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Ultimo aggiornamento: 14 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
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Art. 247 c.p.c. – Divieto di testimoniare

In vigore dal 21 aprile 1942 (R.D. 1443/1940)

Non possono deporre il coniuge ancorché separato, i parenti o affini in linea retta e coloro che sono legati a una delle parti da vincoli di affiliazione, salvo che la causa verta su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia.

La Corte costituzionale, con sentenza 23 luglio 1974, n. 248, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo.

In sintesi

  • L'art. 247 c.p.c. stabiliva un divieto assoluto di testimonianza per coniuge, parenti in linea retta e affini.
  • Il divieto era fondato sul presunto interesse personale del testimone legato a una delle parti.
  • Era prevista un'eccezione per le cause vertenti su questioni di stato, separazione personale o rapporti di famiglia.
  • La Corte costituzionale, con sentenza n. 248 del 1974, ha dichiarato la norma costituzionalmente illegittima.
  • Oggi chiunque può testimoniare; il giudice valuta l'attendibilità del testimone in base al suo legame con le parti.

L'art. 247 c.p.c. vietava al coniuge, ai parenti in linea retta e agli affiliati di testimoniare, salvo cause di stato o famiglia. Dichiarato incostituzionale nel 1974.

Ratio della norma

L'art. 247 c.p.c. rispondeva alla logica, tipica del codice del 1940, di escludere a priori dalla testimonianza chi, per vincoli familiari o paraparentali, fosse ritenuto portatore di un interesse diretto o indiretto all'esito della causa. Il legislatore presumeva irrefragabilmente che il coniuge, il parente in linea retta o l'affiliato non potessero deporre in modo obiettivo e imparziale, indipendentemente dalla circostanza concreta.

Analisi del testo

La norma individuava tre categorie di soggetti colpiti dal divieto: il coniuge (anche se separato), i parenti o affini in linea retta (ascendenti e discendenti, senza limiti di grado) e coloro legati da vincoli di affiliazione. L'eccezione operava quando la causa verteva su questioni di stato, di separazione personale o relative a rapporti di famiglia, ambiti nei quali l'esclusione dei prossimi congiunti avrebbe reso impossibile l'assunzione della prova testimoniale. La Corte costituzionale, con sentenza n. 248 del 23 luglio 1974, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intero articolo per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., rilevando che la presunzione assoluta di inattendibilità comprimeva irragionevolmente il diritto alla prova.

Quando si applica

L'art. 247 c.p.c. non è più norma vigente e non può essere applicato nei giudizi civili. Esso rileva esclusivamente come dato storico e come punto di riferimento per comprendere l'evoluzione del sistema delle prove testimoniali nel processo civile italiano. Nei procedimenti odierni, il coniuge, i parenti e gli affini possono essere ammessi come testimoni; spetta al giudice valutarne l'attendibilità nel contesto della libera valutazione della prova ai sensi dell'art. 116 c.p.c.

Connessioni con altre norme

La dichiarazione di incostituzionalità ha rafforzato il ruolo dell'art. 116 c.p.c., che attribuisce al giudice il potere di valutare liberamente le prove. Mantiene rilievo il parallelo con l'art. 246 c.p.c., che esclude dalla testimonianza chi ha interesse nella causa, norma ancora vigente e diversa dall'abrogato art. 247. In ambito penale, l'art. 199 c.p.p. prevede invece la facoltà di astensione (non il divieto) per i prossimi congiunti dell'imputato, confermando un approccio opposto rispetto all'originaria impostazione civilistica.

Domande frequenti

L'art. 247 c.p.c. è ancora in vigore?

No. La Corte costituzionale, con sentenza n. 248 del 23 luglio 1974, ne ha dichiarato l'illegittimità costituzionale. La norma non è applicabile nei giudizi civili in corso.

Chi non può testimoniare nel processo civile oggi?

Ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ancora vigente, non può testimoniare chi ha un interesse giuridico nella causa che potrebbe legittimare la propria partecipazione al giudizio. Il semplice legame familiare non è più causa di esclusione.

Il giudice può svalutare la testimonianza del coniuge o di un parente?

Sì. Pur essendo ammissibili, tali testimonianze sono soggette alla libera valutazione del giudice ex art. 116 c.p.c. Il legame con la parte può incidere sull'attendibilità in concreto, ma non preclude l'assunzione della prova.

Esiste ancora un divieto di testimonianza per i familiari nel diritto italiano?

Nel processo civile no, dopo la sentenza del 1974. Nel processo penale, l'art. 199 c.p.p. riconosce ai prossimi congiunti dell'imputato una facoltà di astensione, che è cosa diversa da un divieto imposto dall'esterno.

Perché la Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 247 c.p.c.?

La Corte ha ritenuto che la presunzione assoluta di inattendibilità dei testimoni legati da vincoli familiari violasse il principio di uguaglianza (art. 3 Cost.) e il diritto di difesa (art. 24 Cost.), comprimendo irragionevolmente il diritto alla prova.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-05-13
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Dott. Andrea Marton — Tax Advisor, Consulente Fiscale
Responsabile editoriale di La Legge in Chiaro per i principali codici italiani (C.C., C.P., C.P.C., C.P.P., Costituzione, C.d.S., Codice del Consumo, TUIR, T.U.IVA, T.U.B.). Contenuti redatti con linguaggio chiaro, fonti ufficiali aggiornate e revisione professionale a cura della Redazione.
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