostanze concrete.

Cosa ha cambiato la legge 69 del 2009 rispetto al testo originario?

La riforma ha aggiornato il rinvio interno, sostituendo i riferimenti agli articoli del vecchio codice di procedura penale con quelli corrispondenti del codice vigente, ossia gli artt. 351 e 352 c.p.p., senza modificare la sostanza della disciplina.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
Fonti consultate: 1 fonte verificate
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A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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