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Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 248 c.p.c. – Audizione dei minori degli anni quattordici
Testo vigente – R.D. 1443/1940 (aggiornato da Normattiva)
I minori degli anni quattordici possono essere sentiti solo quando la loro audizione è resa necessaria da particolari circostanze. Essi non prestano giuramento.
Vedi anche
→Cod. proc. civ. art. 247 - Articolo 247 Codice di Procedura Civile: Divieto di testimoniare→Cod. proc. civ. art. 249 - Articolo 249 Codice di Procedura Civile: Facoltà d’astensione→Cod. civ. art. 1 - Art. 1 Codice Civile Capacità giuridica→Imp. successioni art. 1 - Art. 1 D.Lgs. 346/1990 - Oggetto dell’imposta→Cost. art. 2 - Diritti inviolabili→Articolo 246 Codice di Procedura Civile: Incapacità a testimoniare→Articolo 250 Codice di Procedura Civile: Intimazione ai testimoni→Articolo 245 Codice di Procedura Civile: Ordinanza di ammissione→Articolo 251 Codice di Procedura Civile: Giuramento dei testimoni→Articolo 244 Codice di Procedura Civile: Modo di deduzione→Articolo 252 Codice di Procedura Civile: Identificazione dei testimoni→Art. 243 c.p.c.: Rinvio alle norme sul giuramento decisorio
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Indice dei contenuti
I minori sotto i 14 anni possono essere sentiti come testimoni solo in presenza di circostanze particolari e senza prestare giuramento.
Ratio della norma
L'art. 248 c.p.c. nella sua formulazione originaria rifletteva la diffidenza del legislatore storico verso la testimonianza dei soggetti di età inferiore ai quattordici anni, ritenuti privi della necessaria maturità psichica per comprendere il significato del giuramento e le conseguenze penali della falsa testimonianza. La norma intendeva bilanciare l'esigenza di accertamento della verità con la tutela del minore da un coinvolgimento processuale potenzialmente traumatico o distorcente.
Analisi del testo
Il testo dell'articolo prevedeva due regole distinte: una di carattere limitativo (l'audizione era consentita solo in presenza di «particolari circostanze») e una di natura procedurale (esenzione dal giuramento). La prima regola attribuiva al giudice un ampio potere discrezionale nel valutare l'ammissibilità della prova. La seconda riconosceva implicitamente che il minore non era equiparabile al testimone adulto, esonerando però la sua deposizione dal presidio penale del falso giuramento. Con la sentenza della Corte costituzionale n. 139/1975, la disposizione è stata dichiarata illegittima nella parte in cui limitava l'ascolto dei minori, risultando incompatibile con il diritto alla prova e con il principio del contraddittorio.
Quando si applica
Nella sua formulazione originaria, la norma trovava applicazione ogniqualvolta una parte intendesse avvalersi della testimonianza di un soggetto di età inferiore ai quattordici anni nel giudizio civile. A seguito della declaratoria di incostituzionalità, il giudice non può più precludere automaticamente tale audizione per ragioni di età, dovendosi fare riferimento ai principi generali in materia di capacità a testimoniare e alle norme speciali che regolano l'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano direttamente.
Connessioni con altre norme
La disposizione si collega all'art. 246 c.p.c., che disciplina l'incapacità a testimoniare, e all'art. 251 c.p.c., relativo al giuramento dei testimoni. In ambito sostanziale, il riferimento è agli artt. 2 e 3 della Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, recepita con l. n. 176/1991, nonché all'art. 336-bis c.c., che disciplina l'ascolto del minore nei procedimenti che lo riguardano. Nei procedimenti di diritto di famiglia, rilevano inoltre gli artt. 316-bis e ss. c.c. e il d.lgs. n. 149/2022 (riforma Cartabia), che ha rafforzato le garanzie di ascolto protetto del minore.
Domande frequenti
I minori di 14 anni possono ancora essere sentiti come testimoni nel processo civile?
Sì. A seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 139/1975, il divieto originario è stato rimosso. Il giudice valuta caso per caso la capacità del minore di testimoniare, applicando i principi generali e le norme speciali sull'ascolto protetto.
Perché i minori di 14 anni non prestavano giuramento?
Perché il legislatore riteneva che il minore non avesse la piena consapevolezza del significato del giuramento e delle conseguenze penali della falsa testimonianza. Tale esenzione era una forma di protezione processuale.
Cosa ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 139 del 1975?
La Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 248 c.p.c. nella parte in cui limitava l'audizione dei minori di 14 anni ai soli casi di «particolari circostanze», ritenendo tale restrizione incompatibile con il diritto alla prova e il principio del contraddittorio.
Qual è oggi la disciplina dell'ascolto del minore nel processo civile?
L'ascolto del minore è regolato dall'art. 336-bis c.c. e dalle norme introdotte dalla riforma Cartabia (d.lgs. n. 149/2022), che prevedono modalità protette e la valutazione della capacità di discernimento del minore, indipendentemente dall'età anagrafica.
L'art. 248 c.p.c. è ancora vigente?
Formalmente l'articolo è presente nel codice, ma è privo di efficacia nella parte dichiarata incostituzionale. Si tratta di una norma storicamente superata, il cui contenuto precettivo originario non è più applicabile.